Il
D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha rimodulato le indicazioni relative al
sistema di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze
che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione.
Ciò ha comportato un aggiornamento del modello
di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento
stesso.
Ci si può quindi muovere soltanto per i seguenti motivi:
comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi
di salute.
Il nuovo D.P.C.M. abolisce la previsione, contenuta,
nell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che
assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o
residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo
spostamento all'esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad
esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze
lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore
dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di
lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in
cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema
dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire
propri congiunti alla propria abitazione.
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