E’ online un vademecum aggiornato che illustra le principali novità e le caratteristiche degli “avvisi” emessi a seguito dell’attività di controllo delle dichiarazioni
Dubbio
sollecita
Cosa
sono le comunicazioni di irregolarità? Cosa deve fare un
contribuente quando le riceve? Quanto tempo ha per correggere gli
errori che vengono evidenziati dall’ufficio? Dove chiedere
informazioni su come regolarizzare la propria posizione con il Fisco?
Tutte le risposte nella guida aggiornata pubblicata nella sezione
“l’Agenziainforma”
del sito internet
delle Entrate.
La
guida
mette in rilievo, anzitutto, le modalità da seguire sia nel caso in
cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella
comunicazione di irregolarità, sia quando non è d’accordo con
quanto riportato nell’avviso. In particolare, nel caso di
comunicazioni relative ai controlli
automatici, il
contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro
30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli
interessi e una sanzione del 10%,
invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la
cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità
relative ai controlli
formali,
oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%,
cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
Alle
comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla
liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
(trattamento di fine rapporto, arretrati), che è l’operazione con
la quale l’Agenzia determina l’imposta dovuta su questa tipologia
di redditi. Quando emergono somme da versare, il contribuente riceve,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione
contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi.
La
guida, inoltre, descrive come dilazionare il debito tributario
riportato nella comunicazione. Sono possibili al massimo otto rate
trimestrali per importi fino a 5mila euro; la rateazione sale fino a
venti rate trimestrali per importi superiori ai 5mila euro. Le rate
scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il contribuente
decade dalla rateazione quando non paga la prima rata entro il
termine indicato nell’avviso oppure, per quanto riguarda la rata
diversa dalla prima, se non paga entro la scadenza di quella
successiva.
Un
interessante punto chiarito dalla pubblicazione riguarda le
disposizioni che regolano il carente o tardivo versamento rateale. In
particolare, dal 2015 non c’è decadenza dalla rateizzazione in
caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della
rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non
maggiore di 10mila euro. Allo stesso modo non viene meno la
possibilità di rateizzare per un lieve ritardo, ossia un versamento
non superiore a sette giorni, nel caso della prima rata, o entro il
termine di pagamento della rata successiva, per le rate dalla seconda
in poi.
La
guida fornisce, infine, altre due importanti precisazioni. La prima è
che nelle ipotesi di lieve inadempimento è possibile evitare
l'iscrizione a ruolo. Nel caso di insufficiente versamento, occorre
pagare, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata
successiva o entro 90 giorni, in caso di ultima rata, la frazione non
pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, se la
carenza è lieve. Quando invece si tratta di lieve ritardo, si
versano solo gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta. La
seconda indicazione è che tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni
anno vengono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle
somme dovute.
Da
ricordare: le comunicazioni di irregolarità non sono dei veri e
propri atti impositivi e, pertanto, non possono essere impugnate
dinanzi alle Commissioni tributarie. Chi ha necessità di fornire
elementi diversi, rispetto a quanto riportato nella comunicazione,
può farlo, nel caso di controllo automatizzato, rivolgendosi
direttamente a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se,
invece, la comunicazione è emessa dopo il controllo formale, il
contribuente deve rivolgersi direttamente all’ufficio di competenza
che l’ha inviata.
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