Un lettore segnala questa interessante comunicazione
di ‘Help Consumatori’.
Il
contributo consortile non spetta sempre e in ogni caso al Consorzio
richiedente. Lo ha stabilito, con una recente sentenza, la Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria. “Una sentenza epocale” l’ha
definita l’Unione Nazionale Consumatori Calabria che da sempre ha
sostenuto questa tesi. I Giudici Tributari scrivono “al primo comma
dell’art. 23 si legge: il contributo consortile di bonifica è costituito dalle
quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è
applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il
conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b),
sulla base del beneficio. Le due quote sono parte di un unico contributo
che presuppone sempre il beneficio, sicché la prima quota non ha alcun senso
senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa
sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un ente (il Consorzio
di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica”.
Nel caso di
specie analizzato dalla Commissione, il Consorzio di Bonifica ha omesso di
dimostrare l’esistenza di vantaggi fondiari immediati, diretti o pure indiretti
derivanti dalle opere di bonifica degli immobili di proprietà del ricorrente,
in definitiva non ha provato di avere eseguito alcuna opera di bonifica nell’anno
di riferimento o negli anni immediatamente precedenti e per tale motivo, la
sentenza ha dichiarato la illegittimità della pretesa del contributo del
Consorzio di Bonifica, annullando di conseguenza la richiesta di pagamento.
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