Sollecitato:
L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Vodafone
sanzioni per un totale di 1.000.000 euro per aver adottato pratiche
commerciali scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30
a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile
e fissa.
Le pratiche sono state poste in essere nei confronti di
specifici target di utenti: da un lato, i sottoscrittori di offerte
di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla
vendita a rate di prodotti ; dall’altro, i clienti di opzioni per
la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione
sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è
previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato.
L’Autorità
ha accertato la scorrettezza delle condotte consistenti nell’aver
modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili abbinate
alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.) e delle
opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del
costo di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per
recesso anticipato, prevedendo nel caso di esercizio del diritto di
recesso l’addebito immediato delle rate residue del prodotto
(offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte
telefonia fissa) nonché l’eventuale corrispettivo per il recesso
anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa Dual Pay).
L’Autorità ha rilevato che l’imposizione unilaterale del
passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un
aggravio economico per tutti i clienti.
Le pratiche sono state dunque
ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta
rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da
parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche
predisposte unilateralmente dalla società – diritto riconosciuto
dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte
di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.
Peraltro, nel settore della telefonia mobile, la modifica del
periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e
secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, limitavano
la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così
incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del
relativo diritto di recesso.
1 commento:
la notizia mi riempe di gioia. chissà se un giorno verranno puniti anche per i licenziamenti collettivi fatti nel 2011 nel silenzio di giornali e telegiornali.
Posta un commento