Consentiti gli spostamenti tra comuni dalle 5 alle 22, bar e ristoranti aperti fino alle 18
Il
ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle
indicazioni della Cabina di Regia, ha annunciato la nuova
assegnazione dei colori alle regioni: dal
1° febbraio, l’Emilia-Romagna è in area gialla
insieme a Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di Trento,
Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Sono
in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di
Bolzano.
Restano inoltre valide fino al 5 marzo le misure di
contenimento del contagio da Covid-19 stabilite con il DPCM
del 14 gennaio
Queste dunque le misure in vigore anche nel nostro territorio dall'1 febbraio:
Spostamenti
• coprifuoco dalle 22 alle 5,
• divieto fino al 15
febbraio di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse
e, in caso di area rossa o arancione nemmeno dal proprio comune, con
l’eccezione di spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• è
consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della
Regione, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli
spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
• per
spostamenti dalle 22 alle 5 o in qualunque orario nel caso ci si
sposti verso un’altra Regione si deve essere sempre in grado di
dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.
È
comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione.
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il modulo per l'autodichiarazione(642 KB)
Scuola
• Superiori: in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un
massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante
parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla
didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali,
• Infanzia, elementari e medie:
l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per
l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
Attività
commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che
sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario
all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed
altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,
di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e
librerie.
Bar,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• aperti
dalle 5.00 alle 18.00.
La vendita con asporto
è possibile fino alle 22.00 per i ristoranti,
ma è vietata (dopo le 18) ai soggetti che svolgono come attività
prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili -
codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO
47.25).
• La
consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario,
ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul
confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del
trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto
scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento.
Impianti
sciistici
•
sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi
possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e
non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione
finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo
svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente
all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato
tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in
genere, assembramenti.
Sport,
palestre, piscine
• è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti.
• sono sospese le attività
di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri
termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività
riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti,
professionisti e non professionisti, che devono partecipare a
competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con
provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso
centri e circoli sportivi, pubblici e privati per svolgere
esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a
detti circoli.
Teatri,
cinema, spettacoli
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all'aperto.
Musei,
biblioteche
• il
servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione
dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000
l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque
tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i
visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro.
Sale
da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto,
ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di
non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi
eventi.
Sale
giochi
•
sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad
attività differente.
Convegni
e congressi
•
sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione
di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le
cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,
salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi
di culto e funzioni religiose
• l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
• le funzioni religiose con la partecipazione
di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal
Governo e dalle rispettive confessioni.
Con il decreto legge
del 14 gennaio è stata inoltre istituita una cosiddetta area
“bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di
“tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei
contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure
restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si
svolgono secondo specifici protocolli.
Resta
l’obbligo di indossare la mascherina
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo
attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c)
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti
versino nella stessa incompatibilità.
È
fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza
di persone non conviventi.
Da Città Metropolitana
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