Richiesto
da un lettore:
Circolare
del Ministero dell’interno Prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7
agosto 2017
Nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n. 177 del 31
luglio 2017, è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta
disposizioni in merito alle procedure per eseguire l’approvazione
del prototipo e le verifiche iniziali e periodiche di taratura e di
funzionalità dei dispositivi e dei sistemi
per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità,
nonché le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo
sulla rete stradale.
Il
decreto, composto da soli cinque articoli, è corredato da un
allegato che traduce in apposite istruzioni tecniche gli orientamenti
giurisprudenziali formatisi in materia, adattando le procedure di
verifica, già volontariamente adottate per l’effettuazione delle
verifiche di taratura e di funzionalità, al progresso tecnologico ed
all’evoluzione normativa. Il decreto recepisce, inoltre, la
pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno del 2015
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, l’art. 45, comma 6, del codice
della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le
apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai
limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura.
Tralasciando,
in questa sede, le istruzioni tecniche contenute nell’allegato del
decreto, prioritariamente rivolte ai laboratori accreditati o ai
produttori dei dispositivi chiamati ad effettuare le verifiche
iniziali e periodiche di taratura, appare utile esaminare le
disposizioni di maggior rilievo per l’esecuzione dell’attività
di accertamento da parte degli organi di polizia stradale.
- 1. Approvazione e verifiche di taratura.
I
dispositivi ed i sistemi impiegati nell’accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad
approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del
codice della strada e dell’articolo 192, comma 3, del regolamento
di esecuzione e di attuazione. La procedura di approvazione del
prototipo si completa con l’esecuzione congiunta, da parte di
soggetti terzi accreditati, delle verifiche di taratura e
funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare
l’idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio
richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano
dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di approvazione del
prototipo.
Ogni
esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale
procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto
anche a verifiche iniziali di taratura e di funzionalità, al fine di
accertare che le prestazioni corrispondano al prototipo approvato.
La
verifica di taratura, volta a valutare la precisione delle misure
eseguite o l’errore dell’indicazione della velocità rilevata,
deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal
produttore o dall’utilizzatore, a condizione che siano accreditati
da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento. L’esito
positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un
certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata
agli atti dell’ufficio dell’organo di polizia stradale
utilizzatore, al fine di garantire la massima trasparenza, nel
rispetto dei principi della legge n. 241/90 .
- 2. Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità.
Diversamente
dalle verifiche di taratura, le verifiche di funzionalità, sia
iniziali che periodiche, sono finalizzate a valutare la capacità del
singolo dispositivo o sistema di fornire indicazioni attendibili ed
utilizzabili nelle condizioni di normale impiego e devono essere
effettuate dall’organo di polizia stradale utilizzatore,
successivamente alla verifica di taratura, nel corso del primo
impiego.
Si
tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o
revisione previste dal manuale d’uso, che consistono in una
verifica dell’integrità del dispositivo o del sistema e dei
relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire
correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati. Ovviamente, a
tali verifiche dovranno seguirne delle ulteriori in relazione alle
funzionalità ed alle caratteristiche proprie del singolo dispositivo
o sistema.
L’operatore
dovrà eseguire le verifiche di funzionalità, sia iniziali che
periodiche, su strada aperta al pubblico passaggio, nelle condizioni
di normale impiego, anche in tempi successivi o in strade diverse, e
dovrà avere cura di catturare il transito casuale di veicoli
sufficientemente differenziati sia per la categoria che per la
velocità. Per una più esatta valutazione dei rilevamenti, si può
anche ricorrere al simultaneo impiego di un sistema ausiliario di
rilevazione della velocità, il cui utilizzo, tuttavia, non è
imposto come obbligatorio[2].
I rilevamenti oggetto di verifica devono essere almeno 20 per i
dispositivi operanti in modalità istantanea e almeno 100 per i
dispositivi o sistemi operanti in modalità media.
Il
dispositivo operante in modalità istantanea deve essere posto
immediatamente fuori servizio, per essere successivamente
ripristinato a cura del produttore, ovvero da soggetto a ciò
abilitato, e sottoposto a nuova verifica se, per un numero di
rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato, alternativamente:
- fornisce indicazioni palesemente errate;
- non fornisce alcuna indicazione;
- non è in grado di attribuire le misure di velocità ai veicoli rilevati;
- fornisce indicazioni di velocità sensibilmente differenti dal valore misurato dallo strumento campione (ove eventualmente utilizzato).
Il
dispositivo operante in modalità media, lungo un tratto di strada
compreso tra due stazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita,
andrà incontro alle medesime conseguenze se, alternativamente:
- non è in grado di acquisire correttamente le immagini, per ognuna delle stazioni di rilevamento;
- non è in grado di riconoscere le targhe dei veicoli rilevati (ove il sistema sia dotato di questa funzione), per ognuna delle stazioni di rilevamento;
- non è in grado di classificare i veicoli rilevati almeno in macro classi (ove il sistema sia dotato di questa funzione), in ognuna delle stazioni di rilevamento, per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale dei rilevamenti effettuati;
- per l’intero tratto, il sistema non è in grado di operare correttamente gli accoppiamenti[3] delle immagini dei veicoli in transito sotto le due stazioni, per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti effettuati.
Per
la peculiarità delle operazioni da eseguire, incompatibili con
l’attività di accertamento, il decreto vieta l’utilizzazione
delle loro risultanze ai fini dell’applicazione delle sanzioni per
violazione di norme di comportamento durante le operazioni di
verifica.
L’operatore
che esegue le verifiche di funzionalità, sia iniziali che
periodiche, deve redigere un verbale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2700 del Codice Civile, nel quale dia atto delle
operazioni effettuate e dell’esito delle stesse, secondo quanto
disposto dal capo 5 del decreto. Il verbale sottoscritto deve essere
conservato, unitamente agli altri documenti inerenti al dispositivo o
sistema, presso l’ufficio dell’organo di polizia stradale
utilizzatore.
Allo
scopo di semplificare ed uniformare l’attività di verifica da
parte degli organi di polizia, il decreto ha previsto due distinti
modelli di verbale (uno per la verifica iniziale o periodica dei
dispositivi operanti in modalità istantanea e l’altro per la
verifica iniziale o periodica dei dispositivi/sistemi operanti in
modalità media) che possono essere anche integrati ed adattati alle
specificità del dispositivo o sistema oggetto di verifica.
Naturalmente, è fatta salva la possibilità di proporre ed
utilizzare diversi verbali di verifica che tengano conto di
funzionalità particolari di dispositivi o sistemi che dovranno,
però, essere autorizzati in fase di approvazione del prototipo.
In
considerazione del fatto che le verifiche di funzionalità sono
eseguite sempre successivamente a quelle di taratura, è opportuno
che l’operatore che effettua le operazioni di verifica inserisca
nel relativo verbale anche il riferimento all’ultimo certificato di
taratura conseguito, indicandone il numero, la data di esecuzione ed
il laboratorio che l’ha svolta.
Inoltre,
al fine di fornire all’interessato una puntuale informazione sulla
regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato
compiuto l’accertamento, i verbali di contestazione della
violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare,
nella parte della motivazione, l’indicazione dell’esistenza
dell’approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di
taratura e di funzionalità[4].
- 3. Termine entro il quale effettuare le verifiche iniziali e periodiche di taratura e funzionalità.
Fatto
salvo il regime transitorio di cui al successivo paragrafo 3.1, il
decreto stabilisce che le verifiche iniziali di taratura e
funzionalità di ogni esemplare dei dispositivi approvati e di ogni
sistema installato debbano essere eseguite, prima che vengano posti
in funzione, sin dalla data di pubblicazione (31 luglio 2017).
Inoltre,
le verifiche periodiche di taratura e di funzionalità devono essere
eseguite con cadenza annuale a far data dalla esecuzione della
rispettiva verifica iniziale di taratura e di funzionalità.
Sarà
cura dell’organo di polizia stradale utilizzatore provvedere a far
pervenire tempestivamente al laboratorio accreditato il dispositivo
da sottoporre a verifica di taratura ovvero, in caso di utilizzo di
sistemi fissi operanti in modalità media, segnalare all’ente
proprietario l’imminente scadenza del termine.
A
tal fine, può essere utile concordare con congruo anticipo la
tempistica delle operazioni, in modo tale da scongiurare il rischio
che, a causa dell’eccessivo numero di strumenti da sottoporre a
verifica, il laboratorio non riesca a soddisfare per tempo tutte le
richieste.
Una
volta ottenuto il certificato di taratura, prima di riprendere
l’attività di accertamento, l’organo di polizia stradale
utilizzatore dovrà procedere alle verifiche di funzionalità nelle
modalità indicate.
I
dispositivi o sistemi che non vengano sottoposti entro i termini
previsti alle verifiche di taratura e di funzionalità o che non
superino con esito positivo entrambe le prove, non possono essere
utilizzati e devono essere posti immediatamente fuori servizio: per
poter essere nuovamente impiegati, i dispositivi o sistemi che non
hanno superato le verifiche dovranno essere ripristinati dal
produttore, o da altro soggetto abilitato e, successivamente, essere
sottoposti a nuova verifica; quelli che non sono stati verificati
entro i termini previsti dovranno, invece, semplicemente superare le
verifiche di taratura e di funzionalità.
3.1.
Regime
transitorio per i dispositivi ed i sistemi già in uso alla data del
31 luglio 2017.
L’art.
5 del decreto fa salve le verifiche di taratura regolarmente eseguite
alla data di pubblicazione del 31 luglio 2017, unitamente alla
verifiche di funzionalità, secondo le previgenti procedure e
disposizioni, sui dispositivi o sistemi per i quali la taratura sia
stata imposta nel decreto di approvazione o sia stata effettuata per
libera scelta dell’utilizzatore. Tali strumenti saranno, pertanto,
sottoposti alle verifiche di taratura e di funzionalità, secondo le
nuove procedure, alla prima taratura utile successiva alla
pubblicazione del decreto, secondo le scadenze indicate dal paragrafo
1.5 del medesimo decreto [5].
- 4. Modalità di impiego delle postazioni di controllo.
Gli
organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ed i sistemi
di controllo della velocità devono assicurarsi che la postazione di
controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché
collocata ad un’adeguata distanza, sia dal segnale che indica
l’attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite
massimo di velocità.
Il
capo 7 del decreto contiene puntuali disposizioni relative alla
corretta apposizione della segnaletica per il preavviso dell’attività
di accertamento e per la visibilità della postazione di rilevamento,
riprendendo anche le indicazioni contenute nella Direttiva del
Ministro dell’Interno del 21 luglio 2017 prot. n.
300/A/5620/17/144/5/20/3.
Il
mancato rispetto di tali disposizioni, trattandosi di norme contenute
in un decreto avente rango di fonte secondaria, comporta delle
conseguenze sull’attività di accertamento e su quella
sanzionatoria, sotto il profilo della legittimità dell’accertamento
medesimo.
4.1.
Segnalazione
delle postazioni di controllo.
Per
le caratteristiche e le modalità d’impiego dei segnali e dei
dispositivi di segnalazione luminosa, è stato richiamato il decreto
interministeriale (Ministro dei Trasporti e Ministro dell’Interno)
del 15 agosto del 2007 che viene integrato con ulteriori
indicazioni relative alle distanze tra tali segnali e la postazione
di controllo. In merito, il paragrafo 7.1 del decreto in oggetto
ritiene adeguata una distanza minima pari a quella indicata nell’art.
79, comma 3, del regolamento di esecuzione, in relazione al tipo di
strada[6]:
- 250 m per le autostrade e le strade extraurbane principali,
- 150 m per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento,
- 80 m sulle altre strade.
La
distanza massima non può essere superiore a 4 km e, tra il segnale
di indicazione ed il luogo di effettivo rilevamento, non vi devono
essere intersezioni stradali; in presenza di intersezioni, infatti,
il messaggio deve essere ripetuto dopo le stesse[7].
Le
medesime regole valgono per le postazioni di controllo temporanee, da
intendersi quelle non fisse, che possono essere spostate e rimosse al
termine dell’attività di accertamento. Tuttavia, l’attività di
accertamento effettuata con tali dispositivi deve essere presegnalata
con segnali temporanei che, per caratteristiche, siano del tutto
simili a quelli permanenti. I segnali collocati in modo permanente
sulla strada possono, tuttavia, essere utilizzati per l’attività
di accertamento con dispositivi di rilevamento temporanei, a
condizione che la posizione di questi ultimi sia stata oggetto di una
preventiva e concordata pianificazione[8]
ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale ma,
per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di
sistematicità[9].
Pertanto,
l’operatore, durante i servizi di prevenzione e repressione degli
eccessi di velocità con dispositivi temporanei, nello scegliere la
posizione della postazione di controllo, oltre a rispettare le
distanze indicate, dovrà anche tenere in considerazione che potrà
usufruire dei segnali o dispositivi di segnalazione collocati in modo
permanente sulla strada solo se quel tratto è oggetto di sistematica
e pianificata attività di controllo. In caso contrario, l’attività
di accertamento dovrà essere segnalata con segnali o dispositivi
temporanei.
4.2.
Visibilità delle
postazioni di controllo.
Le
postazioni di controllo, sia fisse che temporanee, oltre ad essere
presegnalate, devono anche essere rese visibili. In merito, il
decreto dispone che possano essere utilizzati i segnali con il
simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del regolamento di
esecuzione, a seconda dell’organo di polizia stradale utilizzatore.
Congiuntamente o alternativamente a tali segnali, la visibilità può
essere assicurata anche dalla presenza di personale in uniforme o
dell’autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di
istituto, ovvero dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu di cui all’art. 177 CdS, posto anche su
veicoli di serie.
Nei
casi in cui la postazione di controllo sia posizionata sul lato
opposto al senso di marcia, la stessa deve essere segnalata con
segnale, posto nelle immediate vicinanze della stessa, riportante il
simbolo dell’organo di polizia stradale operante, orientato in modo
da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo. Se,
invece, l’attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi
di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo, collocati su
un solo lato della strada, il segnale sopra richiamato deve essere a
doppia faccia in modo da essere visibile da entrambe le direzioni. La
medesima postazione di controllo può essere, in alternativa,
segnalata dalla presenza degli organi di polizia stradale, con o
senza veicoli, che potranno posizionarsi su uno dei due lati della
carreggiata.
Conformemente
alle disposizioni contenute nell’allegato tecnico alla direttiva
del Ministro dell’Interno del 21 luglio 2017, è stato eliminato
l’obbligo di utilizzare segnaletica luminosa o intermittente per
rendere visibile la postazione di controllo, o di utilizzare
colorazioni particolari per la visibilità dei contenitori (box) o
dei supporti (pali) dei dispositivi di controllo.
4.3.
Distanza dal
segnale indicante il limite massimo di velocità.
Dopo
aver richiamato le disposizioni dell’art. 25, comma 2, della legge
n. 120/2010, il decreto precisa che la distanza di un chilometro ivi
prevista vale solo in caso di controllo a distanza delle violazioni e
sulle strade in cui il limite imposto è diverso da quello fissato,
in linea generale, per la categoria di strada, ovvero, in
particolare, per la categoria di veicolo, dall’articolo 142, commi
1 e 3, CdS.
Rimandando
alla lettura del decreto per le ulteriori disposizioni sul punto,
l’aspetto che qui interessa sottolineare è quello relativo alla
distanza da osservare in caso di utilizzo di dispositivi di
rilevamento che eseguono l’accertamento con veicolo in
avvicinamento, come ad esempio il telelaser. In tali ipotesi,
infatti, poiché il punto di accertamento non coincide con la
posizione della postazione di rilevamento, la distanza di un
chilometro dal segnale deve essere calcolata in relazione al punto in
cui viene effettivamente rilevata la violazione e non al punto di
installazione del dispositivo. Pertanto, gli operatori che utilizzano
dispositivi di tale tipologia dovranno prestare la dovuta attenzione
nella scelta del punto ove posizionarsi: ferma restando l’osservanza
delle precauzioni per la propria incolumità e per la sicurezza della
circolazione, la distanza tra la loro posizione ed il segnale di
divieto dovrà essere tanto superiore al chilometro quanto lungo sia
il raggio di azione del dispositivo utilizzato.
* *
*
I
Signori Prefetti estenderanno il contenuto della Presente ai Corpi o
Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
[1]
Secondo il paragrafo
1.1 del decreto, i termini “dispositivo”, “apparecchiatura” e
“mezzo tecnico” sono sinonimi ed indicano il singolo strumento
idoneo ad effettuare l’accertamento (ad es. l’autovelox); il
termine “sistema”, invece, indica l’insieme operativo di più
dispositivi (ad es. il SICVe Tutor).
[2]
La finalità della
verifica di funzionalità non è, infatti, quella di accertare se il
dispositivo o sistema abbia misurato correttamente la velocità dei
veicoli rilevati (parametro oggetto di verifica di taratura), bensì
che abbia attribuito la misura effettuata ad una certa percentuale di
veicoli.
[3]
Il decreto specifica
che per corretto accoppiamento deve intendersi la rappresentazione
del medesimo veicolo nella coppia di immagini.
[4]
Al tal fine, potrebbe
essere esaustiva una frase di questo tenore: “L’accertamento è
stato compiuto con sistema/dispositivo approvato da parte
del___________ (indicare il competente ufficio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) con decreto n._______ del________,
provvisto del certificato di taratura n._____ del_______ e sottoposto
a verifica di funzionalità come da documentazione disponibile agli
atti dell’ufficio”.
[5]
Esempio n.1: il
dispositivo o sistema le cui verifiche di taratura e di funzionalità
sono state eseguite (volontariamente o perché imposte dal decreto di
approvazione) il 14 luglio 2016, per poter essere impiegato, deve
essere sottoposto immediatamente a verifiche iniziali di taratura e
di funzionalità.
Esempio
n. 2: il dispositivo o sistema le cui verifiche di taratura e di
funzionalità sono state eseguite (volontariamente o perché imposte
dal decreto di approvazione) il 10 maggio 2017, dovrà essere
sottoposto a verifiche iniziali di taratura e funzionalità entro il
10 maggio 2018 in quanto, dall’ultima verifica, non è ancora
trascorso il termine annuale indicato nel paragrafo 1.5 del decreto.
[6]
Il decreto fa
comunque salva la possibilità di adottare distanze superiori in
relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada ed
allo stato dei luoghi.
[7]
La ripetizione non è,
tuttavia, necessaria in presenza di immissioni di una strada privata
o da un’area privata e diramazioni, queste ultime da intendersi
quali strade a senso unico che si diramano in due direzioni sempre a
senso unico.
[8]
Come indicato
nell’allegato tecnico della Direttiva del Ministro dell’Interno
del 21 luglio 2017, la pianificazione dei servizi di controllo con
misuratori di velocità è quella che viene possibilmente definita in
seno alla conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11 del
D.lgs. 300/1999 e finalizzata ad evitare una dannosa sovrapposizione
dei servizi.
[9]
Valgono sul punto le
medesime considerazioni riportate nella nota 10 dell’allegato
tecnico della Direttiva del Ministro dell’Interno del 21 luglio
2017: “L’attività pianificata, se programmata con carattere
sistematico dovrà necessariamente assumere una natura non
occasionale (es. almeno x giorni la settimana per x mesi o con altra
cadenza), assumendo a tal fine importanza prioritaria non tanto la
determinazione di un numero “x” di controlli, ma la indicazione
dell’intervallo temporale in cui viene effettuata l’attività di
controllo. Pertanto, l’effettuazione di un numero “x” di
periodi di controlli ripetuti, in un arco temporale definito, fa
assumere all’attività di controllo il carattere di sistematicità.
Ovvio che più è frequente l’attività meglio credibile risulta
anche il segnalamento. Salvo i casi sopracitati, infatti,
l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni
temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta
non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di
credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto,
salvo i casi sopraindicati, le postazioni temporanee dovrebbero
essere segnalate con segnali stradali temporanei”.
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