domenica 15 marzo 2026

Aree regionali idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

 Approvata dalla Regione la legge che disciplina la materia



L’articolo 3 della legge considera idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree del territorio regionale:

·         le aree comprese entro un perimetro i cui punti distano non più di 100 metri da siti oggetto di bonifica, purché tali aree siano nella disponibilità del richiedente e quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento;

·         le aree degli interporti;

·         le aree ricadenti nel territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali con destinazioni produttive esistenti;

·         le cave ripristinate;

·         per gli impianti di produzione di energia da biogas e per gli impianti di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.

Ferme restando le disposizioni relative alle aree idonee previste dagli articoli 11-bis e 11-quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo l’eventuale provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), statale o regionale, l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili è comunque ammessa anche nelle restanti superfici e aree del territorio regionale qualora risulti compatibile con:

·         le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico;

·         interventi di recupero paesaggistico o ambientale;

·         lavori di sistemazione idraulica;

·         opere finalizzate all’eliminazione o alla mitigazione delle cause di rischio naturale;

·         interventi di riuso e rigenerazione urbana previsti dalla legge regionale n. 24 del 2017 e inseriti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale.

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