E'
stata richiesta la pubblicazione:
La
Conferenza delle Regioni del 20 ottobre 2015 ha approvato un
documento, che sarà presentato anche all'attenzione del
Parlamento, di osservazioni su una proposta di legge relativa ai
principi per la tutela e la gestione delle acque e dei servizi idrici
integrati, così come della loro ricostruzione.
Il
documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze”
all’interno del sito www.regioni.it. Di seguito il testo
integrale .
In
merito alla proposta di legge si rileva anzitutto come la stessa,
benché presentata alla Camera dei Deputati il 20 marzo 2014, risulti
sotto molti profili superata dal recente percorso di riforma della
disciplina del servizio idrico integrato, che il legislatore statale
ha avviato nel biennio 2014-2015.
Si
pensi all’incisiva riforma della disciplina di settore attuata dal
d.l. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) convertito nella l. 164/2014 e
più in generale all’ulteriore modifica dei criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali voluta
dalla l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Merita,
inoltre, segnalare in merito le nuove direttive europee 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE (sull’aggiudicazione di concessione,
appalti pubblici in generale e per quelli in materia di servizio
idrico, di energia, di trasporti e postale), che dovranno essere
recepite dagli Stati membri entro il 18 aprile 2016.
Come
noto tali direttive, seppur al fine di escludere gli affidamenti in
house dai relativi
ambiti di applicazione, ne indicano i relativi tratti salienti
mutuandoli dagli insegnamenti giurisprudenziali maturati nel tempo e
trasferendoli sul piano delle norme di diritto positivo.
Varie
disposizioni della proposta di legge in esame, se approvate,
produrrebbero anzitutto un effetto di arretramento del quadro
normativo recentemente novellato senza contare l’ulteriore effetto
di contrasto con le disposizioni del d.lgs. 152/2006 (il c.d. Codice
dell’Ambiente), quale disciplina della materia.
Ciò
in quanto si ripropongono, pleonasticamente, postulati normativi già
consolidati e chiaramente declinati dal d.lgs. 152/2006 o, peggio, si
riformulano infelicemente e genericamente interi assetti di
disciplina, consegnando agli operatori del settore il gravoso compito
di ricostruire, in via interpretativa, la disciplina del settore in
concreto applicabile.
Stante
l’esigenza di un’attività profondamente incisiva di restiling
complessivo
dell’articolato in esame, non si può pertanto che esporre alcune
brevi considerazioni di ordine generale, senza procedere alla
consueta formulazione di proposte emendative puntuali.
Dalla
lettura dell’articolato emerge con tutta evidenza come la proposta
in esame, consegni la materia ad una normazione “emotiva” che
trae spunto dalla nota corrente di pensiero sulla “ripubblicizzazione
delle acque”; corrente di pensiero sostanzialmente orientata a
ricostruire il servizio idrico integrato come un servizio sociale
privo di rilevanza economica che dovrebbe essere gestito
esclusivamente da soggetti pubblici, incentrando l’attenzione sulle
peculiarità del bene oggetto del servizio, ossia l’acqua, quale
risorsa primordiale e imprescindibile per la vita e il cui accesso
universale deve essere garantito.
Senza
voler sminuire il nobile intento di tutela della risorsa idrica quale
bene primario per la vita del pianeta e di ogni essere vivente, non
si può tuttavia negare come la complessità e la delicatezza dei
temi trattati esigano un approccio più razionale che conduca ai
necessari approfondimenti tecnico-giuridici e che ricerchi una
concreta e leale collaborazione dei portatori di interesse
istituzionali.
Tanto
più ove si consideri che oggetto dell’intervento è un settore,
quello del servizio idrico integrato, che non si profila come materia
a se stante, ma risulta caratterizzata da una moltitudine di
interessi pubblici che sempre più sovente attraggono pezzi di
disciplina nella sfera di competenza esclusiva dello Stato che, tra
tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza e determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, comprime oltre modo il limitato
spazio di legislazione regionale.
Con
riferimento alle enunciazioni di principio formulate dalla proposta
di legge, si rileva come le stesse trovino ampia ed esaustiva
collocazione nella vigente disciplina della tutela delle risorse
idriche e del servizio idrico integrato, approntata dal richiamato
d.lgs. 152/2006 nell’ambito delle disposizioni contenute nella
Parte III.
Giova
anzitutto rammentare come, sin dalla previgente legge c.d. Galli (l.
36/1994), la disciplina di tutela delle risorse idriche e di
organizzazione del servizio idrico integrato sia stata improntata al
perseguimento dell’unità gestionale, dell’adeguatezza delle
dimensioni gestionali (da definire sulla base di parametri fisici,
demografici e tecnici) e dell’integrazione della gestione
dell’intero ciclo dell’acqua, costituito dai servizi di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura
e di depurazione delle acque reflue. Tali fini hanno trovato conferma
nelle disposizioni contenute nella Parte III del Codice dell’Ambiente
ed in particolare nel relativo Titolo I (Principi generali e
competenze).
Con
riferimento al principio di demanialità della risorsa e delle
relative infrastrutture, si richiama quanto declinato dagli articoli
144 e 143 del d.lgs. 152/2006, che ascrivono al demanio tutte le
acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo e, di conseguenza, imputano al demanio gli acquedotti, le
fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture
idriche di proprietà pubblica.
In
merito ai criteri ed alle priorità di gestione delle acque, è
appena il caso di evidenziare come i criteri di solidarietà, il
risparmio idrico, la priorità di utilizzo per l’alimentazione, la
reciprocità e il mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità
di disponibilità della risorsa, al fine di garantire gli usi
prioritari, siano già ampiamente enucleati negli articoli articolo
144 e 167 del d.lgs. 152/2006.
Quanto
al criterio dell’impiego dell’acqua di recupero per gli altri
usi, è appena il caso di ricordare come tale principio sia già
contenuto all’articolo 99 del d.lgs. 152/2006, a mente del quale
Governo e Regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, all’articolo
104 del d.lgs. 152/2006, secondo cui gli scarichi nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee devono essere diversificati tramite la
destinazione, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o
all'utilizzazione agronomica, o ancora all’articolo 155 del d.lgs.
152/2006, ove si prevede che, allo scopo di incentivare il riutilizzo
di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa sia
ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua o già usata.
Analoghe
considerazioni possono effettuarsi con riferimento alle disposizioni
di qualità ambientale delle acque, già contenute negli articoli 76
e seguenti del d.lgs. 152/2006, come pure in relazione alla
pianificazione di gestione delle acque.
Parimenti
ridondante è la riproposizione del principio di non separazione
delle funzioni di gestione del servizio e della rete imputate al
gestore del servizio idrico, principio già assunto negli articoli
149 e 151 del d.lgs. 152/2006.
Dall’altro
lato, però, desta notevoli perplessità e dubbi sulla concreta
governabilità del sistema, il passaggio - postulato dalla proposta
di legge in esame - da una concezione di ambito territoriale ottimale
di dimensione non inferiore a quella del territorio provinciale ad un
ambito territoriale ottimale che comprende il territorio di più
Regioni.
Il
testo normativo dispone, infatti, che i distretti idrografici, come
definiti dall’articolo 54, comma 1, lett. t) del d.lgs. 152/2006 e
come individuati nel numero di otto sul territorio nazionale dal
successivo articolo 64 del decreto medesimo, sostituiscano gli
attuali ambiti territoriali ottimali.
Sulla
base di tali nuovi ambiti, il servizio idrico integrato dovrebbe
essere pianificato e organizzato da un'Autorità di distretto
idrografico la cui natura giuridica e composizione non appare
definita e che, dal tenore della norma, non sembra coincidere con
l'Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del d.lgs.
152/2006.
La
tendenza accentratrice del nuovo assetto territoriale e organizzativo
a livello di distretto idrografico è poi mitigata dalla facoltà
concessa alle Regioni di individuare sul proprio territorio bacini o
sub-bacini idrografici, le cui delimitazioni, essendo quelle definite
dall'articolo 54, comma 1, lett. r) e s) del d.lgs. 152/2006, sono
fatte dipendere, diversamente da quanto accade adesso, esclusivamente
dalle caratteristiche della rete idrografica.
In
merito poi all’istituzione - demandata dalla proposta di legge alle
Regioni - di appositi Consigli di bacino, di cui farebbero parte
tutti gli enti locali che appartengono al bacino di riferimento,
deputati all’organizzazione del servizio idrico integrato, si
osserva come tale assetto di competenze sia già imputato dalla
normativa agli Enti di governo dell’ambito il frutto della
revisione complessiva dei sistemi di governance
del servizio idrico
integrato effettuata in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis
della legge 191/2009
che ha disposto la soppressione delle Autorità d’Ambito e la
riallocazione delle relative funzioni in capo ai nuovi enti
individuati dalle Regioni.
La
soppressione delle Autorità d’ambito ha, infatti, dato avvio, in
tutti gli ordinamenti regionali, ad un’imponente opera di ricerca
del miglior livello istituzionale su cui allocare le relative
funzioni, in ragione delle peculiarità del territorio e delle
dotazioni infrastrutturali; opera che dovrebbe dunque essere
odiernamente disattesa, per dar vita ad una nuova forma di
governance.
La
vera novità della proposta in esame riguarda peraltro la
qualificazione del servizio idrico integrato come “servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica”,
qualificazione da cui discendono la sua sottrazione alle regole della
concorrenza, l’assenza di finalità di lucro, il suo finanziamento
attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica, nonché
meccanismi tariffari appositi.
A
questo proposito si evidenzia come la concezione del servizio idrico
integrato quale "servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica" si
ponga anzitutto in contrasto con quella del Codice dell’Ambiente,
da tempo presidiata dal consolidato orientamento della Corte
Costituzionale che ha riconosciuto al servizio idrico integrato la
natura di "servizio
di interesse economico generale (SIEG)".
Tale
innovazione, peraltro, se approvata inficerebbe completamente la
recente riforma di governo del servizio de
quo avviata con il
d.l. 133/2014 - tesa a potenziare con maggiore incisività le vigenti
funzioni di governance
del settore de
quo e ad accelerare
e consolidare la riunificazione della dimensione gestionale del
servizio medesimo - che vede tuttora gli enti di governo del servizio
idrico integrato impegnati in un’importante opera di adeguamento
degli affidamenti in essere al fine di ricondurli al rinnovato canone
di unicità.
Al
riguardo, corre l’obbligo di segnalare che, se per un verso, in
assenza di specifiche norme dell'Unione europea che definiscano
l’ambito di applicazione della nozione di “servizio
di interesse economico generale” è
riconosciuto agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità
nel provvedere alla sua qualificazione e nel compensare il relativo
prestatore del servizio, per altro verso, come d’altronde rilevato
dalla Corte costituzionale, le molteplici indicazioni fornite dalla
giurisprudenza europea e dalla Commissione europea (in particolare in
sede di controllo sugli aiuti di stato) inducono a ritenere che per
«interesse economico
generale» si
intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i
bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo
stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell’esercizio di
un’attività economica, cioè di una «qualsiasi
attività che consista nell’offrire beni o servizi su un
determinato mercato»,
anche potenziale e, quindi, secondo un metodo economico finalizzato a
raggiungere quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di
una nozione oggettiva di interesse economico, riferita alla
possibilità di immettere una specifica attività nel mercato
corrispondente, reale o potenziale (Corte cost. n. 325/2010).
Merita
inoltre ricordare come sempre la Corte costituzionale, nel
pronunciarsi circa l’ammissibilità del quesito referendario
riguardante l’abrogazione del riferimento «all’adeguatezza
della remunerazione del capitale investito» nella
determinazione tariffaria di cui all’articolo 154 del d.lgs.
152/2006 abbia reputato coessenziale alla nozione di “rilevanza”
economica del servizio il criterio della “copertura
dei costi” e non
già la “remunerazione
del capitale investito” (Corte
cost. n. 26/2011).
Si
evidenzia poi come destino particolare preoccupazione le disposizioni
che stabiliscono la decadenza automatica “a
decorrere dalla entrata in vigore” della
proposta di legge in esame dei vigenti affidamenti a soggetti privati
(individuati a fronte di una regolare aggiudicazione con gara),
nonché un fantomatico regime di transizione per la trasformazione in
enti di diritto pubblico delle attuali società in
house (società già
connotate dalla integrale partecipazione pubblica) ovvero della
trasformazione delle attuali società pubblico-private in società in
house.
Cosa
ancor più grave appare corredare la nuova concezione del servizio
idrico integrato quale “servizio
privo di rilevanza economica” con
un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini, atteso che
per il suo sovvenzionamento si provvede sia con la fiscalità
generale sia con la creazione di apposite tasse di scopo, la cui
definizione è genericamente delegata al Governo, il tutto mantenendo
comunque in essere il sistema tariffario quale corrispettivo del
servizio fornito.
Si
consideri infine come risulti assolutamente superfluo istituire una
nuova Agenzia di vigilanza sulle risorse idriche, a fronte delle
attuali rilevanti competenze esercitate dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AAEGSI).
Roma,
20 ottobre 2015
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: OSSERVAZIONI SU PROPOSTA DI LEGGE PRINCIPI TUTELA E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: OSSERVAZIONI SU PROPOSTA DI LEGGE PRINCIPI TUTELA E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE
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