Nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull’uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.
L’Autorità ha
accertato che Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del
consumo, non ha informato con immediatezza gli utenti iscritti ad Instagram via
web dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali.
Inoltre, l’Autorità ha
appurato che, in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo, Meta non
ha gestito con precisione la sospensione degli account Facebook e Instagram dei
propri utenti. In particolare, Meta non ha indicato come decida di sospendere
gli account Facebook (se a seguito di un controllo automatizzato o “umano”) e
non ha fornito agli utenti di Facebook e Instagram informazioni sulla
possibilità di contestare la sospensione dei loro account (si possono rivolgere
a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie o a un giudice).
Infine, ha previsto un termine breve (30 giorni) per la contestazione della
sospensione da parte del consumatore.
Queste due pratiche
sono state cessate da Meta nel corso del procedimento.
- Testo del provvedimento
- (Segnalato da Dubbio)
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