Dubbio segnala:
E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.
I posti a concorso
sono così ripartiti:
a)
duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell'articolo703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) e ai volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4), in servizio;
b)
ottocentottantuno riservati, ai sensi degli articoli 703, 706
e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non
abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo
d'età e' elevato a ventotto anni per coloro
che abbiano già prestato servizio militare.
2.
Con successivo decreto sarà indetto il
concorso per il reclutamento di trentadue allievi
carabinieri riservato, ai sensi
dell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n.
574, ai candidati in possesso
dell'attestato di
bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado di
cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, per il successivo impiego presso la
Regione Trentino
Alto Adige.
3.
All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso con le modalità di cui all'articolo 3, i candidati:
a)
debbono optare per una delle riserve di posti di
cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per
una sola di esse;
b)
hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per
l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale,
ambientale e
agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-bis e dell'articolo 973,
comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66.
4.
E' stabilito in centodiciannove il numero dei vincitori
di concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici
di cui al
precedente comma 2, lettera b), secondo
le modalità indicate nell'articolo 19. Dette unita' saranno ripartite
in numero
di:
a)
ottantatre riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a);
b)
trentasei riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b).
5.
Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potrà
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche
con diversi
provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
6.
Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o
annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili
ne' prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni
di personale per l'anno
2021.
7.
In entrambi i casi, il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri provvederà a darne formale
comunicazione mediante avviso
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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