Franca Berti |
C’è una nuova speranza per
coloro che si trovano impelagati in dispute legali: la mediazione. Si tratta di
un nuovo istituto previsto dall’ordinamento che rinvia la soluzione di una
vertenza attraverso il confronto diretto delle ‘vittime’.
I due o più litiganti si
confrontano sotto la guida del ‘mediatore abilitato e preparato al compito ’ e
‘mettono sul piatto’ tutte le ragioni della lite, anche quelle di carattere non
squisitamente legale. L’esame delle ragioni delle divergenze è così totale a 360 ° gradi.
Questo favorisce appunto una
soluzione mediata, a volte capace di assestare tutti gli aspetti del contenzioso,
contiene le spese e accorcia notevolmente i tempi ( a volte in un solo incontro
si trova la soluzione mediata) e soprattutto alleggerisce il carico di lavoro
dei tribunali.
Il tentativo della mediazione è
stato, per legge, previsto obbligatorio
per molte materie con vertenza di carattere civile. Come per esempio
quella condominiale. Lo stesso giudice, ancor
prima di istruire il processo, invia i ‘litiganti’ al tentativo di
mediazione.
Una recente sentenza della
corte Costituzionale ha messo però in
discussione questa obbligatorietà.
Abbiamo incontrato la
dottoressa Franca Berti mediatore per
l'organismo di mediazione n. 11, CCIAA di Bologna e n. 112 Camera
Arbitrale, durante un incontro sulla mediazione che si è tenuto a Sasso Marconi.
La dottoressa per le sue esperienze pratiche in materia, si può considerare una
ottima conoscitrice dell’argomento. Le abbiamo chiesto:
Che cos'è questo oggetto sconosciuto
chiamato 'mediazione'. Lo può spiegare in poche parole ?.
“La mediazione è una nuova forma di
confronto che ha la finalità di risolvere cause e controversie anche di natura
economica, sorte fra persone, imprese, aziende e pubbliche amministrazioni,
senza per questo dover ricorrere al tribunale e aspettare anni per una sentenza
definitiva. La Mediazione è riconosciuta
a tutti gli effetti dallo Stato. Si svolge presso gli Organismi di
Conciliazione, accreditati dal Ministero di Grazia e Giustizia, alla presenza
del Mediatore. Le parti personalmente, o assistite se vogliono da un avvocato o
da altra persona di fiducia, possono sottoscrivere un accordo, anche a
contenuto economico, valido ad ogni effetto di legge, che può essere omologato
dal Giudice e che pone fine alla controversia”.
Se non c'è bisogno del tribunale, chi
organizza tale operazione e chi gli dà ufficialità e forza ?
"E' la sottoscrizione del verbale
presso l'organismo di conciliazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia,
che dà valore sostanziale all'accordo stesso, che è titolo esecutivo a tutti
gli effetti e che impegna le parti che l'hanno sottoscritto a rispettarlo. Le
parti possono chiedere anche di propria iniziativa successivamente
l'omologazione dell'accordo al giudice.
L'organismo di conciliazione
accreditato provvede a svolgere i compiti di segreteria, nomina il mediatore,
convoca le parti per l'incontro di mediazione entro 15 giorni dalla domanda di
mediazione. Il verbale di accordo o il verbale negativo, in caso
in cui una delle parti non si presenti, oppure nel caso in cui pur presenti le
parti, non sia possibile raggiungere un accordo, viene sottoscritto dal
mediatore e dalle parti. Da quel momento il procedimento di mediazione è
concluso. Una copia del verbale viene conservato agli atti dell'organismo di
conciliazione, mentre le altre vengono consegnate alle parti."
A chi compete richiede la
mediazione ? E’ necessario che entrambe la parti siano d’accordo ?
"Non importa che le parti siano
d'accordo. La mediazione può essere richiesta da una sola
parte, presentando la domanda di mediazione all'organismo
accreditato. Sarà l'organismo a convocare l'altra parte, precisando che è
stata presentata domanda di mediazione."
Pensa che questa nuova
organizzazione giudiziaria possa produrre in breve tempo benefici effetti
nell’organizzazione giudiziaria italiana?
"Personalmente ritengo di sì, soprattutto ora che non è più
obbligatorio andare in mediazione e quindi viene meno quel senso di
costrizione, che è il contrario dello spirito di mediazione. Adesso, chi
si rivolgerà ad essa lo potrà fare liberamente e darà prova di maturità e
consapevolezza della grande opportunità offerta dalla mediazione, soprattutto
nei rapporti fra le imprese, che con un provvedimento valido ad ogni effetto di
legge potranno raggiungere un accordo
soddisfacente per entrambe, in tempi veloci, Potranno continuare a lavorare
insieme se lo ritengono produttivo e potranno rafforzare i rapporti economici
in essere, per ‘allargare la torta’ per entrambe (come si dice
metaforicamente nel linguaggio della mediazione) e non aspettare che
una sola parte possa mangiarsene a distanza di anni una sola fetta, magari
rinsecchita".
.
Quindi era obbligatorio e ora non lo è più ?
"Dopo la sentenza della Corte Costituzionale,
il tentativo di mediazione non è più obbligatorio per legge (cioè non è più
condizione di procedibilità) per le controversie insorte nelle materie indicate
dall'art. 5."
Cosa deve fare chi vuol avviare il tentativo di mediazione ?
La dottoressa Berti al convegno. |
"Deve rivolgersi a un Organismo di
mediazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia, e
presentare domanda di mediazione. L'Organismo, in base al proprio regolamento,
fornirà tutte le indicazioni necessarie, compresi i costi da sostenere."
Grazie dottoressa e buon
lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento