martedì 17 gennaio 2017

Fabbricati rurali da regolarizzare. Nelle prossime settimane, i proprietari inadempienti riceveranno una comunicazione con l’invito a sanare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile.

Da Fisco Oggi

Disponibile in rete, da oggi, l’elenco dei fabbricati rurali ancora censiti nel catasto terreni. I titolari di diritti reali, che avrebbero dovuto provvedervi entro il 30 novembre 2012, possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento per l’inserimento nel catasto fabbricati, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.
In caso di inadempienza, gli uffici provinciali
- Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, con oneri a carico dello stesso e applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni, di dichiarare tali costruzioni al catasto fabbricati è stato sancito dal Dl 201/2011 (“decreto salva Italia”).
Chi ancora non ha ottemperato riceverà, nei prossimi giorni, una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate sollecita la regolarizzazione spontanea, con il beneficio di sanzioni ridotte.
A tale scopo, sarà sufficiente rivolgersi a un professionista tecnico abilitato, che si occuperà di presentare agli uffici finanziari l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
Avvalendosi del “nuovo” ravvedimento operoso (la cui disciplina è stata profondamente modificata dalla legge di stabilità 2015), si otterrà un sostanzioso “sconto” sulla sanzione: anziché pagare l’importo ordinario, che va da 1.032 a 8.264 euro, la violazione potrà essere sanata versando un sesto della misura minima, ossia 172 euro.
 
Eccezioni
L’aggiornamento non riguarda indistintamente tutti i fabbricati. Sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al catasto dei fabbricati le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti). 
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il Contact center dell’Agenzia o utilizzando l’apposito modulo di segnalazione, da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Molte grazie per queste informazioni veramente molto utili, penso che toccherebbe al Comune avvertire i cittadini in una maniera così chiara ma forse sono un illuso.