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lunedì 6 dicembre 2021

La legge consente di affiancare consumatori e imprese in crisi per il sovra indebitamento, fino all’esdebitazione

 Il consigliere regionale Marco Mastacchi ha presentato  il progetto di legge “Interventi per sostenere l’attivazione di sportelli pubblici di ascolto per il sovra indebitamento”.

 

Nella presentazione si legge

 

Introdotto nel sistema giuridico italiano dalla legge 3/2012, il “sovraindebitamento” si configura come la difficoltà a pagare i debiti da parte di consumatori o piccole imprese, a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

Nel 2012, con l’approvazione delle Legge 3/2012 e il successivo decreto legge 179 il Parlamento ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali, e ne ha esteso l’applicazione anche al sovraindebitamento del consumatore.

Viene considerato “sovraindebitato” colui che per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto. E’sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine, anche se ancora non insolvente. Ad esempio, un dipendente che ha sempre pagato la rata del mutuo, se licenziato, potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento se non ha risorse per pagare le rate future.

In sintesi, la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato. In questo caso si parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato.

Questa opportunità non va intesa come una sanatoria del debito. È offerta la possibilità a chi ha troppi debiti di pagare quanto gli è possibile, in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare. L’approccio è quindi di equilibrio tra i diritti del debitore ad una vita dignitosa e quella dei creditori di ottenere almeno una parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

Inutile sottolineare come l’emergenza pandemica e la conseguente crisi economica abbiano convinto il legislatore che il ricorso a tali procedure rappresenti lo strumento migliore per fronteggiare la drammatica situazione nella quale si sono venute a trovare piccole imprese, lavoratori autonomi, consumatori e famiglie e per offrire una seconda possibilità a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito. Se vogliamo pensare ad una ripartenza è necessario offrire a tutti coloro che hanno subito la chiusura forzata della propria attività con perdite economiche la possibilità di ottenere l’esdebitazione in tempi rapidi e a spese contenute.

La norma prevede tre distinte procedure di sovraindebitamento molto diverse tra loro, a cui con l’avvento del codice della crisi si è aggiunta una quarta possibilità del tutto nuova, sotto forma di semplice domanda. Tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali.

 

La procedura di sovraindebitamento è tecnicamente una piccola procedura concorsuale, e serviranno professionisti specializzati e un serio percorso con il Tribunale competente per residenza per raggiungere l’obiettivo di vedersi cancellare i debiti non pagabili.

Nessun miracolo che azzera in un colpo solo i debiti, ma se ci sono le condizioni, in alcuni mesi si può ottenere l’approvazione di un piano che riporti il debito a quanto è possibile pagare, e ritrovare la serenità all’interno della famiglia e del proprio lavoro. Una misura di cui potranno beneficiare consumatori (ovvero persone fisiche senza partiva IVA - dipendenti pensionati e inoccupati, ecc), piccole imprese non fallibili ( con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro), aziende agricole di tutte le dimensioni, professionisti iscritti ad albi e ruoli, start up innovative, enti no profit (onlus, associazioni, ecc).


Si tratta di un percorso abbastanza complesso, che rende complicato per la persona sovraindebitata, non esperta e pressata dai creditori, scegliere il percorso giusto da intraprendere e che richiede l’assistenza di qualcuno di competente in materia. Da questa esigenza nasce la proposta di Legge di Rete Civica, che
intervenendo in modifica della legge regionale 29 novembre 2019, n.28, e prendendo atto delle molteplici difficoltà, sia di natura operativa, che psicologica, che i soggetti sovraindebitati si trovano ad affrontare, si prefigge innanzitutto (art. 2) di incentivare i Comuni e gli altri enti locali ad istituire, nei rispettivi territori, degli sportelli pubblici di ascolto per il sovraindebitamento, che offrano gratuitamente, attraverso personale competente e qualificato, attività di consulenza e informazione ai soggetti in difficoltà, per aiutarli a inquadrare correttamente la situazione di ciascuno, individuare la documentazione necessaria da presentare agli OCC (Organismi di Composizione della Crisi), agevolando l’accesso, nel modo più adeguato, ai servizi resi dagli OCC stessi, secondo quanto previsto dalla legge n.3/2012. Il soggetto sovraindebitato, in genere, non è infatti in grado da solo di ricostruire tutto il percorso delle scelte economiche e finanziarie che lo hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento, né di trovare delle vie d’uscita.

Gli sportelli pubblici di ascolto, una volta attivati, potranno fornire agli utenti anche sostegno psicologico.

A tali fini, il progetto di legge promuove e sostiene altresì lo svolgimento di specifici corsi di formazione ed aggiornamento per il personale addetto agli sportelli di ascolto, affinchè possano fornire alle persone sovraindebitate un’adeguata consulenza sia sul piano tecnico che psicologico. 

Si tratta di un problema che colpisce moltissime famiglie italiane e che questa pandemia ha portato a picchi inusuali.

domenica 17 gennaio 2021

Vishing, smishing, spoofing: quando la truffa passa attraverso il telefono, gli sms o le chat dedicate di banche e gestori di sistemi di pagamento

Grazie al CRTCU, vinto un nuovo ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario che ha permesso di risarcire il consumatore 

 

La casistica relativa alle frodi realizzate attraverso le carte di credito o i bancomat o, più in generale, gli strumenti di pagamento elettronici, è in continua evoluzione, ma, opportunamente, dal 2010 è in vigore una legge che addossa le responsabilità delle frodi ai gestori dei sistemi di pagamento, uniche eccezioni, il dolo o la colpa grave del consumatore nell’utilizzo delle carte o nella loro custodia.

In tutti i casi di utilizzo fraudolento delle carte di pagamento, consigliamo di presentare sempre ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario che, anche questa volta, ha riconosciuto al consumatore il risarcimento del danno e, soprattutto, crea orientamenti decisionali attraverso l’interpretazione concreta delle norme, permettendo così di rendere effettivi i diritti dei consumatori” commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

Nel caso specifico, la nostra consumatrice ha ricevuto un sms dall’Intermediario con cui era informata di un accesso anomalo effettuato con la propria carta e il conseguente blocco della stessa: l’sms era collocato nella medesima chat di destinazione degli sms genuini dell’Intermediario. La consumatrice di conseguenza effettuava la procedura di sblocco, inserendo i propri dati personali e quelli della carta.

Successivamente, riceveva una telefonata da un sedicente operatore dell’intermediario, che offriva aiuto nel completamento della procedura, nonché un sms per l’autorizzazione di un’operazione di € 1.000,00 con la propria carta. La consumatrice, “spronata dall’operatore”, ha comunicato il codice OTP. Una volta interrottasi la telefonata, il numero chiamante non era più raggiungibile.

Quello che è successo alla nostra consumatrice va sotto il nome di vishing (phishing tramite chiamata vocale), preceduto da alcuni sms truffaldini, che invitano l’utente a contattare il servizio antifrode dell’intermediario.

Come evidenziato dall’ABF, di per sé, la frode è estremamente diffusa e si struttura su uno schema ricorrente, consistente nell’indurre il titolare dello strumento, a seconda dei casi tramite telefono, email, sms o altri strumenti di comunicazione, a comunicare e/o a inserire su dispositivi o piattaforme informatiche le proprie credenziali personalizzate, solitamente adducendo falsamente l’esistenza di tentativi di accesso abusivo o più genericamente l’opportunità di verificare o implementare caratteristiche di sicurezza.

Rispetto a tale classico schema, tuttavia, nel nostro caso c’è un ulteriore elemento di sofisticazione. L’sms truffaldino è stato inserito, infatti, nella chat di cui fanno parte anche tutti gli altri messaggi effettivamente provenienti dall’intermediario. Ciò significa che il cliente è rimasto vittima di una frode denominata sms spoofing, rispetto alla quale i Collegi dell’Arbitro Bancario e Finanziario sarebbbero orientati a escludere la colpa grave del consumatore.

Nel caso in cui il contatto truffaldino avvenga via sms si parla di smishing, quando il consumatore clicca sul link contenuto in un sms civetta e comunica il codice OTP nel corso della telefonata con i truffatori.

Il CRTCU è a disposizione dei consumatori in caso di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento telefonando allo 0461984751 o scrivendo all’indirizzo info@centroconsumatori.tn.it e a questo indirizzo https://www.centroconsumatori.tn.it/148d2085.html potete trovare utili consigli per difendervi.

 

Sollecitato da Dubbio

giovedì 23 luglio 2020

Reclami online, sulla Piattaforma ODR è disponibile la negoziazione diretta

La piattaforma ODR della Commissione Europea mette a disposizione una nuova procedura per risolvere i reclami insorti nell’ambito degli acquisti effettuati online: la negoziazione diretta


Dalla Commissione Europea arriva una nuova procedura per risolvere i reclami insorti nell’ambito di contratti di acquisto di beni o servizi effettuati online: la negoziazione diretta tramite la piattaforma ODR, un sito web interattivo per la risoluzione stragiudiziale dei reclami dei consumatori.
La piattaforma ODR, pensata per incentivare il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie, permette di risolvere i reclami derivanti da un acquisto online in tempi brevi, circa tre mesi, a costo zero.

Reclami online, la Piattaforma ODR

Secondo i dati del Centro Europeo Consumatori Italia, dal 2016 ad oggi i consumatori che hanno fatto ricorso a tale strumento per la risoluzione dei reclami sono stati 137.111 a livello europeo. Il 55,53% ha riguardato reclami nazionali, ovvero controversie in cui il venditore ed il consumatore sono stabiliti nello stesso Paese, mentre per il restante 44% si è trattato di controversie transfrontaliere.
Tra i settori interessati maggiormente dai reclami troviamo il trasporto aereo, (14,17%), cui segue quello dell‘abbigliamento e calzature (10,58%), dei prodotti tecnologici e di comunicazione (6,62%), dei prodotti elettronici (4,53%) e, infine delle strutture ricettive (3.86%). I consumatori residenti in Germania, Gran Bretagna e Francia sono coloro che hanno inserito il maggior numero di reclami a livello europeo. Mentre, nei reclami transfrontalieri, le aziende tedesche, spagnole, britanniche, ungheresi ed olandesi sono quelle più “gettonate” dai consumatori italiani.


Piattaforma ODR, la negoziazione diretta per i reclami online

Come avviare la procedura

Come spiegato dal Centro Europeo Consumatori Italia, per utilizzare i servizi offerti dalla Piattaforma ODR è necessario creare un proprio account; tale registrazione permetterà di accedere ad un dashboard personale attraverso cui monitorare lo stato del reclamo. Per l’avvio della procedura di risoluzione online è sufficiente compilare un modulo, scegliendo preventivamente se inviare un reclamo o formulare una richiesta di colloquio diretto con il professionista.
La scelta tra le due procedure (reclamo e negoziazione diretta) dipende dalle circostanze: se un consumatore ha già provveduto a contattare l’azienda, ma non è soddisfatto del riscontro ottenuto, l’invio del reclamo è la scelta più adeguata, in quanto la controversia viene esaminata dall’organismo terzo e imparziale preventivamente concordato dalle parti – spiega Rebecca Berto, consulente del Centro Europeo Consumatori Italia. – Al contrario, se il consumatore non ha fatto presente le proprie doglianze al professionista, allora la negoziazione diretta potrebbe essere lo soluzione per stabilire un contatto con la controparte”.

Il reclamo

Nel caso in cui si decida di inviare un reclamo, una mail automatica informa il professionista che ha 30 giorni di tempo per decidere di aderire alla procedura e proporre al consumatore un organismo ADR tra quelli elencati sulla piattaforma ODR cui demandare la formulazione (non vincolante) di una proposta risolutiva. “Invero è solo l’organismo terzo ad entrare nel merito della questione e proporre una soluzione entro 90 giorni”, sottolinea il Centro Consumatori Italia.

La negoziazione diretta

La negoziazione diretta, invece, è una procedura alternativa che consente al consumatore e all’azienda di negoziare direttamente la soluzione del reclamo attraverso un colloquio diretto reso possibile da un servizio chat, messo a disposizione dalla piattaforma ODR.

Segnalato da Dubbio

giovedì 27 settembre 2018

Liberalizzazione energia e gas, online vademecum Antitrust per i consumatori

Proposto da Marco


Scegliere consapevolmente nel mercato libero dell’energia per trarre vantaggio dai benefici della liberalizzazione. Questo l’obiettivo del vademecum realizzato dall’Antitrust in vista del passaggio dal regime di maggior tutela a quello del mercato libero nell’energia e nel gas. La liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas è slittata di un anno e c’è tempo fino a luglio del 2020 per orientarsi nella gran quantità di opzioni offerte al cittadino, ma “non è mai troppo presto – dice l’Autorità – per cominciare ad informarsi, in modo da poter scegliere in modo consapevole la soluzione migliore per ciascuna esigenza”.
Con l’obiettivo di aiutare il consumatore e minimizzare i rischi di scelte sbagliate, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha messo dunque a punto un vademecum, guida sintetica ai vantaggi della liberalizzazione, con tutti i suggerimenti pratici per far valere i propri diritti ed evitare gli errori e le ‘trappole’ più diffuse.
Grazie alla concorrenza nei servizi di vendita al dettaglio di energia e gas naturale – si legge nel vademecum – e alle opportunità di risparmio energetico favorite dai contatori di nuova generazione (smart meter), i clienti finali (e tra questi i consumatori) possono scegliere tra una pluralità e diversità di offerte, maggiormente aderenti alle proprie esigenze e che possono garantire riduzioni di spesa annuale non trascurabili anche rispetto all’attuale sistema di tariffe regolate: già oggi è possibile risparmiare almeno il 13% rispetto al regime di maggior tutela (dai 60 ai 100 euro l’anno, a seconda del tipo di contratto) con un risparmio complessivo che può arrivare a 1,5 miliardi l’anno”. Perché la liberalizzazione abbia effetti virtuosi, però, “è necessario che i consumatori acquisiscano maggiore consapevolezza dei propri consumi e delle diverse offerte di forniture già in campo e siano quindi posti in condizione di scegliere effettivamente secondo la propria convenienza”.

domenica 8 aprile 2018

Il Consiglio di Stato ha decreato il ' sì a bioshopper portati da casa'

Segnalato:

Ricordate la furiosa polemica di inizio anno sui sacchetti in plastica a pagamento per comprare frutta e verdura? Una nuova tappa nella vicenda arriva dal Consiglio di Stato, che ha dato via libera all’uso di bioshopper monouso nuovi per frutta e verdura portati da casa o comprati altrove quando si fanno acquisti al supermercato o in frutteria. Di più: i consumatori potranno usare anche contenitori alternativi alle buste in plastica, purché idonei a contenere frutta e verdura.
Andranno naturalmente rispettati i requisiti che impone la normativa: i bioshopper devono essere nuovi e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, i contenitori alternativi devono essere adatti a contenere ortofrutta. Il chiarimento arriva dal Consiglio di Stato, che ha reso il parere sull’uso dei sacchetti di plastica monouso in caso di acquisto di frutta e verdura.
La questione ha tenuto banco all’inizio dell’anno, quando è entrata in vigore la normativa che impone l’uso di sacchetti biodegradabili, compostabili e pagamento, col Decreto Mezzogiorno (legge 123/2017) che ha recepito la Direttiva UE n. 2015/720. L’anno in effetti si è aperto con una polemica furibonda sull’ingresso nei supermercati e nei negozi dei sacchetti biodegradabili e compostabili per imbustare frutta, verdura e alimenti: in favore dell’ambiente ma a pagamento per i consumatori. Ci sono state polemiche vibranti, proteste creative, distinguo sulla ripartizione dei costi effettivi, precisazioni di ogni ordine e grado, tumulti sui social network e altrettanti sfottò. L’ultimo chiarimento arriva dunque dal Consiglio di Stato, che il 29 marzo scorso ha reso il parere (numero 859) richiesto dal Ministero della Salute.
Si legge nella sintesi del provvedimento: “Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può  inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Il Consiglio di Stato ricorda i riferimenti normativi e il fatto che la norma disponga che “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”. Il parere è stato chiesto dal Ministero della Salute, che chiedeva se fosse possibile per i consumatori usare, nei reparti di frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi acquistati al di fuori dello stesso esercizio commerciale e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, e se gli operatori del settore alimentare fossero obbligati a consentirne l’uso.
Per il Consiglio di Stato “il legislatore ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere”. Partendo da questo assunto, per il Consiglio di Stato “l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere. In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati”.
Il fatto che la busta in plastica debba essere pagata vuole incentivare anche l’uso di materiali alternativi e meno inquinanti, prima di tutto la carta. Da questo deriva, prosegue il Consiglio di Stato, che “deve certamente ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizioni, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Dal loro canto, i negozi devono garantire il rispetto della normativa sull’igiene e la sicurezza alimentare. Ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto “alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore – spiega il Consiglio di Stato – In quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti”.



sabato 24 febbraio 2018

Bollette energia elettrica non saldate a carico di utenti in regola ?

Leganord: no a pagamento a carico di utenti solventi

I consiglieri sottolineano che il sovraccarico di prezzo potrebbe portare a potenziali nuovi casi di morosità
La delibera dell’Autorità delle energie, delle reti e dell’ambiente che ha formalizzato la distribuzione fra tutti i consumatori di una parte di oneri arretrati derivanti dalle bollette elettriche non saldate da consumatori morosi è al centro di un’interrogazione dei consiglieri della Lega Nord.
Tale decisione, presa dopo le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, oltre a causare un aumento delle già dispendiose bollette elettriche secondo i leghisti è ingiusta nei confronti di chi ha sempre pagato regolarmente e potrebbe portare a potenziali nuovi casi di morosità.
La Ln, quindi, domanda alla Giunta regionale quale sia l’ammontare della somma non pagate alle aziende elettriche e quale sia il numero di utenti morosi, suddivisi per provincia. La richiesta all’esecutivo regionale è anche di capire se siano in programma azioni per evitare ulteriori oneri e pagamenti a carico degli utenti emiliano-romagnoli regolari nei pagamenti.


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sabato 12 agosto 2017

Sempre 'meno logico' il mercato della frutta. Coldiretti: “ Salgono i prezzi al dettaglio, ma diminuiscono del 40% quelli nei campi. I centesimi dati agli agricoltori diventano euro per i consumatori”.


COLDIRETTI DENUNCIA:

Aumentano sopra la media i prezzi al dettaglio della frutta (+1,8%) e dei vegetali freschi (+1,9%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma nelle campagne è crisi con le quotazioni che non coprono i costi di produzione e fanno chiudere le aziende. I prezzi nelle campagne sono in calo dal 20% per le pesche al 34% per i cocomeri, dal 44% per i meloni al 45% per i cavolfiori secondo elaborazioni Coldiretti sugli ultimi dati Ismea.
La situazione è drammatica con la forbice dei prezzi tra produzione e consumo che si è allargata in una situazione in cui – sottolinea la Coldiretti - l’agricoltura deve fare i conti con i gravi danni provocati dal caldo e dalla siccità. I prezzi della frutta aumentano di 3-4 volte dal campo alla tavola con i centesimi pagati agli agricoltori che diventano euro per i consumatori . Proprio nel momento in cui si assiste ad un aumento della domanda per fronteggiare il grande caldo, pratiche commerciali sleali lungo la filiera stanno provocando situazioni di crisi diffuse per i coltivatori di frutta estiva – sottolinea la Coldiretti – che chiede interventi per prevenire e perseguire tali pratiche. Occorre – continua l'associazione agricola - estendere al più presto l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza della frutta trasformata in conserve e succhi per evitare che venga spacciata come Made in Italy quella importata dall’estero, ed aumentare i controlli sull’ortofrutta fresca di importazione, spesso etichettata e venduta per nazionale . Serve un impegno di filiera per salvare il frutteto italiano che – conclude la Coldiretti - si è ridotto di un terzo (-33 per cento) negli ultimi quindici anni con la scomparsa di oltre 140mila ettari di piante con il rischio di far perdere all’Italia il primato europeo nella produzione di una delle componenti base della dieta mediterranea.

giovedì 24 marzo 2016

Coldiretti. Togliere la data di scadenza sull'olio è una bestemmia commerciale. Scatta la protesta.

Da Coldiretti:


Togliere la data di scadenza dell’olio di oliva per favorire lo smaltimento delle vecchie scorte a danno dei consumatori è l’ultima novità in arrivo che mette a rischio la qualità, dopo l’invasione delle produzioni straniere. E’ quanto denuncia la Coldiretti con migliaia di agricoltori, che con i trattori sono scesi in strada a Bari per difendere l’agricoltura italiana, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge europea 2015, diretto a modificare l’articolo 7 della legge n. 9 del 2013 nella parte in cui prevede un termine minimo di conservazione non superiore ai diciotto mesi per l’olio di oliva.
Di fatto si tratta di una norma che favorisce lo smaltimento di olio vecchio e fa invece venir meno una importante misura di salvaguardia per il consumatore, poiché numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l’olio di oliva modifica le proprie caratteristiche. Con l’invecchiamento l’olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano (polifenoli, antiossidanti, vitamine) e che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi dell’organismo. Secondo la Coldiretti è necessario mantenere il termine minimo di conservazione, prevedendo una possibilità di deroga solo qualora il produttore adotti ulteriori accorgimenti per la conservazione organolettica del prodotto, da riportare in etichetta. Sarebbe importante introdurre l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata della raccolta.
Ma il disegno di legge europea 2015 rischia di modificare in peggio l’etichettatura degli oli di oliva, abrogando le norme che prevedono che “l’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva deve essere stampata … con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita”, con l’effetto di attenuare i livelli di tutela nella commercializzazione dell’olio di oliva.
Un danno per i consumatori ed i produttori in un Paese come l’Italia che è il primo importatore mondiale di olio di oliva che vengono spesso mescolati con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri” afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel denunciare che “il recente via libera finale dell'Europarlamento all'accordo che comprende anche la quota aggiuntiva per l'importazione senza dazi nella Unione Europea di 35.000 tonnellate in più l'anno di olio d'oliva tunisino è una scelta sbagliata che non aiuta i produttori tunisini, danneggia quelli italiani ed aumenta il rischio delle frodi a danno dei consumatori. A guadagnare - sostiene Moncalvo - sono solo le grandi multinazionali che hanno già avuto dall’Unione Europea un regalo da 110 milioni di euro  grazie allo sconto di 1,24 euro a chilo che è stato concesso con il nuovo contingente agevolato di 35 milioni di chili dalla Tunisia va ad aggiungersi alle attuali 56.700 tonnellate a dazio zero già previste dall'accordo di associazione Ue-Tunisia, portando il totale degli arrivi “agevolati” annuale oltre quota 90mila tonnellate, praticamente pari a tutto l’import in Italia dal Paese africano”.
Di fronte al crescendo di inganni il consiglio di Coldiretti è quello di guardare con più attenzione le etichette ed acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane o di acquistare direttamente dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica. L’olio di oliva è un settore strategico del Made in Italy con circa 250 milioni di piante su 1,2 milioni di ettari coltivati, con un fatturato del settore stimato in 2 miliardi di euro e con un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate.

giovedì 13 agosto 2015

‘Ocio a la bosta’: Regole più severe sulle insalate in busta (dalla conservazione alla scadenza)




Un lettore ha inviato:

Finalmente chiarezza sulla conservazione delle insalate in busta. Da oggi entrano in vigore nuove regole per i  prodotti ortofrutticoli di IV gamma, ossia prodotti freschi pronti per il consumo, dalle insalate in busta appunto, a preparati freschi pronti da cuocere per minestroni o contorni e macedonie in vasetto. Che non potranno più essere esposti a una temperatura superiore a 8°C. In alcuni supermercati e negozi non attrezzati con frigoriferi adatti, le insalate pronte potrebbero quindi sparire, almeno nel breve periodo. Le confezioni non conformi alle nuove disposizioni potranno essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte e, almeno per alcune di queste regole, come per l’etichettatura (ma non per la conservazione a -8° C), potrebbe esserci ancora qualche giorno di tolleranza, al massimo fino al 20 agosto, prima che scattino le sanzioni.
Le nuove norme sono previste dal decreto attuativo di una legge del 2011 (n. 77/2011) . «Sono prodotti che si sono affermati sul mercato per la loro comodità e praticità, anche se, ovviamente, queste qualità si pagano. Le nuove disposizioni – dice Agostino Macrì, responsabile Area sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori – sono un passo avanti in materia di sicurezza alimentare e verso la trasparenza e la corretta informazione del consumatore. Un rafforzamento delle sue tutele, anche se alcune previsioni potranno comportare un aumento dei costi».
Temperature controllate e imballaggi ecocompatibili
Ecco le principali novità in vigore a partire da domani.
1) Nei supermercati e nei negozi i prodotti ortofrutticoli di IV gamma dovranno essere mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C. I parametri minimi richiesti dalla legge agli stabilimenti produttivi prevedono aree di lavorazione con temperature non superiori a 14 gradi, celle frigorifere non superiori a 8 gradi e almeno 2 vasche di lavaggio a ricircolo continuo di acqua;
2) E’ consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, ma in quantità non superiore al 40% del prodotto finito;
3) Sulla confezione dovranno essere riportate, «in un punto evidente dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili»:
a) «prodotto (oppure il tipo di prodotto, ad es. insalata) lavato e pronto per il consumo», o «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
b) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
c) la dicitura: «conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C»;
d) la dicitura: «consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza», a meno che il prodotto sia da cuocere nella confezione integra.
4) imballaggi ecocompatibili: dovranno essere impiegati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonei a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata o riciclo.


lunedì 27 luglio 2015

Più facile presentare un esposto alla Banca d'Italia su scorrettezze o irregolarità da parte degli intermediari.



Un lettore ha segnalato:

Il cliente che vuole segnalare alla Banca d’Italia un problema nella propria relazione con una banca o un intermediario finanziario può farlo in modo semplice e diretto utilizzando il modulo per l’esposto.

Il modulo aiuta il cliente a rappresentare in modo sintetico e completo il problema, individua automaticamente la Filiale della Banca d’Italia cui inviare la segnalazione, via posta ordinaria, posta elettronica certificata (PEC) o e-mail convenzionale firmata elettronicamente. Non occorre l’assistenza di legali.
L’uso del modulo on line permette alla Banca d’Italia di analizzare con prontezza ogni segnalazione e di sollecitare l’intermediario a chiarire la questione direttamente con il cliente.

Per la Banca d'Italia gli esposti sono una fonte importante di informazioni per l'esercizio della vigilanza sugli intermediari.