Il
Superbonus
è un’agevolazione prevista dal Decreto
Rilancio che eleva
al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici.
Le
nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per
la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus)
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra
le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto
dai fornitori
dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione
del credito
corrispondente alla detrazione spettante.
Superbonus
al 110% in chiaro con la guida
- pdf dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una
ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere
sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio. L’incentivo
consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano
l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La
guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta
dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore
uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di
cederlo ulteriormente.
Per
quali immobili si può ottenere
– Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici
condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole
unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere
fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari
residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni
signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Gli
interventi ammessi
– Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi
volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le
misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”,
si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti
congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante:
rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
I
beneficiari -
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le
persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio
proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro
familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP),
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le
associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i
soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i
soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o
professionale) possono accedere al Superbonus solo per la
partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle
parti comuni di edifici.
Alternativa
tra detrazione, cessione e sconto
- Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i
contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta
della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei
beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito
corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità
riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai
quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della
facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per
la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di
successive cessioni da parte del cessionario.
Istruzioni
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