sabato 22 agosto 2020

Elezioni 2020, l'attuazione delle misure normative per l'esercizio del voto in emergenza covid-19

Le indicazioni applicative ai prefetti nella circolare 39/2020 della direzione centrale per i Servizi Elettorali
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La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha diramato a tutti i prefetti la circolare n. 39/2020 per fornire le indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, che individua alcune misure precauzionali per evitare la diffusione del Covid-19 nelle consultazioni che si svolgeranno entro la fine del 2020 e, in particolare, garantire la partecipazione attiva anche agli elettori positivi al Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.
Queste disposizioni normative vanno ad aggiungersi alle misure precauzionali già previste dal protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dai ministri dell’Interno e della Salute.
La circolare del prefetto Amato, relativamente alle modalità di inserimento delle schede votate dagli elettori nell’urna, chiarisce che:
  • nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell’anno 2020, l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nella corrispondente urna;
  • nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane fermo l’obbligo dell’elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna.
In quest’ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata.
Inoltre, in occasione delle elezioni dell’anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove siano ospitati reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.
Qualora venga accertata l’impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.
Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, poi, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.
Sempre il decreto-legge n. 103/2020 dispone che lo scrutinio delle schede relative al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, nei comuni in cui vi sia coincidenza con l’eventuale ballottaggio relativo ad elezioni regionali, avrà luogo, a seguire, immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio delle elezioni regionali.


Dal Ministero dell'Interno. Sollecitato da Dubbio

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