L’attento anonimo
lettore segnala.
E’ stata pubblicata
sul Bollettino Ufficiale la legge regionale n. 5/2014 che modifica le
disposizioni per il recupero abitativo dei sottotetti.
Ora possono
essere recuperati i sottotetti accatastati fino al 31 dicembre 2013, in edifici collocati nei centri
urbani e aventi destinazione residenziale per almeno il 25% della superficie
utile. La legge di riforma consente da subito interventi di recupero a fini
abitativi, anche in assenza di una specifica disciplina di piano urbanistico,
ammettendo anche interventi edilizi funzionali a tale riuso dei sottotetti,
quali l’abbassamento dell’ultimo solaio per realizzare le altezze minime
richieste e interventi di apertura di finestre, abbaini, lucernai, ecc. Il
Comune con il RUE può regolare i casi e limiti in cui tale intervento di riuso
può essere ammesso, escludendo ambiti territoriali e tipologie di immobili dal
recupero, ma può anche consentire trasformazioni edilizie più significative
quali la soprelevazione del tetto o la modifica delle altezze di colmo e di
gronda. Inoltre il RUE può definire le tipologie e le caratteristiche delle
apertura necessarie per il riuso abitativo dei sottotetti.
Nessuna
modifica sui requisiti minimi di altezza e sul rapporto illuminante per
l’agibilità dei locali recuperati, ma si richiede anche la conformità ai
requisiti minimi di prestazione energetica e viene sottolineata l’esigenza di
una piena conformità dell’intervento alla normativa tecnica delle costruzioni,
per gli aspetti statici e antisismici e la necessità di valutare l’effetto
della modifica sugli edifici contigui. Confermata infine la necessità della
SCIA e l’onerosità dell’intervento, equiparato a tutti gli effetti ad una
ristrutturazione edilizia.
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