domenica 29 giugno 2014

Trasporto ferroviario, 50mila reclami all’anno: Autorità trasporti incontra le AACC.



Da ‘Help Consumatori’
su segnalazione

Sono oltre 50.000 i reclami presentati ogni anno, in Italia, dai passeggeri del trasporto ferroviario. Finalmente, entro il 5 luglio, l’Autorità dei trasporti adotterà il suo Regolamento e le relative ‘Modalità operative’, attraverso cui i passeggeri, dopo il reclamo all’impresa ferroviaria, potranno presentare quello all’Autorità di regolazione. E’ quanto è stato annunciato ieri, durante l’audizione a Torino tra l’Autorità di regolazione dei trasporti e le Associazioni dei consumatori.
L’audizione era stata convocata nell’ambito del documento di consultazione sulle modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento (CE) n. 1371/2007. Al regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007 è stata data recentemente esecuzione in Italia con il Decreto Legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che individua nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’Organismo di controllo sulla effettiva tutela ed esecuzione dei diritti ed obblighi di cui al regolamento comunitario. L’Autorità, quale organismo di vigilanza, è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 70/2014. Può, inoltre, effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di trasporto passeggeri ferroviari nonché effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura.
All’incontro gli oltre 30 rappresentanti dei soggetti interessati hanno rappresentato le proprie osservazioni sui documenti posti in consultazione dall’Autorità che hanno riguardato:
  • Modalità per la presentazione del reclamo
  • Legittimazione attiva delle associazioni di categoria
  • Condizioni e termini di presentazione del reclamo
  • Reclamo di prima e seconda istanza
  • Trattazione unitaria dei reclami
  • Contenuti dell’atto di avvio del procedimento
  • Partecipazione dell’impresa al procedimento dinanzi all’Autorità di regolazione dei trasporti
  • Termine (ridotto) di conclusione del procedimento
  • Adozione di provvedimenti temporanei di natura cautelare
  • Pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie
  • Impegni (in altri termini, l’assunzione da parte dell’impresa di impegni per chiudere il procedimento senza accertamento dell’infrazione)
  • Misure aggiuntive per il  monitoraggio dell’applicazione della disciplina

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