venerdì 1 agosto 2014

Consorzi di bonifica, Commissione tributaria: contributo non sempre dovuto.



Un lettore segnala questa interessante comunicazione di ‘Help Consumatori’.

Il contributo consortile non spetta sempre e in ogni caso al Consorzio richiedente. Lo ha stabilito, con una recente sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria. “Una sentenza epocale” l’ha definita l’Unione Nazionale Consumatori Calabria che da sempre ha sostenuto questa tesi. I Giudici Tributari scrivono “al primo comma dell’art. 23 si legge: il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Le due quote sono parte di un unico contributo che presuppone sempre il beneficio, sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica”.
Nel caso di specie analizzato dalla Commissione, il Consorzio di Bonifica ha omesso di dimostrare l’esistenza di vantaggi fondiari immediati, diretti o pure indiretti derivanti dalle opere di bonifica degli immobili di proprietà del ricorrente, in definitiva non ha provato di avere eseguito alcuna opera di bonifica nell’anno di riferimento o negli anni immediatamente precedenti e per tale motivo, la sentenza ha dichiarato la illegittimità della pretesa del contributo del Consorzio di Bonifica, annullando di conseguenza la richiesta di pagamento.

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