Richiesto:
Il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il
Ministero della Salute hanno diramato oggi una circolare congiunta
con indicazioni operative, relative all’anno scolastico
2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di
prevenzione vaccinale. La circolare ha lo scopo di agevolare le
famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, che sono al
centro della nuova normativa approvata a tutela della salute
pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in
fase di prima attuazione della normativa.
La
comunicazione pubblicata oggi fornisce, in vista dell’avvio
delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte della documentazione
da presentare (con un dettaglio ulteriore rispetto alle
comunicazioni già fornite per quanto riguarda le modalità di
richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria ASL);
sulle scadenze
previste e sulla loro armonizzazione
con il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle
lezioni; sull’accesso
a scuola.
Per
quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile
fornire alle scuole: idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
legge in base all’età; idonea documentazione comprovante
l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale;
idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei
requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni;
copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL
territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni
obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate
dalla stessa ASL per la prenotazione.
In
particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno
scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere
effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia
riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando
una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o
certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o
inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti
questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in
alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta
di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla
ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
Servizi e scuole dell’infanzia
Le
famiglie con figli che frequentano servizi educativi per
l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non
paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro
l’11
settembre 2017,
atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre
2017) è un giorno festivo.
La
presentazione della documentazione è requisito
di accesso.
Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12
settembre 2017,
non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle
scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari
non l’abbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza
le scadenze con i calendari scolastici: nelle scuole dove le
lezioni partiranno dopo l’11 settembre, l’accesso sarà
garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano
presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni
stesse. In caso di autocertificazione, è confermato che la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
dovrà comunque essere prodotta entro il 10
marzo 2018.
Sempre
in caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi,
ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un’idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie. In caso contrario il minore non potrà più accedere
ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il
genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione
richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione
sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il
minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso
dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi
per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente
ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione
della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i
successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che
avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
Scuole del I e II ciclo
Per
chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di
formazione professionale regionale la documentazione va presentata
entro il 31
ottobre 2017
(o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione)
e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata
presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà
comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente
scolastico o dal responsabile del centro di formazione
professionale regionale all’ASL territorialmente competente che,
avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
Nessun commento:
Posta un commento