Un
lettore sollecita la pubblicazione dell'ordinanza che ricorda gli
obblighi dei frontisti per assicurare LA TUTELA DELLE STRADE nei
comuni di Castel d’Aiano, Marzabotto e Vergato.
Premesso
che: - conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i
terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine delle strade
comunali e vicinali di uso pubblico, si verificano sempre più
frequentemente ripetuti casi di ribaltamento dei tronchi e caduta di
rami e ramaglie sulla sottostante carreggiata; - detto fenomeno è
comune e si estende lungo tutta la viabilità pubblica comunale e
vicinale di uso pubblico creando uno stato di pericolo per il
transito veicolare e pedonale; - detta situazione comporta oltre che
ad un immediato rischio per l’incolumità anche il pericolo di
interruzione della circolazione con conseguenti gravi disagi per i
cittadini; - a seguito di eventi meteorologici la caduta delle
alberature sulla sede stradale procura gravi difficoltà nelle
operazioni di sgombero della neve oltre che la chiusura delle cunette
di raccolta delle acque e può produrre fenomeni di dissesto
idrogeologico per lo scalzo dei terreni con caduta di terreno e di
rocce sulla carreggiata; Tenuto conto che: - la mancata manutenzione
delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e
delle alberature da parte dei proprietari frontisti, è fonte di
aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di
pericolo per l’incolumità pubblica nonché danno diretto alla
proprietà pubblica; Considerato che: - detta situazione di pericolo
è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi e non può
essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra; -
sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l’adozione
di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario
delle aree in fregio ai tratti stradali l’adozione di provvedimenti
di messa in sicurezza mediante taglio a raso o abbattimento delle
alberature pericolose e pericolanti poste oltre il margine esterno
delle banchine stradali , sia a monte che a valle; Visti: - il D.Lgs.
285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e loro successive
modifiche ed integrazioni; - l’art. 892 e seguenti del Codice
Civile; - il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale; - le
“Prescrizioni di massime di Polizia Forestale” approvate dalla
Regione Emilia Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
182 del 31/05/1995 e successive modificazioni; - l’art.13 “Sistema
Rurale e Forestale”, delle norme PSAI (Piano Stralcio Assetto
Idrogeologico) del 6-12-2002 dell’Autorità di Bacino del fiume
Reno; - il Testo Unico Enti Locali promulgato con D. Lgs 267/2000;
Dato
atto che per il numero dei destinatari non è possibile dare
comunicazione a tutti gli interessati dell’avvio del procedimento
di cui trattasi, così come disposto dall’art. 7 della L. 241/1990,
ma che verrà comunque data massima diffusione al presente
provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Unione e dei Comuni di Castel d’Aiano, Marzabotto e
Vergato ma anche attraverso forme partecipative.
ORDINA
a
tutti i proprietari e detentori di diritti reali dei terreni che
confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque
denominate, di provvedere all’effettuazione delle manutenzioni dei
fondi entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, mediante: - l’abbattimento di tutte le
alberature ed arbusti che incombono per rami o porzioni di fusto
aggettanti sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta
insiste sulla carreggiata, poste oltre il margine esterno esterno
delle banchine stradali , sia a monte che a valle, con particolare
riguardo a quelle pericolose o pericolanti avvertendo che trascorso
infruttuosamente detto termine, l’Ente si riserva di procedere
d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo
direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tal caso
il materiale rimosso potrà essere trattenuto dal soggetto esecutore
e le spese sostenute potranno essere addebitate ai proprietari, salvo
l’applicazione della sanzione. L’abbattimento dovrà avvenire
secondo le modalità previste della vigente normativa in materia, nel
rispetto dei vincoli presenti nell’area di riferimento; - la
rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri
fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi
altra causa; - la manutenzione delle ripe confinanti con le strade,
sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del
terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo
da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada,
realizzando altresì, ove occorrano, le necessarie opere di
mantenimento evitando di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi; - l’adozione di tutte le precauzioni ed
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo
e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle
strade confinanti con i propri fondi.
Che
al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza della
circolazione stradale, i suddetti interventi di messa in sicurezza,
adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno
essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno.
STABILISCE
che
la presente ordinanza non è applicabile: - alle piante monumentali
censite; - alle specie protette; - alle piante ornamentali, dei
giardini pubblici e privati e dei parchi pubblici; - alle attività
di gestione dei boschi già regolate da altre norme speciali
Le
esclusioni di cui sopra operano ove le piantagioni non presentino
evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da
compromettere la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai
fini dell’abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una
relazione, a firma di un Tecnico, sullo stato fitosanitario degli
esemplari tutelati con cui si accerti lo stato di pericolosità degli
stessi. La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo
all’esecuzione degli interventi ordinati di gestione dei boschi per
i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e
nel rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e paesaggistico
ex art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, ove applicabili.
FA
DIVIETO
A
tutti i proprietari di terreni frontistanti le strade comunali e
vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove
piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai
lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di almeno ml.
6,00 e comunque non inferiore all’altezza massima raggiunta dalla
tipologia di essenza per le piante di alto fusto. (ex art. 16 commi 1
e 4 CdS – fuori centro abitato ed ex art. 18 commi 4,5 e 6 CdS
all’interno del centro abitato).
AVVERTE
Che
le violazioni a quanto disposto con la presente Ordinanza saranno
punite ai sensi del vigente Codice della Strada secondo il principio
di specialità. Ogni altra violazione sarà punita con la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 7bis del D.Lgs 267/2000. Che
resta a carico dei proprietari ogni responsabilità per danni
causati a terzi derivamte dal mancato rispetto di quanto disposto.
DISPONE
CHE
-
il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio
on-line e sul sito web dell’Unione dei Comuni e dei Comuni di
Castel D’Aiano, Marzabotto e Vergato, venga reso noto, alla
Prefettura di Bologna, alle Forze dell’Ordine, agli albi
professionali dei Tecnici Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi,
Geometri, che per la loro attività operino sui territori dei Comuni
sopra citati, alle Associazioni di chi opera in agricoltura, ai
maggiori proprietari terrieri, pubblici o privati, presenti sui
territori dei predetti Comuni; - il personale del Servizio
Intercomunale di Polizia Municipale e tutti gli altri soggetti
abilitati all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi
dell’Art. 12 del D.Lgs 285/1992, nonché agli Agenti ed Ufficiali
di P.G., sono incaricati di far osservare quanto disposto con la
presente Ordinanza.
RENDE
NOTO CHE
Avverso
il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di
decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo
Regionale di Bologna (d.lgs.02 luglio 2010, n. 104), oppure, in via
alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro centoventi giorni (D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199);
Dalla
Residenza dell’Unione, lì 21 ottobre 2016
Il Comandante
Carlo Poletti
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