Marco segnala:
Ogni
volta che acquistiamo un biglietto di viaggio, scarichiamo una App,
usufruiamo di sconti tramite una carta fedeltà, aderiamo a una
offerta telefonica, ci iscriviamo a un evento siamo consapevoli che
stiamo fornendo i nostri dati personali ad aziende terze?
Soprattutto, sappiamo a quali aziende verranno ceduti i nostri dati
e l’utilizzo che ne faranno? Non
sempre la risposta è positiva,
e il più delle volte presi da sconti o apparenti occasioni,
cediamo la nostra identità fornendo anche il nostro telefono fisso
e mobile, grazie al quale saremo contattati in modo insistente, da
compagnie telefoniche o energetiche per proporci le più svariate
offerte commerciali.
Il
marketing telefonico è un fenomeno ben noto ad utenti,
associazioni dei consumatori e Garante privacy, tanto che negli
ultimi dieci anni è stato attenzionato in modo particolare
soprattutto in relazione all’incremento delle lamentele dei
consumatori in termini di invasività delle telefonate ricevute. Il
dato che emerge è preoccupante se pensiamo che non c’è piena
consapevolezza di quello che facciamo.
Per
limitare gli effetti di un Telemarketing sempre più aggressivo e
non richiesto, nel
2011 è stato istituito il Registro delle opposizioni,
uno strumento di tutela a disposizione degli utenti per non
ricevere più telefonate indesiderate. Il Registro prevede infatti,
la possibilità per i cittadini inseriti negli elenchi telefonici
pubblici che non vogliono più ricevere telefonate per scopi
commerciali o di ricerche di mercato, di iscriversi
gratuitamente in un apposito elenco che gli operatori di
telemarketing devono rispettare
durante la loro attività commerciale.
Lo
strumento così come previsto non ha sortito gli effetti sperati
dal momento che il fenomeno ha continuato a dilagare anche a causa
di una autorizzazione poco attenta al trattamento dei dati
personali da parte degli utenti. Con l’entrata in vigore della
legge
11 gennaio 2018 n.5,
recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e
funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di
prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico,
promozionale e di ricerche di mercato” e pubblicata di recente in
Gazzetta Ufficiale
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/3/18G00021/sg
), dovrebbero esserci finalmente maggiori tutele per i consumatori.
Quali
sono le principali novità introdotte dalla norma?
Prima fra tutte, è stata estesa la possibilità
di iscrizione nel Registro delle opposizioni anche a numerazioni di
telefonia mobile
e a tutte le utenze riservate non presenti negli elenchi telefonici
pubblici, finora escluse, garantendo così a tutti il diritto di
opposizione alle telefonate pubblicitarie indesiderate.
Anche
l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si era espressa
in modo favorevole alla estensione del Registro
delle opposizioni alle numerazioni mobili e fisse indipendentemente
dalla loro inclusione in elenchi pubblici, in particolare per
contrastare il fenomeno dilagante del Teleselling con il quale
vengono stipulati contratti per la fornitura di servizi attraverso
una semplice registrazione vocale che il più delle volte si rivela
una attivazione non richiesta.
Un’altra
importante novità consiste nella previsione di poter annullare i
consensi al trattamento dei dati personali per scopi commerciali,
in precedenza forniti, fatti salvi i consensi prestati nell’ambito
di specifici rapporti contrattuali ancora in essere o cessati da
non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o
servizi. Un esempio è quello della compagnia telefonica che
contatta il proprio cliente per proporgli una promozione aggiuntiva
al contratto già in essere, o gli offre un piano tariffario
conveniente per farlo rientrare. In tali casi si può sempre
esercitare il diritto alla privacy, modificare e revocare il
consenso precedentemente prestato ai sensi del codice della
Privacy.
La
norma evidenzia inoltre, che
gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica
e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o
comunicazioni commerciali telefoniche hanno
l’obbligo di consultare mensilmente,
e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna
promozionale, il
Registro pubblico delle opposizioni
e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
Tra
le altre cose gli operatori che svolgono attività di call center
rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili saranno
obbligati a rendere identificabile la linea chiamante.
A tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dovrà
individuare due codici o prefissi specifici, atti a identificare e
distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad
attività’ statistiche da quelle finalizzate al compimento di
ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e
comunicazione commerciale.
Dal
canto loro, gli
operatori dovranno adeguarsi alle previsioni normative chiedendo
all’Autorità, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento AGCOM, l’assegnazione
delle relative numerazioni, oppure presentando l’identità della
linea a cui possono essere contattati. Non ci resta che aspettare
la piena attuazione delle nuove previsioni del Registro delle
opposizioni e monitorare anche, come cittadini, sul corretto
funzionamento dello strumento, in modo da poter garantire una piena
tutela della privacy.
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