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venerdì 5 luglio 2024

Le società di Chiara Ferragni verseranno 1,2 milioni di euro all’impresa sociale “I Bambini delle Fate”

Chiusa l’istruttoria  avviata nei confronti delle società riconducibili all’influencer (Fenice, Tbs Crew e Sisterhood) e di Cerealitalia, società produttrice del dolce e titolare del marchio “Dolci Preziosi”. Anche da Cerealitalia 100mila euro a “I Bambini delle Fate”.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato informa:

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria aperta lo scorso gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova “griffate Ferragni” in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022. Il procedimento era stato avviato nei confronti delle società Fenice S.r.l., TBS Crew s.r.l. e Sisterhood S.r.l. (titolari dei marchi e dei diritti relativi alla personalità della signora Chiara Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie s.p.a. (titolare del marchio “Dolci Preziosi”). Alla vendita del dolciume era associata un’iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.

Tramite l’istruttoria, l’Autorità intendeva verificare se le informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che, acquistando le uova “griffate Ferragni”, avrebbero contribuito a sostenere economicamente l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.

Tutte le società parti del procedimento hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti dall’Antitrust. L’impegno più rilevante prevede che siano devoluti a “I Bambini delle Fate”, nell’arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e TBS; 100.000 euro da parte di Cerealitalia). Si tratta di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a “I Bambini delle Fate”.

Le società si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali (promozione e vendita di prodotti e/o servizi) da quelle con finalità benefiche, in modo da eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette sull’eventuale contributo che i consumatori possono fornire a iniziative benefiche tramite l’acquisto di prodotti o servizi.

L’Autorità verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 euro nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

venerdì 7 giugno 2024

Sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche commerciali scorrette

Nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull’uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni. 


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.

L’Autorità ha accertato che Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, non ha informato con immediatezza gli utenti iscritti ad Instagram via web dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali.

Inoltre, l’Autorità ha appurato che, in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo, Meta non ha gestito con precisione la sospensione degli account Facebook e Instagram dei propri utenti. In particolare, Meta non ha indicato come decida di sospendere gli account Facebook (se a seguito di un controllo automatizzato o “umano”) e non ha fornito agli utenti di Facebook e Instagram informazioni sulla possibilità di contestare la sospensione dei loro account (si possono rivolgere a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie o a un giudice). Infine, ha previsto un termine breve (30 giorni) per la contestazione della sospensione da parte del consumatore.

Queste due pratiche sono state cessate da Meta nel corso del procedimento.


lunedì 4 marzo 2024

Interrotta la pubblicità e la vendita della Hot Chip Challenge

 L’Autorità è intervenuta nei confronti della società distributrice di un prodotto potenzialmente pericoloso, soprattutto per i giovani consumatori che sono anche più propensi ad accogliere le sfide lanciate sui social media.



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con impegni il procedimento avviato nei confronti della società DAVE’s s.r.l., distributrice del prodotto “Hot Chip Challenge”. In particolare, gli impegni prevedono che DAVE’s s.r.l. non commercializzi e non pubblicizzi più l’articolo e che lo rimuova dai suoi listini di vendita.

La società distribuiva “Hot Chip Challenge”, uno snack a base di patate con ingredienti per renderlo particolarmente piccante, incitando soprattutto i giovani - alla maniera di una sfida - a consumarlo senza bere e resistendo alla sua piccantezza.

L’Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati dalla società siano idonei a far cessare i profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio dell’istruttoria ovvero l’induzione ad una sfida rivolta, perlopiù, a consumatori adolescenti (diffusa anche attraverso i social media) e la non adeguata rappresentazione delle informazioni sui rischi per la salute connessi all’uso del prodotto. Inoltre l’Antitrust contestava la mancanza di informazioni rilevanti su un prodotto alimentare che poteva mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, specie se bambini o adolescenti.

Con questa decisione l’Autorità è intervenuta con successo per tutelare i consumatori più giovani e più influenzabili da messaggi che li inducono a mangiare prodotti anche pericolosi, facendo leva sulla loro propensione ad accogliere le sfide lanciate sui social media.

(Segnalato da Dubbio) 

mercoledì 14 febbraio 2024

Sanzione di 7 milioni complessivi a Bat e ad Amazon per pubblicità ingannevole

Le società hanno pubblicizzato i dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato British American Tobacco Italia S.p.A. per 6 milioni di euro ed Amazon EU S.àr.l. per 1 milione di euro per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, effettuata sia tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, sia sul sito Glo e sul sito Amazon.it.

Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo da parte dei minori.

British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno dunque violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché hanno pubblicizzato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air solo come semplici dispositivi elettronici e meri oggetti di design, puntando sull’estetica del prodotto per attrarre il consumatore, ritenendo di poter prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco che comporta l’assunzione di nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole da parte dei soggetti cui sono destinati, che ovviamente non comprendono i minori. Si tratta di una condotta gravemente ingannevole tale da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e vietato ai minori.

(Segnalato da Dubbio)

lunedì 12 febbraio 2024

Avviata un'istruttoria nei confronti di Poste Italiane

 


Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Poste Italiane non avrebbe reso accessibile l’insieme della rete e degli uffici postali alle imprese direttamente concorrenti della propria controllata PostePay nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale. Insieme all’istruttoria è stato avviato anche un procedimento cautelare.

L’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Poste Italiane per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 8, comma 2-quater della legge n. 287/1990.

In base a questo articolo, infatti, Poste Italiane dovrebbe rendere accessibili gli uffici e la rete postale (di cui ha la disponibilità in esclusiva in quanto fornitore del servizio universale postale) ai concorrenti della propria controllata PostePay, che li utilizza per commercializzare e per promuovere le offerte Poste Energia nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica.

Alcune segnalazioni presuppongono che Poste Italiane non avrebbe invece reso accessibili tali beni o servizi ad alcuni concorrenti di PostePay che ne hanno fatto richiesta di recente. In questo modo ha attribuito alla propria controllata un vantaggio competitivo rilevante, suscettibile di alterare irrimediabilmente le dinamiche concorrenziali in un contesto di mercato singolare - caratterizzato dalla fine dei regimi tutelati nella fornitura di energia elettrica e gas naturale - in cui gli operatori attivi hanno forti incentivi ad attrarre clienti provenienti dai regimi tutelati.

Contestualmente all’istruttoria, l’Autorità ha avviato anche un procedimento per adottare eventuali misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287 del 1990, per ripristinare quel level playing field nei mercati in oggetto, che sarebbe stato falsato dalle condotte oggetto di indagine.

I funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni presso le sedi delle società interessate.

(Segnalato da Dubbio)

domenica 20 febbraio 2022

Pesanti sanzioni a società attive nella fornitura dei contatori idrici per intesa anticoncorrenziale

Secondo l’Autorità sono state condizionate molte gare indette tra il 2011 e il 2019 da vari gestori del Servizio Idrico Integrato che si approvvigionano di contatori idrici per acqua fredda ad uso domestico o industriale per la misurazione legale dei consumi.

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale che ha condizionato un numero consistente di gare, nello specifico 161 lotti, indette tra il 2011 e il 2019 da vari gestori del Servizio Idrico Integrato attivi in Italia, che  - nelle varie forme consentite dal Codice dei Contratti pubblici - si approvvigionano di contatori idrici per acqua fredda ad uso domestico o industriale per la misurazione legale dei consumi.

Per questo motivo l’Autorità ha comminato sanzioni per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro (10.408.951) alle società G2 Misuratori S.r.l., Maddalena S.p.a., Itron Italia S.p.a., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico e WaterTech S.p.a., principali operatori del settore che si sono aggiudicati oltre il 90% dei lotti censiti nel periodo, e alle società che controllano queste ultime tre imprese, Itron Inc., Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl e ARAD Ltd. La cifra corrisponde a circa un quinto del fatturato generato dalle gare sicuramente alterate.

L’Autorità si è basata su un articolato quadro probatorio, che muove dalla documentazione ispettiva acquisita dalle società e da terzi - da cui emerge un’abitudine al confronto tra le parti - e da un documento in forma anonima arrivato poco dopo l’avvio dell’istruttoria e comprendente una settantina di fax volti prevalentemente a coordinare, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, il comportamento di gara e in parte anche a fissare incontri tra le parti. Il corredo probatorio si è completato con i riscontri forniti dalle articolate richieste di informazioni a un campione significativo di stazioni appaltanti, tra cui quelle citate nel documento anonimo, alle stesse parti e a terzi. La concertazione, sofisticata e ben organizzata, si è realizzata avvalendosi di tutte le modalità di contatto offerte dalla tecnologia disponibile (fax, WhatsApp, Skype) oltre che di frequenti incontri informali. Il coordinamento delle strategie partecipative di gara comprende indicazioni di prezzo minimo o di sconto massimo per gli offerenti in appoggio o indicazioni di non partecipare, definendo perfino la motivazione da presentare alla stazione appaltante.

Secondo l’Autorità l’intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti e ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale, che si sarebbe dovuto instaurare in occasione delle procedure di gara, a danno delle amministrazioni pubbliche appaltanti.

(Selezionata da Dubbio)

martedì 31 ottobre 2017

Diamanti da investimento: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato le imprese venditrici per oltre 15 milioni

Suggerito da Marco 

A conclusione di due istruttorie, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. (IDB) e Diamond Private Investment – DPI S.p.A. (DPI), anche attraverso gli istituti di credito con i quali rispettivamente operavano: Unicredit e Banco BPM (per IDB); Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena (per DPI).

I profili di scorrettezza riscontrati per entrambe le società hanno riguardato le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale dalle stesse predisposto in merito:
 a) al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; b) all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita;
 c) all’agevole liquidabilità e rivendibilità dei 
diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; 
e d) alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.

In realtà, alla luce delle risultanze istruttorie è emerso che le quotazioni di mercato erano i prezzi di vendita liberamente determinati dai professionisti in misura ampiamente superiore al costo di acquisto della pietra e ai benchmark internazionali di riferimento (Rapaport e IDEX); l’andamento delle quotazioni era l’andamento del prezzo di vendita delle imprese annualmente e progressivamente aumentato dai venditori; e le prospettive di liquidabilità e rivendibilità erano unicamente legate alla possibilità che il professionista trovasse altri consumatori all’interno del proprio circuito.
L’Autorità ha, inoltre, accertato che gli istituti di credito, principale canale di vendita dei diamanti per entrambe le imprese, utilizzando il materiale informativo predisposto da IDB e DPI, proponevano l’investimento a una specifica fascia della propria clientela interessata all’acquisto dei diamanti come un bene rifugio e a diversificare i propri investimenti.
Secondo l’Autorità il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e la presenza del personale bancario agli incontri tra i due professionisti e i clienti, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.
L’Autorità ha, inoltre, accertato la violazione da parte di IDB e DPI dei diritti dei consumatori nei contratti in merito al diritto di recesso e, per IDB, anche al foro competente in caso di controversie.
Le sanzioni irrogate sono state: in un caso, pari complessivamente a 9,35 milioni (2 milioni per IDB; 4 milioni per Unicredit; 3,35 milioni per Banco BPM); nell’altro caso, pari complessivamente a 6 milioni (1 milione per DPI; 3 milioni per Banca Intesa; 2 milioni per MPS).
Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e sono state fornite informazioni utili all’accertamento della pratica da parte della CONSOB.
Hanno partecipato al procedimento le associazioni Altroconsumo, originaria segnalante, Movimento Difesa del Cittadino e Codacons.
Roma, 30 ottobre 2017

venerdì 22 gennaio 2016

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha colto Philips in fallo: rispetti gli impegni presi.


Marco ha colto al volo questa notizia che 'trova' una ulteriore pecca nel comportamento della Philips e l'ha inviata per la pubblicazione.
Il procedimento avviato nel giugno scorso dall’Antitrust, l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, coinvolge Philips Italia, Philips Consumer Relations e Philips Consumer Lifestyle, e in particolare, afferisce alla diffusione, tramite le pagine dei siti internet www.philips.it e www.philips-shop.it, di informazioni potenzialmente omissive e ingannevoli con riguardo ai diritti dei consumatori. In particolare, le "omissioni" riguardano le informazioni precontrattuali obbligatorie e al diritto di recesso ai sensi degli artt. 49 e ss. del Codice del Consumo, nonché la garanzia legale di conformità, anch'essa prevista dal Codice del Consumo agli articoli 128 e ss.

L'Autorità non ha sanzionato l'azienda, ma l'ha invitata a rendere obbligatori gli impegni proposti in merito alla trasparenza delle informazioni al consumatore.



Il procedimento in questione
Scarica il Bollettino dell'Antitrust con il Provvedimento verso la Philips