CONSAP informa:
Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa,
è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con
la legge 27 dicembre 2013, n. 147,
art. 1 comma 48, lett. c).
Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo per l'acquisto della prima
casa.
Consap si occupa dell'esame delle domande trasmesse telematicamente dai
soggetti finanziatori per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia
del Fondo.
Il Fondo Prima Casa è rivolto ai cittadini che, alla data di presentazione
della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari
di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il
mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in
comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a
genitori o fratelli.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
Il Fondo prevede una garanzia pubblica del
50%.
L’articolo 1 commi 113 e 115 della Legge n. 207 del 30.12.2024 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per
il triennio 2025-2027”, ha disposto dal 1 gennaio 2025 l’accesso al Fondo prima casa “esclusivamente”:
·
alle giovani coppie coniugate ovvero
conviventi more uxorio, il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno
2 anni e in cui uno dei due componenti non abbia superato 35 anni di età
·
ai nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori
·
ai conduttori di alloggi di proprietà
degli Istituti autonomi per le case popolari
·
ai giovani che non hanno compiuto
trentasei anni di età
·
ai nuclei familiari che includono tre
figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione
economica non superiore a 40.000 euro annui;
·
ai nuclei familiari che includono
quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;
·
ai nuclei familiari che includono cinque
o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della
situazione economica non superiore a 50.000 euro annui.
La norma ha inoltre previsto la possibilità di
richiedere l’innalzamento della garanzia per coloro che hanno un ISEE qualificato e richiedono un mutuo
superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri
accessori.
Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla Legge n. 207 del 30.12.2024
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027".
La medesima norma ha inoltre previsto che per le domande presentate
fino al 31 dicembre 2027, la garanzia elevata
può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il
TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente,
calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a
10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato
calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al
TEGM in vigore.
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