sabato 14 giugno 2014

A proposito di Croce Rossa Italiana.



Su richiesta. 
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE



Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)  L'Associazione  della  Croce   rossa   italiana   (di   seguito
Associazione ): l'insieme dei comitati  dell'  Associazione  italiana
della Croce rossa, comprensiva del Comitato  centrale,  dei  Comitati
regionali, dei Comitati  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dei Comitati locali e provinciali;
b) Ente (di seguito ente o  CRI):  l'ente  pubblico  non  economico
costituito dal  Comitato  centrale,  dai  Comitati  regionali  e  dai
Comitati  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   con
personalita' giuridica di diritto pubblico;
c) Comitati locali e provinciali: i Comitati locali  e  provinciali
che al 1° gennaio 2014 hanno assunto, ai sensi dell'art. 1-  bis  del
decreto  legislativo  28  settembre  2012  n.   178,   e   successive
modificazioni, la personalita' giuridica di diritto privato.
2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi  dell'art.
1-bis del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive
modificazioni, sono anche organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

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