L’Agenzia
delle Entrate specifica e chiarisce i criteri per individuare le
utenze residenziali addebitabili e per determinare l’importo dovuto
nei vari casi per il prossimo anno.
Richiesto:
Con
la circolare
n. 45/E del 30
dicembre 2016 l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone tv per il
2017, con riferimento all’individuazione delle utenze elettriche
addebitabili e alla definizione degli importi dovuti, in modo da
consentire ad Acquirente unico Spa di fornire alle imprese elettriche
tutte le informazioni necessarie.
L’addebito
del canone in bolletta
Il
presupposto dell’obbligo di pagamento del canone tv è costituito
dalla detenzione di un apparecchio televisivo. La legge di stabilità
2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante
addebito sulle
fatture per la fornitura di energia elettrica.
A tal fine, è stata prevista la presunzione
di detenzione di
un apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la
fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua
residenza anagrafica. Coloro che sono titolari di utenza elettrica
“residenziale”, quindi, pagano il canone in dieci rate mensili,
addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce il
servizio.
Nell’ambito del nuovo sistema di riscossione del
canone, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese
elettriche, per il tramite del Sistema informativo integrato
istituito presso l’Acquirente unico Spa, l’elenco dei soggetti
esenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per
superare la presunzione di detenzione e fornisce ogni dato utile a
individuare i soggetti obbligati e le utenze su cui procedere
all’addebito.
Individuazione
delle utenze residenziali
Ai
fini del pagamento, quindi, è necessario provvedere
all’individuazione delle “utenze
addebitabili”,
sulla base della coincidenza
del luogo di fornitura rispetto alla residenza (articolo 3, comma 1,
regolamento adottato con decreto ministeriale n. 94 del 13 maggio
2016).
La circolare precisa che tali utenze sono individuate:
direttamente
dai contratti della tipologia “clienti
residenti”
(clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o
D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha
dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di
fornitura
dai
contratti della tipologia “altri
clienti domestici”
(clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per
contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo
di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata
in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati
(articolo 2, comma 1, regolamento).
Presenza
di più utenze residenziali
Nel
caso in cui per un medesimo soggetto la coincidenza del luogo di
fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti
contemporaneamente verificata per più forniture (anche in seguito
all’allineamento delle banche dati), il canone è comunque
addebitato su una sola fornitura (in applicazione del principio
generale in base al quale lo stesso è, in ogni caso, dovuto una sola
volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi
adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai
soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica).
In
particolare:
se,
invece, la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di
fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti
residenti” e
l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri
clienti domestici”,
si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti
residenti” indipendentemente dalla data di attivazione.
Volture
e switch
Ai
fini dell’addebito del canone, l’ipotesi della voltura
(vale a dire la disattivazione di una fornitura elettrica in capo a
un cliente uscente con la contestuale attivazione di una nuova
fornitura in capo a un cliente entrante) deve essere trattata in
termini di disattivazione di un’utenza e di attivazione di una
nuova.
Le volture che intervengono a seguito del decesso del
titolare della fornitura elettrica non comportano di per sé
modifiche nell’addebito, a meno che il soggetto subentrante non sia
a sua volta già titolare di un’utenza addebitabile (e fatta in
ogni caso salva la sussistenza di cause di non addebito).
Anche lo
“switch”
(cioè, la chiusura di un contratto di fornitura con un’impresa
elettrica e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un’altra
impresa elettrica da parte dello stesso soggetto) non ha di per sé
conseguenze sull’addebito del canone che, in tal caso, continuerà
a essere addebitato sulla nuova fornitura.
Importo
annuo del canone e numero di rate
Per
il 2017, l’importo annuo del canone tv è di 90
euro. Il
pagamento avviene in dieci
rate mensili addebitate,
come detto, sulla bolletta elettrica, avente scadenza del pagamento
successiva alla scadenza delle rate (ai fini dell’inserimento in
fattura, le rate del canone si intendono scadute il primo giorno di
ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).
I titolari di utenza
elettrica residenziale già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno,
quindi, dieci rate da 9 euro ciascuna.
Invece, coloro
che attiveranno un’utenza nel corso dell’anno pagheranno un
numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione, secondo
quanto specificato nella tabella presente nella circolare (ad
esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate
da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro).
In un’altra
tabella, inoltre, è indicato l’importo delle rate nell’ipotesi
in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre del
2017.
Infine, la circolare esamina una serie di casi
particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione
e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando
per ciascuno di essi le regole per la determinazione dell’importo
delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al
1° gennaio 2017 è titolare di un’utenza residente e che in corso
d’anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è
dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo
residente).
Dichiarazioni
sostitutive
Ai
fini della determinazione degli importi del canone da addebitare
nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive
presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di
erede in relazione alle utenze elettriche intestate a una persona
deceduta).
Dichiarazione
di non detenzione
Coloro
che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente, non
possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di
detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la
dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro
A del modello di
dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle
Entrate. Tale dichiarazione ha validità annuale.
Per essere
esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017.
La
dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017
esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del
2017 (luglio-dicembre).
Dichiarazione
di sussistenza di altra utenza elettrica addebitata
Ugualmente
non si procede all’addebito del canone, nel caso in cui sia stata
presentata la dichiarazione sostitutiva per comunicare che il canone
non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche
intestate al dichiarante in quanto esso è dovuto in relazione
all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa
famiglia anagrafica (quadro
B del modello).
Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento
dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione
e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui
vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.
Si
ricorda che nell’apposita sezione
del sito delle Entrate sono disponibili tutte le informazioni utili
relative al pagamento del canone tv, incluse le risposte alle domande
più frequenti (Faq).