SEGNALATO:
(di
Guglielmo Saporito – Il Sole 24 Ore)
Nel
braccio di ferro tra studi di consulenza automobilistica e Pra (Aci)
sulle formalità accessorie alla compravendita di veicoli, il Tar
Lazio segna un punto a favore delle agenzie, con sentenze 18 maggio
2016, n. 5861
e 5872.
La lite riguardava la documentazione rilasciata all’atto della
vendita di veicoli.
Per
i trasferimenti successivi al 5 ottobre 2015, l’Aci aveva cambiato
il regime dei certificati di proprietà (Cdp), dematerializzandoli.
Prima di detta data occorreva essere in possesso del Cdp, recarsi in
una struttura abilitata e firmare la dichiarazione di vendita; ora il
Cdp non è più necessario (per chi lo ha già ricevuto in forma
digitale, avendo già espletato una pratica al Pradopo quella data)
perché viene estratto in modo informatico. Il punto è che nel
settembre 2015 l’Aci ha adottato rigide istruzioni di servizio, che
impediscono la stampa del Cdp. Le agenzie le hanno contestate,
ritenendo che il passaggio dal cartaceo al digitale non fosse
totalizzante e potessero permanere forme cartacee.
La
decisione del Tar Lazio riveste particolare interesse perché
stempera la rigidità, dovendo le agenzie convenzionarsi per avere
accesso all’archivio Pra. Contestualmente, seppur in secondo piano,
la battaglia riguardava il fenomeno culturale del passaggio dal
supporto cartaceo al digitale: l’Aci escludeva in modo assoluto la
possibilità di rilasciare Cdp o documenti analoghi su carta, mentre
le agenzie ritenevano possibile ottenere copia cartacea, anche
pagando un importo minimo perla carta.
La
controversia è stata decisa mantenendo la dematerializzazione (tesi
dell’Aci), ma ammettendo la possibilità di una documentazione
fisica (tesi delle agenzie), sulla base di un ragionamento ispirato
alla tolleranza. Afferma infatti il Tar che nessuna norma impedisce
che talunidati vengano riportati anche su carta, nemmeno quando, nel
Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs
82/2005,
articoli 20 e 23), si afferma la validità, rilevanza e piena
efficacia sostitutiva del documento informatico. Anzi, il fatto che
il Cdp sia digitale «non
può a priori escludere il rilascio in formato cartaceo a chi lo
richiesta». In
altri termini, per il Cdp non vale il principio che vieta l’uso di
talune forme di documentazione (articolo 40, Dpr
445/2000,
sui certificati da inviare alla Pa).
In
sintesi, il Cdp resta digitale, ma si può ottenere, a richiesta, il
cartaceo. Si ha quindi dirittoaqualcosainpiùdellaricevuta oggi
rilasciata, che, con un codice alfanumerico, fa risalire al
certificato digitale.
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