domenica 19 giugno 2016

Tar del Lazio, il certificato di proprietà «torna» cartaceo.

SEGNALATO:

Tar Lazio (5) Imc

(di Guglielmo Saporito – Il Sole 24 Ore)

Nel braccio di ferro tra studi di consulenza automobilistica e Pra (Aci) sulle formalità accessorie alla compravendita di veicoli, il Tar Lazio segna un punto a favore delle agenzie, con sentenze 18 maggio 2016, n. 5861 e 5872. La lite riguardava la documentazione rilasciata all’atto della vendita di veicoli.
Per i trasferimenti successivi al 5 ottobre 2015, l’Aci aveva cambiato il regime dei certificati di proprietà (Cdp), dematerializzandoli. Prima di detta data occorreva essere in possesso del Cdp, recarsi in una struttura abilitata e firmare la dichiarazione di vendita; ora il Cdp non è più necessario (per chi lo ha già ricevuto in forma digitale, avendo già espletato una pratica al Pradopo quella data) perché viene estratto in modo informatico. Il punto è che nel settembre 2015 l’Aci ha adottato rigide istruzioni di servizio, che impediscono la stampa del Cdp. Le agenzie le hanno contestate, ritenendo che il passaggio dal cartaceo al digitale non fosse totalizzante e potessero permanere forme cartacee.
La decisione del Tar Lazio riveste particolare interesse perché stempera la rigidità, dovendo le agenzie convenzionarsi per avere accesso all’archivio Pra. Contestualmente, seppur in secondo piano, la battaglia riguardava il fenomeno culturale del passaggio dal supporto cartaceo al digitale: l’Aci escludeva in modo assoluto la possibilità di rilasciare Cdp o documenti analoghi su carta, mentre le agenzie ritenevano possibile ottenere copia cartacea, anche pagando un importo minimo perla carta.
La controversia è stata decisa mantenendo la dematerializzazione (tesi dell’Aci), ma ammettendo la possibilità di una documentazione fisica (tesi delle agenzie), sulla base di un ragionamento ispirato alla tolleranza. Afferma infatti il Tar che nessuna norma impedisce che talunidati vengano riportati anche su carta, nemmeno quando, nel Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005, articoli 20 e 23), si afferma la validità, rilevanza e piena efficacia sostitutiva del documento informatico. Anzi, il fatto che il Cdp sia digitale «non può a priori escludere il rilascio in formato cartaceo a chi lo richiesta». In altri termini, per il Cdp non vale il principio che vieta l’uso di talune forme di documentazione (articolo 40, Dpr 445/2000, sui certificati da inviare alla Pa).
In sintesi, il Cdp resta digitale, ma si può ottenere, a richiesta, il cartaceo. Si ha quindi dirittoaqualcosainpiùdellaricevuta oggi rilasciata, che, con un codice alfanumerico, fa risalire al certificato digitale.


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