Marco evidenzia
Da
oltre 10 anni con l’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è
sanzionato l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della
clausola di non trasferibilità. L’attuale soglia, pari a 1.000
euro, è stata introdotta a dicembre 2011 (dl
201/2011). Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta
che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale
clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro. Per questo
si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. Dal 2008 le
banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non
trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto
un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di
denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva
di suo pugno 'non trasferibile'. Se l’importo è inferiore a 1.000
euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola,
purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario. I
casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i
riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime
sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il
decreto
legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite, in
considerazione del fatto che il regime precedente era risultato
scarsamente dissuasivo. Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione
da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della
clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario,
salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non
eccedenti i 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi,
le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede
hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per
questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le
osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la
possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la
proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione.
Dall’indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del
fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora irrogata
ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni
contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare
l’oblazione che consente di concludere anticipatamente il
procedimento sanzionatorio.
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