Approvata dalla Regione la legge che disciplina la materia
L’articolo
3 della legge considera idonee all’installazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree del territorio regionale:
·
le
aree comprese entro un perimetro i cui punti distano non più di 100 metri da
siti oggetto di bonifica, purché tali aree siano nella disponibilità del
richiedente e quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento;
·
le
aree degli interporti;
·
le
aree ricadenti nel territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente
attrezzate e poli funzionali con destinazioni produttive esistenti;
·
le
cave ripristinate;
·
per
gli impianti di produzione di energia da biogas e per gli impianti di
produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale
come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.
Ferme
restando le disposizioni relative alle aree idonee previste dagli articoli
11-bis e 11-quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo
l’eventuale provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso
nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),
statale o regionale, l’installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili è comunque ammessa anche nelle restanti superfici e aree del
territorio regionale qualora risulti compatibile con:
·
le
previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico;
·
interventi
di recupero paesaggistico o ambientale;
·
lavori
di sistemazione idraulica;
·
opere
finalizzate all’eliminazione o alla mitigazione delle cause di rischio
naturale;
·
interventi
di riuso e rigenerazione urbana previsti dalla legge regionale n. 24 del 2017 e
inseriti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale.
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