Nel
caso di mutamento del detentore di un immobile, la riscossione della
tassa sui rifiuti deve avvenire previa emissione di un avviso di
accertamento, notificato al nuovo occupante; è illegittima, di
contro, l’emissione diretta della cartella di pagamento, basata sui
dati denunciati dal precedente detentore. È quanto afferma la Corte
di cassazione nella sentenza n. 457/2018. Il caso nasce
dall’impugnazione di cartelle di pagamento relative alla tassa
rifiuti, notificate a una società di leasing, rientrata in possesso
di un immobile precedentemente concesso in locazione finanziaria. La
società impugnava le cartelle denunziando la mancata notifica di un
preventivo avviso di accertamento, peraltro ritenendo di non dover
corrispondere affatto la tassa, stante l’incapacità dell’immobile
di produrre rifiuti. Il comune impositore replicava di aver
semplicemente liquidato l’imposta sulla scorta dei dati denunziati
per le annualità precedenti, rispetto ai quali non era intervenuta
alcuna variazione. Tuttavia, specificava la società ricorrente, la
denuncia era stata presentata da un soggetto diverso, ovvero dal
precedente utilizzatore del bene. I gradi di merito si concludevano
con una sentenza della Ctr Basilicata con cui le cartelle venivano
dichiarate legittime e contro tale pronuncia proponeva ricorso per
Cassazione la società di leasing. La Suprema corte ha accolto il
ricorso, rinviando al collegio di seconde cure che, in diversa
composizione, deciderà sulla causa facendo applicazione
dell’enunciato principio di diritto. Nello specifico, Piazza Cavour
ha affermato che, in caso di mutazione del soggetto detentore
dell’immobile, e quindi del soggetto che aveva presentato la
dichiarazione ai fini della tassa rifiuti, non è possibile per il
comune procedere direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme
dovute, rendendosi necessaria la previa notifica di un avviso di
accertamento: ciò perché al nuovo obbligato non può imputarsi la
dichiarazione fatta dal precedente detentore. In tal caso, spiega la
Cassazione, è necessario che l’ente impositore eserciti il proprio
potere di accertamento sostanziale, emettendo un atto motivato
precedente al provvedimento di riscossione. In sostanza, la
possibilità pur prevista dall’articolo 72, comma 1, del dlgs n.
507/93, secondo cui i comuni possono procedere direttamente alla
liquidazione della tassa (senza preventivo accertamento) sulla base
dei dati storici, non si applica quando vi sia un mutamento
soggettivo nel rapporto d’imposta.
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