Dovrà
essere indicato, nella delega di pagamento F24, quello già in uso
per il prelievo sui redditi di lavoro autonomo e sui compensi per
l’esercizio di arti e professioni.
Nuovo
regime fiscale, dal prossimo 1° gennaio, per i raccoglitori
occasionali di tartufi, non identificati ai fini Iva: sui compensi
loro corrisposti per le cessioni di tali beni, i sostituti d’imposta
dovranno operare una ritenuta d’acconto.
Questa – stabilisce la risoluzione 123/E del 28 dicembre 2016 – andrà versata con il codice tributo “1040”, da esporre, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello, dovranno essere inseriti, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati “00MM” (il primo) e “AAAA” (il secondo).
Questa – stabilisce la risoluzione 123/E del 28 dicembre 2016 – andrà versata con il codice tributo “1040”, da esporre, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello, dovranno essere inseriti, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati “00MM” (il primo) e “AAAA” (il secondo).
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