mercoledì 11 giugno 2014

A proposito di Tasi.



Appuntamento con l’anonimo lettore che segnala: 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di  assicurare  certezza  in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 6 giugno 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'interno;

                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


Disposizioni in materia di  versamento  della  prima  rata  TASI  per
                             l'anno 2014

  1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147,  gli  ultimi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "A
decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima
semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro
richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del
presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e'
effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni,
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale
del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio
2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI
e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti
della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal
fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette
deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10
settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base
dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del
limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al
quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per
ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione
alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante,
nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine
del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della
percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento
alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio
2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno,
entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito
annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze,
da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo
di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".

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