On line una guida con tutte le indicazioni utili
Dubbio
sollecita:
Pubblicate
le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del
cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle
spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di
Bilancio 2020. La circolare n. 2/E di oggi fornisce, infatti, i primi
chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi
agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. Pronta
anche una guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per
permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta
dedicata al restauro delle facciate degli edifici. La guida è
disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Ai
fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere
finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e
devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione,
pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno
visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore,
frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello
stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili
rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata
esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura
della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali
fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui
parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche
coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano
della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro
realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei
lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi
influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10
per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate.
Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto
“requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica
delle strutture componenti l'involucro edilizio.
Ai
fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o
detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di
proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale
di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure
detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in
possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.
Per
il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve
far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data
dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli
interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio
2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020,
consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con
riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese
individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al
“criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente
dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e
indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Per
godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito
d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale
il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli
altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
L’Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici
predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai
fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di
ristrutturazione edilizia. Per gli interventi che influiscono dal
punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si
applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti
per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni
dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente
in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi
realizzati. È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se
richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella
circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la
copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei
lavori, ecc.
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