Di
Elena Iovino
Il
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 406, emessa in
data 27.10.2015 e depositata in data 03.02.2016, ha confermato la
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Calabria –
Catanzaro con la quale ha riconfermato il carattere inderogabile
della percentuale di “quote rosa” nelle Giunte comunali prevista
dalla legge
n. 56/2014, c.d. Delrio.
In
particolare, il Comune di Montalto Uffugo (CS), con decreto n. 8/2014
e delibera consiliare n. 18/2014, nominava i cinque componenti della
Giunta comunale, tra i quali solo uno era di genere femminile. Su
ricorso proposto dal Consigliere di parità regionale della Calabria
ed altri, il T.A.R. per la Calabria, Sezione Seconda, con sentenza n.
1/2015, annullava il suddetto decreto e la relativa delibera per
violazione dell’art. 1, comma 137, della legge
n. 56/2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”), dell’art. 51 della
Costituzione e degli artt. 6 e 46 del D.Lgs.
n. 267/2000, in quanto non era stata assicurata la presenza nella
Giunta di almeno due assessori di genere femminile.
Il
Consiglio di Stato, richiamando anche l’orientamento espresso con
la sentenza n. 4626/2015, osserva che l’art. 1, comma 137,
della legge
n. 56/2014, a norma del quale “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico”, costituisce un ineludibile parametro di
legittimità delle nomine.
La
questione controversa riguarda pertanto il contemperamento di due
opposti principi costituzionali. Il primo riconducibile all’art. 1,
comma 137, della legge
n. 56/2014, il quale garantisce la parità tra sessi e le
reciproche pari opportunità, nonché il rispetto del principio
di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, evitando che
l’esercizio delle funzioni politico–amministrative sia precluso
ad uno dei due generi. Il secondo riguarda invece il principio di
continuato, ordinato e corretto svolgimento delle stesse funzioni
politico-amministrative, nonché il principio di democraticità di
cui all’art. 1 della Costituzione ed i principi di legalità,
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui
all’art. 97 della Costituzione
Il
Consiglio di Stato individua il limite intrinseco di operatività
dell’ art. 1, comma 137, della legge “Delrio” unicamente
nell’effettiva impossibilità, di carattere tendenzialmente
oggettivo, di assicurare nella composizione della Giunta comunale la
presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. Tale
impossibilità deve esser adeguatamente provata attraverso lo
svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva, accurata ed
approfondita attività istruttoria preordinata ad acquisire la
disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte
di persone di entrambi i generi, ed alla necessità di un’adeguata
e puntuale motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del
principio di pari opportunità. Dunque, suddetta deroga
all’applicazione della norma non può certamente derivare da mere
situazioni soggettive o contingenti (come nel caso di mancanza di
candidati di fiducia da parte del sindaco ovvero di applicazione di
disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi
comunali), così come peraltro ribadito anche da circolare del
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali.
Il
Consiglio di Stato pertanto conferma le conclusioni raggiunte dal
T.A.R., il quale evidenziava la mancanza di prove documentali in
merito alla necessaria istruttoria che doveva esser svolta per
reperire idonee personalità per la nomina di assessore femminile,
non ritenendo sufficiente la produzione di due soli atti scritti di
rinuncia all’incarico proposto, in mancanza di ulteriori elementi
sulle modalità e sull’ampiezza di tale ricerca. I Giudicanti hanno
pertanto ritenuto non provata la situazione di obiettiva ed assoluta
impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella
composizione della Giunta comunale fissata dal legislatore, così
respingendo l’appello proposto dal Comune.
1 commento:
Certe leggi demenziali fatte da dei politici rincoglioniti dalla droga vanno abolite.
Nominate i migliori indipendentemente dal fatto che siano maschi o femmine.
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