Appuntamento con l’anonimo lettore che segnala:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita'
ed urgenza di
adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di
assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di
versamento della prima
rata TASI per
l'anno
2014
1. Al comma 688 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013,
n.
147, gli ultimi
tre periodi sono
sostituiti dai seguenti:
"A
decorrere dall'anno 2015,
i comuni assicurano
la massima
semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo
autonomamente all'invio degli
stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in
deroga al settimo
periodo del
presente comma, il
versamento della prima
rata della TASI
e'
effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate
dai Comuni,
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,
mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del
31 maggio
2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI
e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni,
nonche' dei regolamenti
della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato
decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal
fine, i comuni sono tenuti ad
effettuare l'invio delle
predette
deliberazioni, esclusivamente in
via telematica, entro
il 10
settembre 2014, mediante
inserimento del testo
delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel
caso
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato
in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014
applicando l'aliquota di
base
dell'1 per mille di cui al
comma 676, nel
rispetto comunque del
limite massimo di cui al primo periodo del
comma 677, in
base al
quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU
previste per
ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. La
TASI dovuta dall'occupante,
nel caso di mancato invio della delibera entro il
predetto termine
del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della
percentuale di cui
al comma 681,
e' pari al
10 per cento
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con
riferimento
alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di
mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23
maggio
2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno,
entro il 20 giugno 2014, eroga un
importo a valere
sul Fondo di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50
per cento del
gettito
annuo della TASI, stimato ad
aliquota di base
e indicato, per
ciascuno di essi, con
decreto di natura
non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10
giugno 2014. Il
Ministero dell'interno
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014,
gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento
unificato, di cui
all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Gli importi
recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono
versati dalla stessa
ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro
il mese di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo
di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".
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