INPS informa:
Il
documento consente di verificare l’importo erogato ogni mese e di conoscere le
ragioni per cui può variare.
Il cedolino della pensione è il
documento che consente ai pensionati di
verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per
cui tale importo può variare.
Le pensioni sono pagate il primo giorno del
mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio che prevede il
pagamento nel secondo giorno bancabile.
Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli
importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti che sono
titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene
effettuato con un unico mandato di pagamento.
Si riportano di seguito le principali
informazioni sul cedolino della pensione
di maggio 2026.
La data di pagamento
L’accredito del rateo di pensione di maggio
2026 sarà effettuato con valuta:
- 2 maggio,
nel caso di pagamento presso Poste Italiane (primo giorno bancabile per
Poste Italiane);
- 4 maggio, nel caso di pagamento presso gli
istituti bancari (primo giorno bancabile per gli istituti di
credito).
Conguagli fiscali
In relazione alla Certificazione Unica 2026,
come da circolare INPS 3 aprile
2026, n. 40, l’Istituto, pur tenendo conto degli eventuali
conguagli fiscali già elaborati in fase di preconsuntivo e applicati nei primi
mesi dell’anno, ha definito l’IRPEF dovuta e versata per l’anno di imposta 2025
cumulando gli imponibili di ciascuna pensione e di prestazioni di altra natura,
erogate dall’Istituto o da altri enti presenti nel Casellario centrale delle
pensioni.
Da questi calcoli può essersi determinato un conguaglio
fiscale a credito – se il beneficiario ha versato nel 2025 più IRPEF
del dovuto – o a debito – se il
versato nel 2025 è stato inferiore rispetto all’imposta da pagare sul totale
delle prestazioni erogate.
Per i titolari di sole prestazioni
pensionistiche o di accompagnamento a pensione, l’importo risultante dal
conguaglio fiscale è stato rispettivamente pagato o recuperato sulla mensilità
di aprile. In caso di conguaglio a
debito, se la mensilità di pensione di aprile non era sufficientemente
capiente per consentire l’intero prelievo, il recupero dell’importo è
proseguito sulla mensilità di maggio.
A tale riguardo, si precisa che per le prestazioni
pensionistiche con un importo annuo complessivo fino a 18.000 euro, qualora
il ricalcolo dell’IRPEF abbia determinato un conguaglio a debito superiore a
100 euro, il recupero è suddiviso e trattenuto fino alla mensilità di novembre
(articolo 38, comma 7, decreto-legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010).
Si ricorda, inoltre, che sulla mensilità di pensione di maggio continuano a
essere applicate le trattenute per le
addizionali regionali e comunali relative al 2025 e l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le
prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni
(detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo, vittime del dovere
ed equiparati) non subiscono trattenute
fiscali.
Prestazioni di
accompagnamento a pensione di importo complessivamente non superiore a 20.000
euro annui
Sulla mensilità di maggio delle prestazioni di
accompagnamento a pensione (isopensione, APE Sociale, esodo, assegni
straordinari con regime di tassazione ordinaria), equiparate a redditi di
lavoro dipendente, in presenza di imponibile annuo complessivamente non
superiore a 20.000 euro rapportato all’intero anno, è stata posta in pagamento la
somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata
secondo le percentuali previste al comma 4, articolo 1, legge 207/2024.
L’importo in pagamento è descritto nel cedolino con la voce “Bonus lavoro
dipendente credito 2025”.
Prestazioni di
accompagnamento a pensione di importo da 20.000 a 40.000 euro annui
Sulla mensilità di maggio delle prestazioni di
accompagnamento a pensione (isopensione, APE Sociale, assegni straordinari con
regime di tassazione ordinaria), equiparate a redditi di lavoro dipendente, in
presenza di imponibile annuo complessivo da 20.000 a 40.000 euro rapportato
all’intero anno, in base all’articolo 1, comma 6, legge 207/2024, è stata applicata l’ulteriore detrazione dall’imposta
lorda. L’importo in pagamento è descritto nel cedolino con la voce “Conguaglio
a credito IRPEF” e può essere comprensivo anche di ulteriori conguagli fiscali
correlati al ricalcolo generale dell’IRPEF di cui al precedente paragrafo.
Pensioni integrative
con mandato aggiuntivo del 1° aprile
Sulle pensioni integrative erogate insieme alla
pensione INPS, per le quali a marzo erano stati posti in pagamento conguagli a
credito IRPEF a seguito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione (articolo
1, comma 6, legge 207/2024), risultata successivamente non dovuta, essendo stato neutralizzato il conguaglio a
debito con mandato aggiuntivo del 1° aprile, a partire dal rateo di maggio
è stato avviato il recupero rateale
dell’importo precedentemente accreditato e confermato come non dovuto.
Il recupero avverrà in otto rate mensili consecutive di pari importo, come
comunicato nel campo note del cedolino del mandato aggiuntivo.
La trattenuta è descritta nel cedolino con la voce “Recupero rateale ulteriore
detrazione art. 1 c. 6 l. 207/2024”.
Pensioni integrative
con mandato aggiuntivo del 20 aprile
Con riferimento alle pensioni integrative
pagate con le pensioni INPS e non rientrate nell’operazione di
“neutralizzazione” del conguaglio a debito del 1° aprile tramite mandato di
pagamento aggiuntivo, sono poi stati emessi mandati aggiuntivi con valuta 20
aprile. Per questi casi, il recupero rateale di cui al punto precedente avverrà
in sette rate mensili consecutive di pari importo a partire dal
prossimo mese di giugno, come comunicato nel campo note del cedolino del
mandato aggiuntivo.
(Sollecitato da Dubbio)