giovedì 29 novembre 2018

Piante pericolanti lungo i bordi stradali: i proprietari dei terreni devono attivarsi per garantire l’incolumità pubblica

E' entrata in vigore un’ordinanza della Polizia municipale dell’Unione dell’Appennino bolognese che impone ai proprietari dei terreni di garantire che le loro piante non ostruiscano la strada


Con l’ordinanza n. 243 la Polizia Municipale dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese ha ordinato ai proprietari dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di intervenire entro 60 giorni per garantire la sicurezza delle strade.


L’ordinanza prescrive l’abbattimento degli alberi e degli arbusti che incombono per rami o porzioni di fusto sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, poste oltre il margine esterno delle banchine stradali, con particolare riguardo a quelle pericolose o pericolanti. Poi è richiesta la rimozione di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla strada. In generale è importante la manutenzione delle sponde che confinano con le strade, per impedire frane o cedimenti del corpo stradale, la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando quando necessario le opere di mantenimento. Si prescrive inoltre di adottare le precauzioni e gli accorgimenti che evitino danneggiamenti, pericolo o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti.
Gli interventi dovranno essere eseguiti durante tutto l’anno per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale. Ovviamente ci sono delle eccezioni: l’ ordinanza non è applicabile - a patto che ci siano presenti problemi di stabilità o patologie che ne compromettono la staticità - alle piante monumentali censite, alle specie protette, alle piante ornamentali dei giardini pubblici e privati e dei parchi pubblici, alle attività di gestione dei boschi già regolate da altre norme speciali.
Anche in questo caso è possibile procedere all’abbattimento o alla potatura, ma occorrerà presentare al Comune una relazione, a firma di un tecnico, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati con cui se ne accerti lo stato di pericolosità. Se da un lato è importante intervenire sulle piante esistenti, dall’altro è necessario non peggiorare la situazione: l’ordinanza pertanto vieta di piantare alberi entro una fascia di 3 metri dalla strada per gli arbusti e di almeno 6 metri per le piante ad alto fusto.
I proprietari che non si attivino, oltre a divenire responsabili per i danni causati a terzi, vanno incontro alle sanzioni previste dal codice della strada. Non solo: i Comuni si riservano di procedere d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando esternamente i lavori. In tal caso le spese saranno successivamente addebitate ai proprietari, che perdono anche ogni diritto sulla legna tagliata.

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