martedì 27 luglio 2021

Occasione per gli aspiranti ‘Carabiniere’

 


Dubbio segnala:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il reclutamento  di duemilanovecentotrentotto  allievi  carabinieri   in ferma quadriennale del ruolo appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei carabinieri.

 

I posti a concorso sono così ripartiti:

      a) duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell'articolo703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari  in  ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

      b) ottocentottantuno riservati, ai sensi  degli  articoli  703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini

italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di  età;  il limite massimo d'età e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che abbiano già prestato servizio militare.

    2. Con successivo  decreto  sarà  indetto  il  concorso  per  il reclutamento di trentadue allievi  carabinieri  riservato,  ai  sensi

dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica  del  15 luglio 1988, n. 574,  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di

bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive modificazioni, per il successivo impiego presso la  Regione  Trentino

Alto Adige.

    3. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione al concorso con le modalità di cui all'articolo 3, i candidati:

      a) debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di esse;

      b) hanno facoltà di esprimere preferenza per la  formazione  e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale,

ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-bis e dell'articolo 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66.

    4. E' stabilito in centodiciannove il  numero  dei  vincitori  di concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici

di cui al precedente  comma  2,  lettera  b),  secondo  le  modalità indicate nell'articolo 19. Dette unita' saranno ripartite  in  numero

di:

      a) ottantatre riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

      b) trentasei riservate ai candidati vincitori del  concorso  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

    5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1  e  3  potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili,  anche

con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.

    6. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 66, resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare  o

annullare il bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove

concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonchè  in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale  per  l'anno

2021.

    7.  In  entrambi  i  casi,  il  Comando  generale  dell'Arma  dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso

pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». 

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