L’Unione
dei comuni dell’Appennino bolognese ricorda a cittadini e turisti
le norme da rispettare nei mesi più caldi dell’anno durante i
quali il rischio che si propaghino incendi è maggiore. Vietato
accendere fuochi, usare strumenti che producono faville o fumare nei
boschi.
Da
venerdì 14 luglio in tutta l’Emilia-Romagna è scattato “lo
stato di grave pericolosità” per quanto riguarda il rischio di
incendi nei boschi che si protrarrà fino 27 agosto 2017. Tale
stato deriva dalle valutazioni sia del centro funzionale Arpae E-R
che descrive la situazione e le previsioni meteo a medio termine, sia
dei carabinieri forestali che osservano lo stato della vegetazione
tramite sopralluoghi.
I
tecnici dell’Unione dell’Appennino bolognese ricordano le
cosiddette PMPF, cioè Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
formulate dalla Regione. In questo periodo è vietato a chiunque
accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni
saldi o pascolivi, e in ogni caso a distanza minore di 200 m dai loro
margini esterni. In generale è vietata ogni operazione che possa
creare pericolo di incendio in queste aree, come usare apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o
inceneritori che producono faville o brace, fumare, far brillare
mine.
Fanno
eccezione coloro che per motivi di lavoro sono costretti a
soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra, i quali
possono accendere un fuoco per i tempi e le dimensioni strettamente
necessari per il riscaldamento delle vivande, adottando le necessarie
cautele e avendo scelto gli spazi vuoti, ripuliti da foglie, da erbe
secche e da altri materiali facilmente infiammabili.
Rimane
inoltre consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o
focolai nelle aie e nei cortili di pertinenza di fabbricati
all'interno delle aree forestali. Il fuoco deve essere sempre
custodito; coloro che lo accendono sono personalmente
responsabili di tutti i danni che da tale attività possono derivare.
Nelle
aree forestali e nei terreni di pascolo inoltre è
vietato bruciare il
materiale di risulta dei lavori forestali (in
particolare nei castagneti da frutto), così come non si può
bruciare la vegetazione per fare pulizia: anche l’erba secca
(stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea) non può
essere bruciata a meno di 200 metri dalle aree forestali.
È
infine vietato effettuare manifestazioni sportive o
competizioni agonistiche su strade che attraversano aree
forestali.
Chi
viola le prescrizioni o adotta comportamenti che possono innescare un
incendio boschivo rischia sanzioni
fino a 10.000 euro.
Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione
da 4 a 10 anni,
se l’incendio è provocato volontariamente in maniera dolosa; da 1
a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria, per negligenza,
imprudenza o imperizia. Chi provoca un incendio può essere
condannato al risarcimento dei danni.
In
caso di emergenze si ricorda di contattare i numeri 1515 e 115.
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