lunedì 4 luglio 2016

Giunta comunale: quote rosa sono ineludibili.


consiglio_comunale_200Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 406, emessa in data 27.10.2015 e depositata in data 03.02.2016, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Catanzaro con la quale ha riconfermato il carattere inderogabile della percentuale di “quote rosa” nelle Giunte comunali prevista dalla legge n. 56/2014, c.d. Delrio.
In particolare, il Comune di Montalto Uffugo (CS), con decreto n. 8/2014 e delibera consiliare n. 18/2014, nominava i cinque componenti della Giunta comunale, tra i quali solo uno era di genere femminile. Su ricorso proposto dal Consigliere di parità regionale della Calabria ed altri, il T.A.R. per la Calabria, Sezione Seconda, con sentenza n. 1/2015, annullava il suddetto decreto e la relativa delibera per violazione dell’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), dell’art. 51 della Costituzione e degli artt. 6 e 46 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non era stata assicurata la presenza nella Giunta di almeno due assessori di genere femminile.
Il Consiglio di Stato, richiamando anche l’orientamento espresso con la sentenza n. 4626/2015, osserva che l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, a norma del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, costituisce un ineludibile parametro di legittimità delle nomine.
La questione controversa riguarda pertanto il contemperamento di due opposti principi costituzionali. Il primo riconducibile all’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, il quale garantisce la parità tra sessi e le reciproche pari opportunità,  nonché il rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, evitando che l’esercizio delle funzioni politico–amministrative sia precluso ad uno dei due generi. Il secondo riguarda invece il principio di continuato, ordinato e corretto svolgimento delle stesse funzioni politico-amministrative, nonché il principio di democraticità di cui all’art. 1 della Costituzione ed i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione
Il Consiglio di Stato individua il limite intrinseco di operatività dell’ art. 1, comma 137, della legge “Delrio” unicamente nell’effettiva impossibilità, di carattere tendenzialmente oggettivo, di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. Tale impossibilità deve esser adeguatamente provata attraverso lo svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva, accurata ed approfondita attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi, ed alla necessità di un’adeguata e puntuale motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità. Dunque, suddetta deroga all’applicazione della norma non può certamente derivare da mere situazioni soggettive o contingenti (come nel caso di mancanza di candidati di fiducia da parte del sindaco ovvero di applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali), così come peraltro ribadito anche da circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Il Consiglio di Stato pertanto conferma le conclusioni raggiunte dal T.A.R., il quale evidenziava la mancanza di prove documentali in merito alla necessaria istruttoria che doveva esser svolta per reperire idonee personalità per la nomina di assessore femminile, non ritenendo sufficiente la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all’incarico proposto, in mancanza di ulteriori elementi sulle modalità e sull’ampiezza di tale ricerca. I Giudicanti hanno pertanto ritenuto non provata la situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della Giunta comunale fissata dal legislatore, così respingendo l’appello proposto dal Comune.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Certe leggi demenziali fatte da dei politici rincoglioniti dalla droga vanno abolite.
Nominate i migliori indipendentemente dal fatto che siano maschi o femmine.