Le
indicazioni applicative ai prefetti nella circolare 39/2020 della
direzione centrale per i Servizi Elettorali
La
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha diramato a tutti i
prefetti la
circolare n. 39/2020 per fornire le indicazioni in merito
all'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 103, che individua alcune misure precauzionali per evitare la
diffusione del Covid-19 nelle consultazioni che si svolgeranno entro
la fine del 2020 e, in particolare, garantire la partecipazione
attiva anche agli elettori positivi al Covid-19, collocati in
quarantena ospedaliera o domiciliare, e a tutti coloro che si trovano
in isolamento fiduciario.
Queste
disposizioni normative vanno ad aggiungersi alle misure precauzionali
già previste dal
protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dai ministri
dell’Interno e della Salute.
La
circolare del prefetto Amato, relativamente alle modalità di
inserimento delle schede votate dagli elettori nell’urna, chiarisce
che:
- nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell’anno 2020, l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nella corrispondente urna;
- nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane fermo l’obbligo dell’elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna.
In
quest’ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci)
indosserà i guanti per ricevere la scheda votata.
Inoltre,
in occasione delle elezioni dell’anno 2020, presso tutte le
strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove siano
ospitati reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni
elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle
schede votate.
Qualora
venga accertata l’impossibilità di istituire una sezione
elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può
nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali
di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla
competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa
attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco
dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.
Limitatamente
alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, poi, gli
elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino
in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19
sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel
comune di residenza.
Sempre
il decreto-legge n. 103/2020 dispone che lo scrutinio delle schede
relative al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, nei
comuni in cui vi sia coincidenza con l’eventuale ballottaggio
relativo ad elezioni regionali, avrà luogo, a seguire,
immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio delle elezioni
regionali.
Dal
Ministero dell'Interno. Sollecitato da Dubbio
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