E’ stato segnalato
il comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
( ANAC ) e richiesta la pubblicazione:
L’istituto
dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere,
gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati
di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista
dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve
essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di
mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013).
L’accesso
civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi,
la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto
all’accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ
n. 2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell’Autorità in materia di
trasparenza). Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento
di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, che non ha
competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge
n.241/1990, art. 25.
La Delibera
ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità siano indicate anche le “misure per assicurare
l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione considera
l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di
trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
1. 2. La
responsabilità delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche
amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la
responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano
risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e
delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”:
1)
il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la
richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere
sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale;
2)
le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare
un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo
eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.
E’ compito
del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna
pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare attuazione
dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013).
1. 3.
L’accesso civico: opportunità per la vigilanza partecipativa della società
civile
Chiunque –
cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del
d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati
previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando
l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza
direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente
soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
1. 4.
Segnalazioni all’ANAC solo dopo aver fatto richiesta di accesso civico alle
amministrazioni
Solo in caso
di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle
necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in
ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i
termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata
inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni
all’ANAC. sull’omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente
Per le
segnalazioni all’ANAC, si ribadisce, dovrà essere utilizzata esclusivamente
l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità” (cfr. decisione
dell’Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito www.anticorruzione.it,
avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso
civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non
verrà trattata. In caso di risposta ricevuta dall’amministrazione si richiede
di chiarire, nel campo “note aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la
stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.
1. 5. La
vigilanza dell’Autorità
L’Autorità,
nella sua attività istituzionale di vigilanza sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente,
verifica sui siti delle pubbliche amministrazioni la effettiva messa a
disposizione, per chiunque ne abbia interesse, delle informazioni necessarie
per poter esercitare il diritto di accesso civico.
15 ottobre
2014
Nessun commento:
Posta un commento