sabato 8 settembre 2018

Rc auto, Corte di Giustizia dell'Unione europea: l'auto deve essere assicurata anche se lasciata ferma

Da Help Consumatori. Segnalato da Marco

Deve essere coperto da assicurazione rc auto anche il veicolo che non è stato ritirato ufficialmente dalla circolazione ma viene lasciato fermo su un terreno privato perché il proprietario non ha più intenzione di guidarlo. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si è pronunciata su un caso avvenuto in Portogallo, scaturito da un incidente letale fatto con un’auto che la proprietaria aveva lasciato non più utilizzata nel cortile di casa. “Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non sia civilmente responsabile dell’incidente”: così la Corte di Giustizia.
La vicenda scaturisce da quanto accaduto a una cittadina portoghese, proprietaria di un’auto immatricolata in Portogallo, che aveva smesso di guidarla lasciandola ferma nel cortile di casa, ma senza avviare il procedimento per il ritiro ufficiale del veicolo dalla circolazione. Nel 2006 accade l’incidente: il figlio della donna prende l’auto all’insaputa della madre, il veicolo esce di strada causando il decesso del ragazzo e di due passeggeri. La donna non aveva stipulato alla data dell’incidente un’assicurazione rc auto sulla vettura. Il Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia automobilistica, Portogallo) ha indennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivanti dall’incidente. Ritenendo che la donna fosse soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il suo veicolo e che non avesse adempiuto tale obbligo, il Fondo ha poi, in conformità alla possibilità prevista dal diritto portoghese, convenuto in giudizio la donna chiedendole il rimborso di oltre 437 mila euro. La donna ha risposto di non essere responsabile dell’incidente che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.
La questione è stata sottoposta dalla Corte Suprema del Portogallo alla Corte di Giustizia Ue e riguarda l’applicazione di due direttive europee. La Corte ha dichiarato che “la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare”. Per la Corte, il veicolo che sia idoneo a circolare e non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione non smette di essere soggetto all’obbligo di assicurazione per il solo fatto che è fermo su un terreno privato e il proprietario non ha più intenzione di guidarlo. Il veicolo era ancora immatricolato e la Corte conclude che rientrava nell’obbligo di assicurazione.
In secondo luogo, prosegue la Corte, la seconda direttiva chiamata in causa “non osta a una normativa che, come la legge portoghese, prevede che l’organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò quand’anche tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro”. Il legislatore europeo, spiega la Corte, non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorso dell’organismo di indennizzo, in particolare per la determinazione delle persone verso cui i ricorso possono essere presentati, e questi rientrano dunque nel diritto nazionale di ogni Stato. Da qui il fatto che “una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente non abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l’organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente”.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Molto fumoso, il concetto di idoneità a circolare...
Idoneità burocratica o meccanica?
L'auto guasta, magari ormai d'epoca, mezza smontata, è idonea?

Anonimo ha detto...

Follie di giudici dementi, questo caso era da assimilare a circolazione di veicolo non assicurato, non ha nulla a che vedere con un veicolo non assicurato che staziona su terreno privato in quanto il veicolo non era su suolo privato ma bensì su strada pubblica anche se senza il consenso del proprietario.

Anonimo ha detto...

altra EUROCAVOLATA, andiamo avanti così--- l'EUROPA solo per cittadini RICCHI, RICCHI!!!