giovedì 29 dicembre 2016

Il fisco 'accoglie' fra i contribuenti anche i venditori occasionali di tartufi.

Dovrà essere indicato, nella delega di pagamento F24, quello già in uso per il prelievo sui redditi di lavoro autonomo e sui compensi per l’esercizio di arti e professioni.


Nuovo regime fiscale, dal prossimo 1° gennaio, per i raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini Iva: sui compensi loro corrisposti per le cessioni di tali beni, i sostituti d’imposta dovranno operare una ritenuta d’acconto.
Questa – stabilisce la
risoluzione 123/E del 28 dicembre 2016 – andrà versata con il codice tributo “1040”, da esporre, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, nei campi “
rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello, dovranno essere inseriti, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati “00MM” (il primo) e “AAAA” (il secondo).


Nessun commento: