Da ‘help consumatori’ su richiesta
di un lettore.
Ritardi,
coincidenze perse, soppressione dei treni, responsabilità sui bagagli, obblighi
informativi ai passeggeri: entrerà in vigore il prossimo 21 maggio il decreto
legislativo (17 aprile 2014, n. 70) che disciplina le sanzioni sulle violazioni
dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilite dalle norme
comunitarie. L’Organismo di controllo è l’Autorità di regolazione dei
trasporti.Questa è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione del
regolamento comunitario e responsabile delle sanzioni previste.
È stato infatti pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 “Disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007,
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”
che entrerà in vigore il 21 maggio. Il decreto contiene la disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento.
L’Organismo
di controllo è l’Autorità di regolazione dei trasporti. Questa, si legge nel decreto,
“vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare
monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso,
per quanto ivi previsto. L’Organismo è, altresì, responsabile
dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del
regolamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto”. L’Autorità
può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o da
qualsiasi altro soggetto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche
e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura, e
riferisce al Parlamento dell’attività svolta.
Il decreto
stabilisce che “ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all’impresa
ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un
reclamo all’Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento,
anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo
modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’Organismo di controllo
adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
L’Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini
dell’accertamento dell’infrazione”.
L’Autorità
dei trasporti determina l’importo delle sanzioni. “Le somme derivanti dal pagamento
delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti”.
Quali le
sanzioni previste? Per l’inosservanza dell’obbligo relativo alla possibilità di
trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette
al pagamento di una sanzione da 200 a 1.000 euro. “Nel caso in cui spetti
all’impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione
di sopprimere un servizio e tale obbligo risulti inosservato, l’impresa
ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 euro a 20.000 euro”.
Per
l’inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese
ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per
conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese
ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne
comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre,
stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non
sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna
modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso
nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a
bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di
inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria
è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 5.000 euro”.
Per quanto
riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli,
in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono
previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e
soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai
passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per
ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi
non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000
euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo
evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata
assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di
mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
Il decreto
disciplina inoltre le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai
diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e
qualità del servizio e degli obblighi foinrmativi sui diritti dei passeggeri.
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