L’unica
eccezione, in cui produce effetti anche nei confronti di altri, è
quando l’amministrazione, per certezza del diritto, provvede a
darne pubblicità mediante risoluzione o circolare
sollecitato

Le
disposizioni in materia di diritto di interpello (articolo 11, legge
212/2000, lo Statuto dei diritti del contribuente) tutelano
unicamente l’affidamento fondato sulla risposta a un’istanza
proposta dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo
riguardano. Pertanto, è legittimo il recupero nei confronti di una
società che si sia conformata a un parere reso dalla direzione
regionale delle Entrate su questione analoga, ma sollevata da altro
contribuente. Né soccorre, in tal caso, il richiamo a un generico
principio di tutela dell’affidamento, che non trova supporto in
alcuna norma di diritto. Questo, in sintesi, il principio affermato
dalla Cassazione nell’ordinanza 9719 del 19 aprile scorso.
La
vicenda processuale e la pronuncia
Il
contenzioso trae origine dall’impugnazione dell’avviso di
accertamento con il quale l’ufficio contestava l’indebito
utilizzo, da parte di una società di capitali esercente l’attività
di commercio di autoveicoli, del regime Iva cosiddetto “del
margine”.
La parte adduceva la correttezza del proprio operato,
in particolare, per essersi attenuta alla risposta, già resa in
passato dall’ufficio delle Entrate, in relazione a un quesito
riguardante una questione analoga, formulato da altri, in alcun modo
legati alla società ricorrente.
L’adita Ctp
accoglieva le doglianze di parte, con sentenza integralmente
confermata in appello.
In particolare, i giudici del gravame, pur
riconoscendo che l’istituto dell’interpello – peraltro, entrato
in vigore successivamente ai fatti di causa – vincola
l’amministrazione limitatamente al soggetto istante e al caso
concreto e personale dallo stesso prospettato, ha tuttavia ritenuto
“accertata la
sussistenza del presupposto dell’affidamento”
della società rispetto alla risposta fornita dal Fisco “in
relazione ad un caso del tutto analogo a quello de
quo”, ancorché riguardante un diverso contribuente.
L’ufficio
ricorreva per la cassazione della sentenza, lamentando, tra l’altro,
la violazione di legge, con riferimento agli articoli 10 e 11 dello
Statuto dei diritti del contribuente.
In particolare, la parte
pubblica affermava l’insussistenza, nell’ordinamento vigente, di
un principio di tutela dell’affidamento che il contribuente abbia
riposto nel parere reso dalla direzione regionale a seguito di
un’istanza d’interpello proposta da altri, benché vertente su
questioni analoghe.
Con l’ordinanza in commento, i
giudici di legittimità ritengono fondato il motivo di ricorso
prospettato dall’ufficio: invero, al di là dell’erroneo
riferimento a disposizioni non applicabili nel caso di specie perché
entrate in vigore in epoca successiva, “in
effetti, il richiamo del contribuente ad un generico principio di
affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è
suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute,
che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello
proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo
riguardano”.
Osservazioni
In
merito agli effetti della risposta all’istanza di interpello,
l’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente – tanto
nella versione originaria quanto in quella successiva alla revisione
della disciplina dell’istituto attuata dal decreto legislativo
156/2015 – dispone che “La
risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata,
vincola (…) con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell’istanza e limitatamente al richiedente”.
La
portata della disposizione è stata chiarita dalla sentenza della
Corte costituzionale 191/2007, ove si precisa che il parere reso a
seguito di istanza d’interpello “è
vincolante soltanto per l’amministrazione e non anche per il
contribuente, il quale resta libero di disattenderlo…”.
Invero,
la stessa norma statutaria dispone la nullità degli atti, anche a
carattere impositivo o sanzionatorio, il cui contenuto sia difforme
dalla risposta, sia essa espressa o desunta dal silenzio
dell’amministrazione protratto oltre il termine previsto (novanta o
centoventi giorni – cfr
circolari 50/2001, 7/2009 e 9/2016).
L’effetto tipico della
risposta a interpello, dunque, consiste nell’inibire la possibilità
di sollevare rilievi, in difformità dal contenuto della stessa, già
in sede ispettiva, sia da parte dell’Agenzia che della Guardia di
finanza e si produce unicamente, come detto, nei limiti tracciati
dalla richiesta e nei riguardi del solo contribuente istante.
Vi
è, tuttavia, un caso in cui il parere, reso a seguito di istanza
d’interpello, può produrre effetti anche nei confronti della
generalità dei contribuenti: il riferimento è all’ipotesi in cui
l’amministrazione “in
omaggio alle esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa,
correttamente temperate dall’esigenza di assicurare la certezza del
diritto”, provveda
a dare pubblicità, mediante risoluzione o circolare, alle risposte
fornite.
A questo proposito, l’articolo 11, comma 6, dello
Statuto precisa che tale pubblicazione è effettuata ogniqualvolta la
questione oggetto della richiesta sia stata sollevata da un numero
elevato di contribuenti ovvero il parere sia reso in relazione a
norme di recente approvazione o per le quali manchino ancora
chiarimenti ufficiali, o, ancora, nei casi di comportamenti non
uniformi da parte degli uffici e in ogni altra ipotesi in cui il
chiarimento fornito possa ritenersi di interesse generale.
Quando
la risposta all’interpello è oggetto di pubblicazione, gli effetti
tipici della stessa (nullità degli atti impositivi/sanzionatori
difformi) si producono esclusivamente nei confronti dei soggetti
istanti, mentre per la generalità dei contribuenti si configura la
fattispecie, di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto,
secondo il quale, ferma restando la debenza del tributo, “non
sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente
modificate dall’amministrazione medesima”.