A
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17
marzo 2020, che ha introdotto
verse
misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese,
con il presente messaggio
si
fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni
di cinque indennità previste
per
il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di
lavoratori autonomi, parasubordinati
e
subordinati.
Si
tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo
pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai
sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole
indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle
medesime:
Indennità
liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A
tale indennità possono accedere:
✓ i
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23
febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società
semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i
collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla
predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata
dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette
categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza
obbligatoria.
Indennità
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’Assicurazione generale obbligatoria
A
tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti
gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori
diretti, coloni e mezzadri
Ai
fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di
lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico
diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad
esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità
lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali
A
tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali
dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano
cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°
gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo
l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori
impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai
fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono
essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono
essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17
marzo 2020.
Indennità
lavoratori agricoli
A
tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo
determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi
annuali purché:
o
possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo
lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione.
Indennità
lavoratori dello spettacolo
A
tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo
iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti
requisiti:
o
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo
Fondo; o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non
superiore a 50.000 euro; o detti lavoratori non devono essere
titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di
lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
IMPORTANTE
Le
indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono
riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
COME
FARE DOMANDA
I
lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine
di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via
telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali
telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel
sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le
domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di
marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
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