Sollecitato
Credito
d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 dai titolari
di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su
beni e strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Con
il decreto
15 giugno 2016
del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, diventa operativa
l’agevolazione prevista dall’articolo
56 della legge
221/2015 (“Disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”).
Il
Dm, dunque, detta le regole per usufruire della misura, definendone
gli ambiti oggettivi e di applicazione, gli interventi ammissibili,
le modalità e le condizioni di accesso all’agevolazione, le cause
di revoca e recupero del beneficio, i ruoli svolti dal ministero
dell’Ambiente e dall’Agenzia delle Entrate.

Agevolazione
ad ampio raggio
Possono
usufruire del credito d’imposta tutti i titolari di reddito
d’impresa che hanno effettuato lavori per lo smaltimento e
rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o altri manufatti
riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2016. Non rilevano, quindi, natura giuridica, dimensione
dell’azienda e regime contabile adottato dal richiedente.
Rientrano
nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali, relative,
consulenze professionali e perizie tecniche, fino al 10% di quanto
complessivamente speso e, in ogni caso, fino a un tetto massimo di
10mila euro per ogni singola bonifica.
Nel dettaglio, il
credito è riconosciuto per lo smaltimento e rimozione di:
lastre
di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
tubi,
canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di
fluidi, a uso civile e industriale in amianto
sistemi
di coibentazione industriale in amianto.
Il
quantum
del beneficio
Come
già detto, il credito d’imposta è pari al 50% della spesa
sostenuta per ogni singolo intervento effettuato nel 2016, nei limiti
degli aiuti de
minimis previsti
dalla legislazione comunitaria. Inoltre, il bonus non è cumulabile
ed è alternativo ad altri contributi ricevuti per gli stessi
progetti.
Sono previsti dei limiti di spesa, minimo e massimo. In
particolare, il singolo intervento non deve costare meno di 20mila
euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa
(sommando, quindi, i costi di tutti i progetti) non può superare
l’ammontare di 400mila euro. L’azienda deve munirsi, inoltre,
dell’apposita attestazione, redatta da un professionista, dalla
quale risulti l’effettivo sostenimento della spesa.
L’istanza,
come e quando
La
domanda per il riconoscimento dell’agevolazione può essere
inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma
informatica accessibile dal sito dal ministero dell’Ambiente, dal
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto (quindi,
dal 16 novembre) e fino al 31 marzo 2017.
L’istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere
tutte le informazioni necessarie per la verifica della spettanza del
bonus e del rispetto dei criteri per il riconoscimento del
beneficio.
Sono, quindi, richiesti, ad esempio, tutti i documenti
utili a identificare il tipo di bonifica effettuata su ogni struttura
e la comunicazione con la quale la Asl attesta la conclusione dei
lavori pianificati e l’avvenuto smaltimento dei materiali tossici
in una discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in
ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli
ambienti sanati.
Il ministero dell’Ambiente,
rispettando l’ordine di arrivo delle istanze e fino all’esaurimento
dei fondi stanziati allo scopo, verificati i requisiti, comunica
all’azienda, entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda, il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Prima
di dare il via libera alle imprese, però, il ministero trasmette
all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’ammontare
del credito a ognuna riconosciuto.
Credito,
in tre quote annuali
L’importo
riconosciuto (non rilevante ai fini Ires e Irap) può essere
utilizzato in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel e Fisconline).
La somma va ripartita in tre quote
annuali di pari entità e deve essere indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del
credito e nelle successive, fino a quando non se ne conclude
l’utilizzo. La prima tranche
può essere portata in compensazione dal 1° gennaio 2017.
Se
qualcosa non va, arriva la revoca e il recupero
L’Agenzia
delle Entrate, a sua volta, comunica al ministero dell’Ambiente
quali aziende hanno usufruito del contributo, segnalando anche
eventuali indebiti utilizzi riscontrati in fase di controllo.
Il
credito può essere revocato per insussistenza dei requisiti,
presentazione di documenti non veritieri, falsità delle
dichiarazioni.
In tutti i casi di non spettanza, il ministero
dell’Ambiente recupera le somme, maggiorate di interessi e
sanzioni.