sabato 28 marzo 2020

Uscire di casa può costare molto caro

Pugno duro contro chi viola le regole anti-contagio e di social distancing. La sanzione (penale), fino a 206 euro, fa spazio alla sanzione (amministrativa) pecuniaria da 400 fino a 3 mila euro e alla chiusura di negozi e attività

di Antonio Ciccia Messina

controlli coronavirus

Pugno duro contro chi viola le regole anti-contagio e di social distancing. La sanzione (penale), fino a 206 euro, fa spazio alla sanzione (amministrativa) pecuniaria fino a 3 mila euro e alla chiusura di negozi e attività. È quanto previsto dal decreto legge recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Addio, dunque, alla violazione penale per inosservanza di un ordine della pubblica autorità (articolo 650 codice penale), punito con poche centinaia di euro ed oblazionabile. Residua, tuttavia, un caso di reato, che si consuma nel caso di epidemia colposa provocato da chi, positivo, in quarantena, esce di casa: la reclusione può arrivare a cinque anni. Per le altre violazioni (come andarsene in giro senza necessità, o violare le disposizioni su chiusura di negozi o palestre, e così via) si applica una sanzione pecuniaria amministrativa, che va da un minimo di 400 euro a un massimo, come detto, di 3 mila euro. Sarà pure una sanzione amministrativa, che non sporca la fedina penale, ma il trasgressore deve sborsare molto di più. Il provvedimento, quindi, ridisegna il quadro sanzionatorio, con una inversione di rotta nel senso di una depenalizzazione, tranne che per il reato di epidemia colposa, ma non nel senso dell'alleggerimento del carico. Peraltro, la bozza non ha una norma che consente di applicare retroattivamente le sanzioni amministrative anche alle violazioni finora commesse: così stando le cose, agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame non si applicherà la sanzione penale e neppure la sanzione amministrativa, che si applica, per principio generale, solo per il futuro (secondo il principio del tempus regit actum). Beninteso, bisogna attendere il testo definitivo che andrà in Gazzetta Ufficiale per avere la conferma della non retroattività delle sanzioni amministrative alle decine di migliaia di trasgressioni dei giorni scorsi. Ci sono due gruppi di illeciti. Uno è composto dagli illeciti che riguardano, per esemplificare, esercizi commerciali, bar, ristoranti, imprese, studi professionali, cinema e teatri, scuole, palestre e piscine: a questo gruppo si applica la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della chiusura fino a 30 giorni, eventualmente preceduta dalla chiusura provvisoria (fino a 5 giorni, quale precauzione anti contagio). L'altro gruppo di illeciti, che riguarda, anche a qui a titolo esemplificativo, i divieti e la limitazione alla circolazione o di permanenza in un dato luogo, alle attività motorie, alle messe, ai convegni, la sanzione prevista è quella pecuniaria. Per entrambi i gruppi di illeciti il dl esclude espressamente l'applicazione del reato previsto dall'ormai famoso art. 650 cp. L'autorità competente a irrogare le sanzioni è il prefetto e gli uffici delle prefetture possono godere della sospensione dei termini del procedimento amministrativo, fino al 15 aprile 2020 (art. 103, dl 18/2020). In sostanza adesso si eleva il verbale e tutti i termini per difendersi, scrivere e notificare l'ordinanza ingiunzione, riscuotere coattivamente sono posticipati. Attenzione, poi, al cumulo di illeciti, che costituirà motivo di ulteriore appesantimento: la sanzione pecuniaria è raddoppiata e la sanzione accessoria è fissata nella misura massima di trenta giorni. Inoltre se le sanzioni sono commesse con autoveicoli la sanzione pecuniaria è aumentata fino a un terzo, ma niente fermo amministrativo. Leggendo il decreto legge rimane da chiarire se si applica in toto la legge 689/1981 (legge generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie). Dalla bozza si deduce che si applica la possibilità del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni (che decorrerebbero comunque dal 15 aprile 2020), la possibilità di presentare memorie difensive entro 30 giorni (con differimento della decorrenza), la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria contro l'ingiunzione prefettizia ai sensi del dlgs 150/2011. Rimane infine il reato dell'epidemia colposa. La sanzione penale scatta in caso di violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus: la reclusione può arrivare fino a cinque anni.

Da ItaliaOggi, inviato da Dubbio

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