Su richiesta.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a)
L'Associazione della Croce
rossa italiana (di
seguito
Associazione ): l'insieme dei
comitati dell' Associazione
italiana
della Croce rossa, comprensiva del
Comitato centrale, dei
Comitati
regionali, dei Comitati delle
province autonome di Trento e di
Bolzano, dei Comitati locali e
provinciali;
b) Ente (di seguito ente o CRI):
l'ente pubblico non
economico
costituito dal Comitato
centrale, dai Comitati
regionali e dai
Comitati delle
province autonome di
Trento e di Bolzano con
personalita' giuridica di diritto
pubblico;
c) Comitati locali e provinciali: i
Comitati locali e provinciali
che al 1° gennaio 2014 hanno
assunto, ai sensi dell'art. 1- bis del
decreto legislativo
28 settembre 2012
n. 178, e successive
modificazioni, la personalita'
giuridica di diritto privato.
2. I Comitati locali e provinciali
privatizzati ai sensi dell'art.
1-bis del decreto legislativo 12
settembre 2012, n. 178, e successive
modificazioni, sono anche
organizzazioni non lucrative di
utilita'
sociale (ONLUS) per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
Nessun commento:
Posta un commento