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martedì 27 aprile 2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori

Dubbio segnala:


Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

  • i lavoratori intermittenti;

  • i lavoratori autonomi occasionali;

  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

I lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

 

giovedì 25 marzo 2021

Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”: la guida per ottenerlo rapidamente e senza incertezze

Pronto il “kit” che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici con tutte le regole, le possibilità e i suggerimenti per un accesso agevole e sicuro al nuovo beneficio

copertina della guida contributo a fondo perduto decreto Sostegni

  Scarica la guida in formato PDF


Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha messo in campo un nuovo
set di agevolazioni e benefici per alleviare i danni subiti dai contribuenti a causa del perdurare dell’emergenza da Coronavirus: tra gli altri, vi è il nuovo contributo a fondo perduto destinato agli operatori economici titolari di partita Iva. La necessità, a cui corrisponde il totale impegno dell’Agenzia, è quella di un’erogazione rapida del contributo, con procedure snelle e user-friendly.

Sulla scia di questo obiettivo, il giorno dopo l’emanazione del decreto “Sostegni” e in contemporanea al provvedimento attuativo firmato dal direttore dell’Agenzia il 23 marzo 2021, è
online il vademecumIl contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”.
La guida - consultabile nel sito dell’Agenzia nell’area tematica “Contributi a fondo perduto” e nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa”, e anche su questa rivista - spiega con linguaggio semplice e con prospetti e schemi la disposizione normativa, le regole operative fissate dal provvedimento e,
step-by step, le funzionalità per l’invio dell’istanza e per seguirne l’elaborazione.
Presentata dallo stesso direttore dell’Agenzia Ruffini, la pubblicazione fornisce importanti suggerimenti e indicazioni volti a prevenire errori e utili per rimediare autonomamente ad eventuali inconvenienti.

A chi spetta e come si calcola
La platea dei beneficiari è costituita dai titolari di partita Iva attivata fino alla data del 23 marzo 2021 e la cui attività non sia cessata alla stessa data. Si tratta dei soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
Esclusi da tale platea sono solamente gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

  • i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro

  • la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.

Quest’ultimo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
La guida illustra con utili prospetti come calcolare i parametri essenziali dei ricavi e compensi 2019 e delle medie mensili del fatturato e corrispettivi degli anni 2019 e 2020.

Una volta accertati i requisiti, il calcolo del contributo spettante è presto fatto: la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa a seconda della fascia di ricavi 2019.
Le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30 per cento.
In ogni caso, a chi possiede i requisiti viene garantito un contributo minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 euro (soggetti diversi). E’ previsto un limite massimo del contributo di 150mila euro.

Le modalità di erogazione previste
La guida presenta la nuova modalità di erogazione - prevista dal decreto “Sostegni” rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto - che il beneficiario può scegliere (per l’intero importo spettante) in alternativa all’accredito sul conto corrente: la possibilità di ottenere il contributo sotto forma di credito d’imposta: la scelta, una volta effettuata e l’istanza accolta, è irrevocabile.
Il credito che si ottiene può essere utilizzato in compensazione dei tributi che si versano tramite modello F24, senza applicazione dei limiti di legge relativi alla fruizione dei crediti d’imposta (importi massimi annuali, blocco in presenza di ruoli erariali scaduti, eccetera).

L’istanza per richiedere il contributo
Il modello di istanza è ridotto all’essenziale: oltre ai dati che individuano il richiedente, devono essere indicati i dati che attestano i requisiti e che sono necessari per il calcolo del contributo spettante (fascia ricavi/compensi 2019, medie mensili fatturato/corrispettivi 2019 e 2020, attivazione partita Iva dal 2019) e i dati relativi alla modalità di erogazione scelta (casella accredito su c/c e codice Iban oppure casella credito d’imposta).
Ultima sezione del modello è quella dedicata agli intermediari autorizzati alla trasmissione delle dichiarazioni, che possono presentare l’istanza dei contribuenti per i quali hanno delega al cassetto fiscale o delega completa ai servizi del portale “
Fatture e corrispettivi” o ancora che hanno acquisito specifica delega per il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”.

Modalità e termini invio dell’istanza
Le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica, a partire dal giorno 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021.
La guida illustra la procedura
web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto”), utile ai soggetti che trasmettono una o poche istanze.
Gli intermediari potranno, in alternativa, inviare massivamente le istanze, compilandole con
software di mercato realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 23 marzo 2021, e trasmettendo il file tramite “Desktop Telematico – Entratel”.
In questa sezione della guida vengono fornite delle avvertenze e dei suggerimenti per la corretta e precisa presentazione delle istanze. Tali indicazioni derivano dall’esperienza dell’Agenzia in merito alla gestione e all’assistenza fornita in occasione dei precedenti contributi a fondo perduto e si consiglia quindi di prenderle in debita considerazione, al fine di evitare errori che portino ad un rallentamento dei tempi di ottenimento del beneficio o allo scarto dell’istanza.
Viene inoltre illustrata la possibilità di inviare un’istanza sostitutiva di un’altra presentata con dati errati e la possibilità di inviare un’istanza di rinuncia, e i termini precisi entro cui tali possibilità possono essere utilizzate.

L’elaborazione delle istanze e l’erogazione finale
Il
vademecum spiega nel dettaglio le fasi di elaborazione delle istanze presentate e il tipo di controllo eseguito sui dati indicati, operazioni che mediamente verranno svolte in pochi giorni.
Vengono poi presentate le diverse funzionalità di consultazione offerte all’interno del portale “
Fatture e corrispettivi” per seguire l’elaborazione delle istanze e conoscerne l’esito finale.
A tal proposito, viene evidenziato nella guida come il momento dell’accoglimento dell’istanza coincida con l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente o il riconoscimento del credito d’imposta, consultabile in tempo reale al
link  “Consultazione esito” della sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”. Dopo tale momento, non sarà più possibile inviare un’istanza sostitutiva.
Infine, qualora il contribuente - dopo l’accoglimento - dovesse incorrere nello storno del mandato di pagamento da parte della banca, determinato da un Iban non valido, la guida fornisce ogni indicazione per rimediare autonomamente all’inconveniente, ottenendo la pronta riemissione del mandato di pagamento.

Le attività di controllo
L’ultimo paragrafo è dedicato ai controlli che l’Agenzia può svolgere sulle istanze presentate e alle conseguenze previste dalla norma nel caso in cui emerga che il contributo percepito non sia spettante.
Al fine di evitarne la contestazione, vengono fornite le indicazioni per la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito.


Segnalato da Dubbio