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venerdì 6 agosto 2021

Il Consiglio di Stato stoppa la nuova seggiovia Corno alle Scale

Frenata dopo il ricorso delle Associazioni aderenti al Comitato “Un Altro Appennino è Possibile”


 

Il Consiglio di Stato  ha accolto il ricorso in appello delle Associazioni ambientaliste  e ha imposto al Tar regionale di fissare una udienza in cui valutare le riserve elencate nel ricorso di impugnazione.  

Fra l'altro, il progetto, commentano i ricorrenti,  non è stato sottoposto al  Via (Valutazione di impatto ambientale) poiché l’intervento di cui si voleva la realizzazione  è nuova costruzione e non la modifica o l’estensione dell’impianto già presente, come indicavano gli enti proponenti. Quindi essendo una nuova opera la VIA è necessaria.

Un lettore vuole precisare:

A maggio l'assessore alle Infrastrutture e Turismo aveva ribadito la sua linea: "Un’opera necessaria" per rendere la struttura "più moderna e sicura", ma anche perché "sarà funzionale alle attività outdoor praticabili tutto l’anno sul nostro Appennino”, proprio durante un incontro con gli esponenti dell'associazione che avevano depositato il ricorso al Tar. L'opera non ha convinto neanche Legambiente  che auspica  "iniziative coerenti con le esigenze del territorio, esiste una alternativa al progetto presentato: ristrutturare l’esistente, investire in modo diffuso su un turismo ambientale attraente in tutte le stagioni, costruire un centro di formazione sulla montagna che tocchi tutte le discipline e rivolto in particolare ai giovani delle scuole della Valle del Reno". 

"Il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno che il Tar di Bologna disponga una verificazione cioè si avvalga del parere tecnico di un organismo esterno esperto in materia - continua la nota dell'associazione, soddisfatta dell'ordinanza - un passo importante per fermare questo inutile e dannoso progetto che guarda al passato e aprire la strada a progetti capaci di guardare al futuro".

giovedì 9 gennaio 2020

Legambiente: “Quell'allevamento non sa' da fare, lo dice anche il Consiglio di Stato”.


Il presidente del Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno, Claudio Corticelli ( nella foto), ha inviato un comunicato dal titolo 'Una definitiva sentenza del Consiglio di Stato, scongiura l'inquinamento, della terra e delle acque del Bacino di Suviana, da parte di un grande, allevamento di polli', in cui si legge:

Avevamo visto giusto noi di Legambiente nell'opporci ad un enorme insediamento di allevamento di pollame, per i pericoli di avvelenamento del terreno e delle acque del Bacino di Suviana, tanto che la sentenza del Consiglio di Stato ha reso giustizia all'ambiente e ha dato ragione alle nostre motivazioni.

Credevamo che la sentenza dell'organo supremo di giustizia italiana, emessa nell'agosto 2019, avesse chiuso definitivamente l'infausto progetto di allevamento di polli da macello previsto in frazione Bargi, località Lamma.

Invece, voci e manovre oscure si percepiscono a Camugnano e dintorni e addirittura il Comune di Camugnano, con il suo Ufficio 2° settore servizi tecnici, che si era opposto ad una sentenza analoga del TAR dell'Emilia Romagna dell'aprile 2018, non ha ancora recepito l'ordine del Consiglio di Stato di eseguire la sentenza. Una sentenza che nega, per ragioni di sicurezza ambientale, la costruzione di capannoni che dovevano servire per l'allevamento di polli da immettere sul mercato delle carni.

Confidiamo che sia solo una svista o una dimenticanza o che la sentenza non sia ancora pervenuta. Non vorremmo che non si tenesse conto, ancora, di sentenza cosi autorevole e motivata di un'alta Istituzione statale.
Ribadiamo pertanto la nostra Lettera Aperta del 5 aprile 2019 che è stata ripresa da diversi organi d'informazione, dove affermavamo che: “Nel dicembre del 2018, sia i dati pubblicati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia che quelli forniti dal Global Carbon Project, sull'emissione nell'aria di Anidride Carbonica, dimostrano una crescita del 2,7 % rispetto al 2016, solo due anni prima, arrivando all'inquinamento mondiale di 37 milioni di tonnellate di CO2.
La FAO, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, denuncia le gravissime conseguenze di allevamenti di animali per il commercio delle carni, che sono responsabili del 20 % delle emissioni velenose del gas serra.”

Legambiente, il nostro Circolo territoriale, vigilerà ancora per la salvaguardia dell'ambiente, in questo importante sito dell'acqua che è il Bacino di Suviana, che non solo approvvigiona molti Comuni montani, ma a valle alimenta il potabilizzatore del Setta, che è il cuore del sistema acquedottistico di Bologna e Provincia.

giovedì 6 settembre 2018

Mense scolastiche, Consiglio di Stato: sì al pasto portato da casa

Da Help Consumatori


Sì al pasto portato da casa a scuola. Il regolamento comunale che vieta di consumare pasti portati da fuori e introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice della refezione scolastica è illegittimo. Così il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del regolamento del Comune di Benevento che aveva previsto l’obbligatorietà, per gli alunni delle scuole materne ed elementari, del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo che nei locali in cui si svolge la refezione scolastica non era consentito consumare cibi diversi, come quelli portati da casa.
Per il regolamento comunale il presupposto era che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico sanitario”. Secondo il Consiglio di Stato, che ha considerato infondato l’appello promosso dal Comune nei confronti di quanto stabilito dal Tribunale amministrativo (che aveva accolto il ricorso di un gruppo di genitori), il regolamento del Comune di Benevento “presenta plurimi profili di illegittimità”.
In pratica, il Consiglio di Stato argomenta che la scelta restrittiva del Comune limita la libertà personale e della famiglia relativa alla scelta alimentare, mentre “la sicurezza igienica degli alimenti portati da casa non può essere esclusa a priori attraverso una regolamento comunale: ma va rimessa al prudente apprezzamento e al controllo in concreto dei singoli direttori scolastici, mediante l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti”.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il regolamento “interferisce con la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, che (muovendo dal “riconoscimento giurisprudenziale” del diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, e in attesa della pronuncia della Corte di cassazione innanzi alla quale sono pendenti alcuni ricorsi proposti dallo stesso MIUR avverso le pronunce dei giudici di merito) ha, nelle more, confermato la possibilità di consumare cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti scolastici ad adottare una serie di conseguenziali cautele e precauzioni”.
Per il Consiglio di Stato “la scelta restrittiva radicale del Comune  – di suo non supportata da concretamente dimostrate ragioni di pubblica salute o igiene né commisurata ad un ragionevole equilibrio – di interdire senz’altro il consumo di cibi portati da casa (attraverso lo strumentale e previsto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica) limita una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici”. Per restringere questa facoltà servono dunque “dimostrate e proporzionali ragioni inerenti quegli opposti interessi pubblici o generali. Queste ragioni, vertendosi di libertà individuali e nell’ambiente scolastico, non possono surrettiziamente consistere nelle mere esigenze di economicità di un servizio generale esternalizzato e del quale non si intende fruire perché non intrinseco, ma collaterale alla funzione educativa scolastica”.
La restrizione pratica col regolamento “non corrisponde dunque ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà rispetto all’obiettivo – dichiaratamente perseguito – di prevenire il rischio igienico-sanitario – prosegue il Consiglio di Stato – E l’assunto che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale” si manifesta irrispettoso delle rammentate libertà e comunque è apodittico”. Fra l’altro, non sono impedite ad esempio le merende portate da casa. Scrive ancora il Consiglio di Stato: “L’inidoneità e l’incoerenza della misura emerge in particolare dalla considerazione che non risulta, ad esempio, inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico: per analogia, si potrebbe addurre infatti anche per queste la sollevata problematica del rischio igienico-sanitario”.

domenica 8 aprile 2018

Il Consiglio di Stato ha decreato il ' sì a bioshopper portati da casa'

Segnalato:

Ricordate la furiosa polemica di inizio anno sui sacchetti in plastica a pagamento per comprare frutta e verdura? Una nuova tappa nella vicenda arriva dal Consiglio di Stato, che ha dato via libera all’uso di bioshopper monouso nuovi per frutta e verdura portati da casa o comprati altrove quando si fanno acquisti al supermercato o in frutteria. Di più: i consumatori potranno usare anche contenitori alternativi alle buste in plastica, purché idonei a contenere frutta e verdura.
Andranno naturalmente rispettati i requisiti che impone la normativa: i bioshopper devono essere nuovi e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, i contenitori alternativi devono essere adatti a contenere ortofrutta. Il chiarimento arriva dal Consiglio di Stato, che ha reso il parere sull’uso dei sacchetti di plastica monouso in caso di acquisto di frutta e verdura.
La questione ha tenuto banco all’inizio dell’anno, quando è entrata in vigore la normativa che impone l’uso di sacchetti biodegradabili, compostabili e pagamento, col Decreto Mezzogiorno (legge 123/2017) che ha recepito la Direttiva UE n. 2015/720. L’anno in effetti si è aperto con una polemica furibonda sull’ingresso nei supermercati e nei negozi dei sacchetti biodegradabili e compostabili per imbustare frutta, verdura e alimenti: in favore dell’ambiente ma a pagamento per i consumatori. Ci sono state polemiche vibranti, proteste creative, distinguo sulla ripartizione dei costi effettivi, precisazioni di ogni ordine e grado, tumulti sui social network e altrettanti sfottò. L’ultimo chiarimento arriva dunque dal Consiglio di Stato, che il 29 marzo scorso ha reso il parere (numero 859) richiesto dal Ministero della Salute.
Si legge nella sintesi del provvedimento: “Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può  inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Il Consiglio di Stato ricorda i riferimenti normativi e il fatto che la norma disponga che “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”. Il parere è stato chiesto dal Ministero della Salute, che chiedeva se fosse possibile per i consumatori usare, nei reparti di frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi acquistati al di fuori dello stesso esercizio commerciale e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, e se gli operatori del settore alimentare fossero obbligati a consentirne l’uso.
Per il Consiglio di Stato “il legislatore ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere”. Partendo da questo assunto, per il Consiglio di Stato “l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere. In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati”.
Il fatto che la busta in plastica debba essere pagata vuole incentivare anche l’uso di materiali alternativi e meno inquinanti, prima di tutto la carta. Da questo deriva, prosegue il Consiglio di Stato, che “deve certamente ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizioni, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Dal loro canto, i negozi devono garantire il rispetto della normativa sull’igiene e la sicurezza alimentare. Ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto “alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore – spiega il Consiglio di Stato – In quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti”.



venerdì 2 febbraio 2018

Rifiuti: a giudizio ex funzionario Hera

Accusato di turbata libertà scelta contraente per bando 2015


Marco segnala
 
Il Gip del tribunale di Bologna Domenico Panza ha rinviato a giudizio l'ex direttore servizi ambientali di Hera, Tiziano Mazzoni, imputato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. E' la vicenda nata dalla denuncia dell'azienda Borelli Orlando Sas, su un bando del 2015 per la gestione dei rifiuti. Il titolare, difeso dall'avvocato Francesco Cardile, si è costituito parte civile. A Mazzoni, difeso dall'avvocato Filippo Sgubbi, vengono contestate dal Pm Morena Plazzi "condotte atte a interferire, con pressioni e minacce indebite, sulla ritualità" del procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando. In pratica, Borelli accusò Hera di averla estromessa dalla cordata di imprese in gara. Il giudice ha rigettato l'eccezione di competenza territoriale presentata dalla difesa dell'imputato e ha ammesso la costituzione di parte civile. La Borelli peraltro impugnò al Tar, ma il tribunale rigettò il ricorso, ritenendo legittimo il bando. Pende l'appello al Consiglio di Stato.

sabato 20 maggio 2017

Il Consiglio di Stato su Poste Italiane.

Marco invita a valutare la Sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso dei comuni contro Poste Italiane. Il dispositivo si trova all'indirizzo


mercoledì 11 maggio 2016

Riforma Madia, Consiglio di Stato boccia norme su partecipate: “Palazzo Chigi salva quelle che vuole, zero trasparenza”.

Segnalato
Riforma Madia, Consiglio di Stato boccia norme su partecipate: “Palazzo Chigi salva quelle che vuole, zero trasparenza”
Marianna Madia e Matteo Renzi



Il parere sul decreto che dovrebbe sfoltire la giungla delle 8mila aziende pubbliche: la presidenza del Consiglio ha facoltà di graziare quelle di sua scelta, cosa che comporta "la creazione di un modello societario libero dall’obbligo di perseguire le finalità istituzionali dell’amministrazione partecipante". In più sono state salvate senza spiegazione Anas, Arexpo, Coni, Expo, Eur, Gse, Invimit, Invitalia, Poligrafico e Sogin. E comunque nessuno vigilerà sull'attuazione del piano


L’esclusione dall’applicazione del Testo unico non può essere totale, come autorizza la norma in esame”. Quanto all’attribuzione a Palazzo Chigi del potere di tener fuori per decreto alcune società dal perimetro della riforma, “non è chiaro quale sia la natura e il fondamento di tale potere”. Infine, “manca un sistema di controllo e monitoraggio in grado di assicurare una efficace attuazione delle norme”. Così il Consiglio di Stato, nel parere in cui dà il via libera al decreto legislativo Madia sulle società partecipate, di fatto mette nero su bianco che anche questo testo attuativo della riforma della pubblica amministrazione è pieno di buchi. Troppo larghe le maglie, troppo arbitraria la scelta delle aziende che usciranno del tutto indenni da quella che era stata presentata come una mannaia sulla “giungla” (copyright Carlo Cottarelli) delle 8mila società controllate dallo Stato o dagli enti locali. Ciliegina sulla torta, la cura dimagrante rischia di rimanere sulla carta visto che “la formulazione proposta non individua una struttura competente preposta specificamente allo svolgimento di questa (l’attuazione, ndr) importante attività né indica poteri vincolati che si dimostrino appropriati”.
I rilievi più pesanti riguardano appunto i criteri di individuazione delle società “salvate”. Criteri su cui non c’è alcuna trasparenza. Fermo restando che rimangono fuori tutte le società quotate, le scappatoie previste dallo schema di decreto sono tre, ricorda il parere dei giudici amministrativi: sono fatte salve “specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti”, viene stabilito che con decreto della Presidenza del Consiglio possa essere deliberata “l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni a singole società” e alcune aziende elencate in allegato al provvedimento vengono “miracolate” fin d’ora. Si tratta di Anas, Arexpo, Coni, Expo, Eur spa, Gse, Invimit, Invitalia, Istituto poligrafico e zecca dello Stato e Sogin.
Per queste ultime è necessario perlomeno “chiarire quali siano le ragioni che hanno condotto all’individuazione”, chiede Palazzo Spada. Ancora più perplessità suscita il potere discrezionale del premier di decidere con un proprio decreto “motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolarne la quotazione“, chi altro salvare dall’obbligo di mettere a punto un piano di rientro se in rosso, chiudere i battenti se quattro degli ultimi cinque esercizi si sono chiusi in perdita, ridurre le poltrone dei consigli di amministrazione e i compensi dei vertici, eliminare i trattamenti speciali di fine mandato per i manager e introdurre il divieto di cumulo fra stipendio pubblico e compenso della partecipata. “E’ necessario che venga rispettato il principio di legalità sostanziale“, si legge nel parere. “Il che impone che le precise condizioni per l’esercizio del potere siano poste nella norma primaria e cioè nel presente decreto delegato”.
In ogni caso “andrebbe chiarito che l’esclusione dall’applicazione del Testo unico non può essere totale, come autorizza la norma in esame”. Questo perché “la completa esclusione potrebbe comportare la creazione di un modello societario che, libero dall’obbligo di perseguire le finalità istituzionali dell’amministrazione partecipante, non era consentito, alla luce delle prescrizioni contenute nella legge finanziaria del 2008, neanche prima della riforma in esame“. Insomma: il decreto, così come è uscito dal Consiglio dei ministri, anziché introdurre criteri più rigidi e “moralizzazione” come rivendicato dal premier e dal ministro Marianna Madia aprirebbe la strada a una totale libertà di movimento per gli amministratori di aziende scelte discrezionalmente dal governo. L’esercizio del potere da parte di Palazzo Chigi dovrebbe perlomeno “rendere sempre applicabile il regime ordinario civilistico e non certo altre regole speciali o derogatorie, che, comunque, non potrebbero essere introdotte con una fonte non legislativa”, chiosano i giudici. E la scelta dovrebbe basarsi su criteri come “la virtuosità finanziaria, lo svolgimento di attività d’impresa per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici, l’aver conseguito affidamenti in base a procedure competitive“.
Altre “criticità” vengono poi evidenziate nel paragrafo dedicato alle cosiddette società in house, quelle a controllo pubblico che producono beni e servizi per la stessa pubblica amministrazione: mancano “criteri rigorosi per assicurare maggiori livelli di concorrenza“. La decisione di non esternalizzare quelle attività, cioè non affidarle ad aziende private, andrebbe invece presa solo quando è possibile dimostrare “che la scelta organizzativa interna si risolve in un maggiore vantaggio per i cittadini”. E tenendo presente che “il ricorso al mercato e non all’in house può, infatti, costituire esso stesso, permettendo l’accesso di nuovi operatori, un utile strumento di liberalizzazione economica“.

giovedì 14 aprile 2016

Dante Franchi e lo stop del Consiglio di Stato sul 'Canone Rai in Bolletta'.


Dante Franchi ha inviato 'questa considerazione provocatoria' e sollecita un dibattito che possa fare emergere le ragioni delle diverse opinioni:


La domanda sorge spontanea, si sarebbe detto in un recente passato.

Io mi chiedo e chiedo ai lettori di questo blog: 
 

Ma un Governo che non è in grado di fare un decreto per la riscossione del canone RAI, è legittimato a mettere le mani nella Carta fondamentale, la nostra preziosa Costituzione, senza produrre seri guai alla nostra Repubblica Democratica?

venerdì 19 settembre 2014

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR sul trasferimento della funzione di parto dall’Ospedale di PorrettaTerme



ASL informa:
Il Consiglio di Stato ha confermato, con ordinanza dello scorso 11 settembre, la decisione del TAR Emilia-Romagna sul trasferimento della funzione di parto dall’Ospedale di Porretta Terme. Il Consiglio rileva, nelle motivazioni, l’esistenza e la funzionalità dei servizi predisposti per il trasporto in emergenza di mamme e neonati (S.T.A.M., Servizio di Trasporto Assistito Materno, e S.T.E.N., Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale) e il numero dei parti “notevolmente inferiore all’inderogabile minimo di sicurezza”, cosicchè “non sembra potersi configurare alcuna possibilità di mantenimento del punto nascita”.
La funzione di parto è stata trasferita dall’Ospedale di Porretta Terme e presa in carico dalle Maternità dell’AziendaUsl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna lo scorso 14 febbraio.