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giovedì 14 luglio 2022

Covid-19, seconda dose di richiamo per tutti gli over 60 e per i fragili: la circolare


Dubbio propone: 

A seguito della nota dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), pubblicata l’11 luglio 2022, anche in Italia è arrivato il via libera alla seconda dose di richiamo per tutti gli over 60 e per tutte le persone (a partire dai 12 anni) con elevata fragilità motivata dalle patologie indicate nella precedente fase della campagna vaccinale.

Preso atto del parere della CTS di AIFA, in considerazione dell’attuale ripresa dell’epidemia COVID-19 e dell’aumentata incidenza di ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva, il Ministero della Salute ha inviato oggi la Circolare “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19” che raccomanda la somministrazione della seconda dose booster a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Si ricorda che la seconda dose di richiamo (second booster) è, altresì raccomandata alle persone (a partire dai 12 anni) con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, purché, anche in questo caso, sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Si ribadisce, infine, la priorità assoluta di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata.

Leggi

·         Circolare 11 luglio 2022 - Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19

sabato 5 febbraio 2022

Covid-19, in Gazzetta ufficiale Decreto legge 5 del 2022 su scuola in presenza e green pass


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.


Scuola in presenza

Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza.

Consulta la scheda di sintesi sul sito del Ministero dell’istruzione.

Al riguardo sono state elaborate prime Domande e risposte per le scuole, che si segnalano di seguito.

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

Leggi tutte le Domande e risposte su sito Istruzione

Vedi anche Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022

Altre novità introdotte dal Decreto

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Per saperne di più

  •  Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
(Segnalato da Dubbio) 

mercoledì 12 gennaio 2022

Covid-19, Green pass rafforzato per locali, trasporti e sport e obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni

Le nuove regole per il contenimento del contagio. Emilia Romagna in zona gialla dal 10 gennaio


La Città Metropolitana informa:

Con il Decreto legge del 7 gennaio 2022 il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni e stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luogi di lavoro e nelle scuole.

Dal 10 gennaio (Decreto legge 30 dicembre) scattano ulteriori regole per l'accesso a diversi servizi come bar, ristoranti e trasporto e la nostra regione entra in zona gialla insieme ad Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 


Di seguito una sintesi di quanto stabilito dal Governo e dalla Regione per il contenimento del contagio da Covid-19.

 

Green pass rafforzato (si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus)

Dal 10 gennaio sarà necessario possedere il certificato verde rafforzato per:

  • consumare in bar e ristoranti anche all’aperto e al banco
  • salire su tutti i mezzi di trasporto, a lunga percorrenza e non (aerei, treni, navi, metropolitana, autobus e tram) dove è necessario indossare la mascherina FFP2
  • soggiornare negli hotel e nelle altre strutture ricettive(bed and breakfast e ostelli…)
  • partecipare a cerimonie civili e religiose
  • accedere a piscine, palestre al chiuso
  • musei e mostre
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Green pass base (si ottiene anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare)

Dal 20 gennaio il certificato verde base sarà richiesto per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Dal 1° febbraio sarà richiesto anche per l’accesso a uffici pubblici, banche, poste e negozi.

  

Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
Dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

 

Mascherine
Su tutto il territorio nazionale (anche in zona bianca) è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto fino al 31 gennaio 2022. Inoltre, devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:
-    bambini sotto i 6 anni di età;
-    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
-    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
-    mentre si effettua l’attività sportiva;
-    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
-    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

 

Quando è obbligatorio indossare la mascherina FFP2:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

 

Quarantena e isolamento
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

 

Contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applica:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Test rapido in farmacia per chiusura isolamento/quarantena

Grazie all’accordo con le associazioni delle farmacie, da lunedì 10 gennaio in Emilia-Romagna  le persone senza sintomi Covid 19 possono recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale.

Lo potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: per effettuare uno screening di controllo oppure, se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid, per chiudere il periodo di quarantena stessa (entro 24 ore riceveranno in modalità automatica dall’azienda sanitaria il referto di chiusura del caso e riattivazione del Green pass).

Nel caso poi per queste persone il test risulti positivo, potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 10 giorni per la chiusura del periodo di isolamento o dopo 7 giorni nel caso si tratti di persona vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o sia guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi.

I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono a carico del Servizio sanitario.

 

Nell’accordo con le farmacie rientra anche un punto relativo alle scuole. Potranno infatti fare il test antigenico rapido gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID, su richiesta del medico di medicina generale o del pediatra. In particolare, potranno fare il primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque giorni dal primo. Il tampone sarà a carico della struttura commissariale.

 

Autotesting: avvio immediato della quarantena col test rapido fatto in proprio

Per le persone che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a domicilio, in caso di esito positivo ci sarà la possibilità di registrare su un apposito portale della Regione - attivo dal 17 gennaio - i risultati dell’autotest, avviando immediatamente il periodo di isolamento.

In questo caso, potrà essere utilizzato solo uno dei test rapidi validi in farmacia. Inoltre, le persone che potranno ricorrere a questa opportunità dovranno rientrare nelle seguenti casistiche: avere già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione; avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) o, nel caso di minori, essere associati al FSE del genitore.

Il caricamento dell’esito avverrà attraverso l’inserimento della foto con il risultato del test, la scelta del test usato dall’elenco di quelli validi, notizie sul comportamento da tenere in caso di comparsa di sintomi, quelle sul tipo di certificato che verrà inviato sul FSE da parte dei Dipartimenti di sanità pubblica.

Le persone che potranno fare l’autotesting in Emilia-Romagna sono tutte quelle che hanno concluso almeno il ciclo primario di vaccinazione. In questo modo sarà impossibile l'autotesting a chi non si è voluto vaccinare per contrarietà alla procedura.

venerdì 31 dicembre 2021

Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell'epidemia e nuove regole sulla quarantena


 

Il Ministero della Salute informa:

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021. Approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il decreto introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito le principali misure.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all' aperto. Sarà  inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare.

Si prevede inoltre che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Vedi la Circolare del 30 dicembre 2021

Capienze per eventi e competizioni sportive

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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Segnalato da Dubbio

venerdì 24 dicembre 2021

Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell'epidemia

 


 Dubbio sollecita: 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, a fronte dell'aumento dell'incidenza del numero dei casi e della diffusione della nuova variante Omicron.

Al termine del Consiglio dei ministri, il Ministro della Salute Roberto Speranza con il Coordinatore del Cts Franco Locatelli e il Portavoce del Cts Silvio Brusaferro hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare misure e andamento dell'epidemia. 

Le principali novità nella nota di Palazzo Chigi.

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

·         Obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

·         Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

·         Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022:

·         sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

·         saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

·         al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

·         musei e mostre;

·         al chiuso per i centri benessere;

·         centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

·         parchi tematici e di divertimento;

·         al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

·         sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

·          

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sabato 6 novembre 2021

Covid-19: le api bioindicatori con BeeNet

Studio CREA ha dimostrato per la prima volta la possibilità di utilizzare le colonie di api nel monitoraggio di patogeni umani aerodispersi.


 

Le api, ormai sentinelle riconosciute della salute ambientale, sono risultate in grado di intercettare il virus SARS-COV-2, agente della COVID-19, durante la loro attività di volo. Questo è quanto emerso dallo studio pubblicato sulla rivista “Science of the Total Environment” e realizzato nell’ambito del progetto BeeNet, coordinato da CREA Agricoltura e Ambiente e finanziato dal Mipaaf.

Il contesto di partenza Da tempo, la capacità di esplorazione ambientale delle colonie di api mellifere supporta la rilevazione di contaminanti e, più in generale, il monitoraggio della salute dell’ecosistema. In qualche caso le api hanno dimostrato anche efficacia nell’individuazione di fitopatogeni.

Studi pubblicati nelle fasi di pandemia da COVID-19 hanno identificato concentrazioni misurabili del virus SARS-COV-2 nelle polveri sottili aerodisperse, ottenute da campionatori automatici.

Le azioni condotte Osservando localmente la coincidenza fra le elevate concentrazioni di polveri sottili nell’aria e circolazione virale durante il terzo picco pandemico nazionale, si è concretizzata l’idea di utilizzare le api anche per il monitoraggio di patogeni umani aerodispersi.

La prova è stata condotta in una giornata soleggiata di fine inverno, nell’apiario della sede di Bologna del Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente del CREA. Sono stati realizzati dispositivi atti alla cattura di particelle trasportate dalle api e mantenuti davanti all’ingresso di volo di dieci alveari per tutta l’attività giornaliera delle api bottinatrici. Quindi, le colonie sono state aperte per prelevare campioni dalla superficie dei favi e di “pane d’api”, cioè le masse di polline compresso e immagazzinato nelle celle.

I risultati Tutti i campioni prelevati all’ingresso degli alveari sono risultati positivi per SARS-COV-2, indicando la capacità delle api bottinatrici di intercettare il virus durante la loro attività di volo.

Ogni alveare possiede migliaia di queste api operaie con il compito di esplorare l’ambiente alla ricerca di risorse da trasportare al nido. In una giornata di attività, il loro insieme può entrare in contatto con centinaia di metri cubi d’aria, trattenendo particelle aerodisperse grazie al corpo densamente ricoperto di peli.

Al contrario, nessuno dei campioni interni ha mostrato presenza dell’agente infettivo di COVID-19, elemento che esclude le api stesse e i loro prodotti da un’eventuale trasmissione di SARS-COV-2. I dati rilevati, quindi, non segnalano rischi per gli apicoltori in seguito alla manipolazione di api, favi e altri elementi costitutivi del nido, né per i consumatori dei prodotti dell’alveare, come miele e polline.

“Questo studio sperimentale ha dimostrato per la prima volta la possibilità di utilizzare le colonie di api nel monitoraggio di patogeni umani aerodispersi. I risultati incoraggiano a proseguire questa ricerca, che può essere rilevante per la salute pubblica, contribuendo a migliorare la nostra capacità di prevedere ondate epidemiche anche meno gravi di quella di COVID-19, come quelle della comune influenza stagionale – spiega Antonio Nanetti, ricercatore CREA Agricoltura e Ambiente e coordinatore dello studio – Occorre però individuare i limiti di sensibilità di questo metodo nei confronti di vari patogeni aerodispersi, anche in rapporto alle variabili ambientali”.

La proposta Le evidenze ottenute suggeriscono la possibilità di costituire reti di monitoraggio basate sulle api e finalizzate alla sorveglianza epidemiologica. Il loro utilizzo, infatti, a differenza dei campionatori automatici impiegati nella rilevazione delle polveri sottili, è flessibile poiché non richiede infrastrutture specifiche e può essere facilmente replicato, adattandolo alle diverse caratteristiche del territorio.

Link all’articolo originale: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721054048?via%3Dihub

Sollecitato da Dubbio

lunedì 25 ottobre 2021

Sorveglianza dei vaccini anti COVID-19: il nono rapporto AIFA


È online il nono rapporto sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19, pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che descrive le segnalazioni di eventi avversi registrati nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 settembre 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale contro il COVID-19. Si rammenta che un evento avverso è qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la somministrazione di un vaccino, non necessariamente causato dalla vaccinazione. In totale, nel periodo considerato, sono state registrate 101.110 segnalazioni su 84.010.605 dosi somministrate (120 ogni 100.000 dosi). L’andamento delle segnalazioni e i relativi tassi sono sostanzialmente stabili nel tempo, con una lieve flessione attesa nel periodo estivo. 

L’età mediana delle persone in cui si è verificato un evento avverso è 48 anni. A fronte di un numero di dosi sovrapponibile fra i sessi, il 71% delle segnalazioni riguarda le donne (166/100.000, e il 28% gli uomini (70/100.000 dosi somministrate), un andamento osservabile anche negli altri Paesi europei. Circa il 68% delle segnalazioni proviene da operatori sanitari (prevalentemente medici e farmacisti), mentre circa il 31,5% da paziente/cittadino. nella maggior parte dei casi (76% circa) la reazione si è verificata nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo. 

La maggior parte delle segnalazioni riguarda il vaccino Comirnaty (68%), finora il più utilizzato nella campagna vaccinale (71,2% delle dosi somministrate), il 22% il vaccino Vaxzevria, il 9% Spikevax e l’1% il vaccino Janssen. Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, reazione locale o dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. 

L’85,4% delle segnalazioni sono riferite a eventi non gravi (es. dolore in sede di iniezione, febbre moderata, astenia/stanchezza, dolori muscolari), il 14,4% a eventi gravi, la cui definizione include anche la segnalazione di febbre elevata, (di cui il 53,6% con esito in risoluzione completa o miglioramento), e lo 0,2% non è definito. Per quanto riguarda gli eventi gravi, al momento della stesura del rapporto, il nesso di causalità secondo l’algoritmo dell’OMS è stato valutato nel 73% delle segnalazioni, e il 40,3% di quelle finora valutate è risultato correlabile alla vaccinazione. In relazione alle vaccinazioni con schedula mista, il tasso di segnalazione è di 40 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, la maggior parte non grave e con esito in risoluzione completa o miglioramento. 

La distribuzione per tipologia degli eventi avversi non è sostanzialmente diversa fra i due vaccini utilizzati. Nella fascia di età compresa fra 12 e 19 anni, il tasso di segnalazione di 24 eventi avversi ogni 100.000 dosi somministrate. 

La distribuzione per tipologia degli eventi avversi non è sostanzialmente diversa da quella osservata per tutte le altre classi di età. Eventi rari di natura cardiologica sono in corso di approfondimento. Relativamente alla somministrazione della terza dose, iniziata nel mese di settembre, è stata effettuata 1 sola segnalazione, non grave, a fronte di circa 46.000 dosi somministrate. 

sabato 19 giugno 2021

Vaccinazione anti covid-19 - Spostati gli appuntamenti delle seconde dosi programmate in Unipol Arena dal 21 al 24 giugno

 

L’Azienda USL di Bologna informa:


L'Azienda USL di Bologna, al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le fasi del concorso pubblico di Operatore Socio-sanitario per il quale sono attesi oltre 6500 candidati e date le misure imposte dalla normativa per contrastare il Covid, ha dovuto rivolgersi all'Unipol Arena quale sede del concorso. 

Pertanto, per i 1983 cittadini con una prenotazione del vaccino in Unipol Arena fissata dal 21 al 24 giugno sono stati definiti nuovi appuntamenti presso altre sedi, con date e orari che sono stati loro comunicati via sms o attraverso chiamata telefonica.  

Tra questi, i 606 cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino il 5, il 7 o l’8 aprile presso la Palestra Galilei a Casalecchio sono stati riprogrammati presso la Casa della Salute di Casalecchio in una nuova data e ad un nuovo orario (pomeridiano), comunicato attraverso le modalità sopra descritte.  

Mentre, per le 1.377 persone che hanno ricevuto la prima dose in Unipol Arena il 18, il 19 o il 20 maggio le vaccinazioni sono state riprogrammate presso l’hub vaccinale dell’Ospedale Maggiore o della Fiera, in questo caso senza modificare la data.  

Durante le quattro giornate in cui Unipol Arena sarà sede di concorso, i cittadini troveranno comunque in loco un funzionario che, provvisto degli elenchi di tutti i cittadini riprogrammati, potrà dare loro indicazioni qualora non abbiano recepito la comunicazione data.