Da ‘Help Consumatori’
su segnalazione
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Sono oltre
50.000 i reclami presentati ogni anno, in Italia, dai passeggeri del trasporto
ferroviario. Finalmente, entro il 5 luglio, l’Autorità dei trasporti adotterà
il suo Regolamento e le relative ‘Modalità operative’, attraverso cui i
passeggeri, dopo il reclamo all’impresa ferroviaria, potranno presentare quello
all’Autorità di regolazione. E’ quanto è stato annunciato ieri, durante
l’audizione a Torino tra l’Autorità di regolazione dei trasporti e le
Associazioni dei consumatori.
L’audizione
era stata convocata nell’ambito del documento di consultazione sulle modalità
operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento (CE) n.
1371/2007. Al
regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007 è stata data recentemente esecuzione
in Italia con il Decreto Legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che individua
nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’Organismo di controllo sulla
effettiva tutela ed esecuzione dei diritti ed obblighi di cui al regolamento
comunitario. L’Autorità, quale organismo di vigilanza, è responsabile
dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento
comunitario e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 70/2014.
Può, inoltre, effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di
trasporto passeggeri ferroviari nonché effettuare verifiche e ispezioni presso
le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura.
All’incontro
gli oltre 30 rappresentanti dei soggetti interessati hanno rappresentato le
proprie osservazioni sui documenti posti in consultazione dall’Autorità che
hanno riguardato:
- Modalità per la presentazione del reclamo
- Legittimazione attiva delle associazioni di categoria
- Condizioni e termini di presentazione del reclamo
- Reclamo di prima e seconda istanza
- Trattazione unitaria dei reclami
- Contenuti dell’atto di avvio del procedimento
- Partecipazione dell’impresa al procedimento dinanzi all’Autorità di regolazione dei trasporti
- Termine (ridotto) di conclusione del procedimento
- Adozione di provvedimenti temporanei di natura cautelare
- Pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie
- Impegni (in altri termini, l’assunzione da parte dell’impresa di impegni per chiudere il procedimento senza accertamento dell’infrazione)
- Misure aggiuntive per il monitoraggio dell’applicazione della disciplina
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