Marco ha inviato per la pubblicazione questo articolo riportato da ' Agenzia Formativa. Qualità al servizio
delle PA e delle aziende'.
Il
Comandante della Polizia Municipale che, nonostante le prime
pronunce favorevoli per gli automobilisti, non agisce
tempestivamente in autotutela per annullare i verbali di
infrazione del codice della strada palesemente illegittimi (in
quanto emessi in virtù di posizionamento illegittimo di un
rilevatore di velocità) risponde dell’esborso finanziario
subito dall’ente, rimasto soccombente nei relativi contenziosi
instaurati dai cittadini destinatari dei verbali.
Questo
il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. centrale di
Appello, con la sentenza n. 109 depositata il 28 febbraio 2018.
Nel
caso di specie il dirigente dell’Ufficio di Polizia locale aveva
fatto installare una postazione fissa autovelox in una strada non
soggetta – per legge – a tale sistema di rilevazione a
distanza.
Per
tale comportamento, aggravato dalla reiterata verbalizzazione e
notificazione delle infrazioni (che aveva di fatto eluso la
possibilità di procedere all’annullamento in via di autotutela
dei verbali già redatti ed inevasi), la Procura Regionale aveva
chiesto la condanna del dirigente al risarcimento dei danni subiti
dall’ente, corrispondenti alle spese per la notificazione dei
verbali di accertamento e alle spese di soccombenza nei giudizi di
annullamento dei verbali stessi, a seguito di impugnativa
giudiziale.
I
giudici d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado,
hanno affermato la responsabilità del Comandante che, rilevata
l’illegittimità della scelta dell’apparecchiatura, avrebbe
dovuto seguire ogni più opportuna iniziativa per porre l’ente
al riparo dai prevedibili contenziosi, bloccando le ulteriori
notifiche di verbali e procedendo all’annullamento in sede di
autotutela di quelli già notificati.
Leggi
la sentenza
CC Giur. Sez. Appello sent. n. 109-2018
CC Giur. Sez. Appello sent. n. 109-2018
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